Misure di contrasto al lavoro irregolare (D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, Art. 36 bis)
DECRETO- Legge 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 153). – Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. (BERSANI 2006) (1)
– Omissis –
Art. 36 Bis
- [ Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, co. 1, lettera e), del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia. ] (3)
- [È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al co. 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate (2). ] (3) - Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piè datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
- I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al co. 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla D.P.L.M.O. territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente co. , nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al co. 3.
- La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al co. 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
- L’articolo 86, co. 10-bis, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
“10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, co. 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa”. - – Omissis –
- -bis L’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del co. 2 dell’articolo 16 (4).
- Le agevolazioni di cui all’articolo 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
- Al co. 213-bis dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”.
- All’articolo 10, co. 1, del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione” sono inserite le seguenti: “, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,”.
- Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, co. 9, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l’anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all’articolo 2, co. 26, della predetta L. n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.
- Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, co. 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, co. 410, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, co. 1, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.
(1) Articolo inserito dall’articolo 1 della L. 4 agosto 2006, n. 248, in sede di conversione.
In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 settembre 2006, n. 29.
In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 13 ottobre 2006, n. 111.
(2) Lettera inserita dall’articolo 5 della L. 3 agosto 2007, n. 123.
(3) Comma abrogato dall’articolo 304 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, co. 3, e dall’articolo 306, co. 2, dal medesimo decreto .
(4)Comma inserito dall’articolo 1, co. 54, della L. 24 dicembre 2007, n. 247 e successivamente modificato dall’articolo 4, co. 3, della L. 4 novembre 2010, n. 183.
– Omissis –