Tutela e sostegno delle lavoratrici iscritte alla gestione separata (Decreto Ministero del Lavoro 12 Luglio 2007 n. 28057)
DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 12 luglio 2007 (in Gazz.Uff., 23 ottobre, n. 247). – Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita’ e paternita’ nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 1.
1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e’ esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita gestione separata , nonche’ agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima.
Art. 2.
1. Le esercenti attivita’ libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all’indennita’ di maternita’ a condizione che l’astensione effettiva dall’attivita’ lavorativa nei periodi di cui all’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’.
Art. 3.
1. L’estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all’art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica:
a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all’art. 1;
b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17, nei confronti delle lavoratrici esercenti attivita’ libero professionale di cui all’art. 2.
Art. 4.
1. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall’attivita’ lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva piu’ favorevole disposizione del contratto individuale.
Art. 5.
1. Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e’ corrisposta un’indennita’ di maternita’ per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L’indennita’ e’ corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell’art. 17 del predetto decreto legislativo n. 151 del 2001.
2. L’indennita’ di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilita’ della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui all’art. 7.
3. L’indennita’ e’ corrisposta nella misura prevista dall’art. 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo le modalita’ ivi previste, previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e del committente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’.
Art. 6.
1. Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali e’ corrisposta l’indennita’ di maternita’, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
Art. 7.
1. Le prestazioni economiche previste dal presente decreto in favore delle lavoratrici tenute ad astenersi dall’attivita’ lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono finanziate attraverso un’aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, della vigente aliquota dello 0,5 per cento prevista dall’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale aliquota aggiuntiva e’ dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata gia’ destinatari della predetta aliquota dello 0,5 per cento.
Art. 8.
1. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato dall’I.N.P.S. a decorrere dal secondo anno di applicazione del presente decreto, si verificassero scostamenti rilevanti tra gettito contributivo e prestazioni erogate, l’aliquota dello 0,22 per cento di cui all’art. 7 sara’ modificata con ulteriore provvedimento, al fine di consentire la copertura degli oneri sostenuti per le finalita’ di cui al presente decreto.