Lavor accessorio (D.Lgs. 10 Settembre 2003 n. 276, Artt. 70 – 74); abrogata dal D.Lg.s 81/2015
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO RESA DA PARTICOLARI SOGGETTI
ARTICOLO N.70
Definizione e campo di applicazione (1) (A)
Art. 70.
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita’ lavorative [di natura meramente occasionale] che non danno luogo, con riferimento alla totalita’ dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attivita’ lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi’ rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (2).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita’ lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attivita’ agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta’ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universita’;
b) alle attivita’ agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e’ consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita’ interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita’ di cui all’articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
(1) Articolo modificato dall’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dall’articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80, dall’articolo 11-quaterdecies, comma 6, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in Legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall’articolo 22, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, dall’articolo 7-ter, comma 12, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33, dall’articolo 2, comma 148, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2011, n. 11, dall’articolo 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011, dall’articolo 6, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in Legge 24 febbraio 2014, n. 14, e da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 32, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 come modificato dall’articolo 46-bis, comma 1, lettera d), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(2) Comma modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera e), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni il Legge 9 agosto 2013, n. 99 e successivamente dall’articolo 8, comma 2-ter, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2014, n. 15.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 24 marzo 2009 n. 44; Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 12 luglio 2013, 12695.
ARTICOLO N.71
Prestatori di lavoro accessorio (1).
Art. 71.
[1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l’impiego delle province, nell’ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all’articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.]
(1) Articolo abrogato dall’articolo 22, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133.
ARTICOLO N.72
Disciplina del lavoro accessorio (1)
Art. 72.
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piè carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali (2).
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all’articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all’atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all’INPS, alla gestione separata di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l’importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali e’ rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS (3).
4-bis. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita’, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali e’ prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, puo’ stabilire specifiche condizioni, modalita’ e importi dei buoni orari (4).
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita’ per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell’I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 , comma 1, lettere a) e c) e 6 , commi 1, 2 e 3 del presente decreto (5).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
(2) Comma modificato dall’articolo 1, comma 32, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 33 del medesimo articolo 1, resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui al presente articolo, gia’ richiesti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012 e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
(3) Comma sostituito dall’articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 32, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. A norma del comma 33 del medesimo articolo 1, resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui al presente articolo, gia’ richiesti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012 e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80, successivamente modificato dall’articolo 22, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 e da ultimo sostituito dall’articolo 7, comma 2, lettera f), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99.
(5) Comma modificato dall’articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente sostituito dall’articolo 22, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133.
ARTICOLO N.73
Coordinamento informativo a fini previdenziali
Art. 73.
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all’articolo che precede, l’INPS e l’INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d’intesa con INPS e INAIL, una relazione sull’andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
ARTICOLO N.74
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro (A)
Art. 74.
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (1) .
(1) Comma modificato dall’articolo 7-ter, comma 13, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Lettera circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 giugno 2013, n. 10478.