Trattamento assicurativo e previdenziale per i lavoratori dello spettacolo (D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420)

Decreto Del Presidente Della Repubblica 31 Dicembre 1971, n. 1420

( In G.U., 5 Maggio, n. 117 )

Norme In Materia Di Assicurazione Obbligatoria Per L’ invalidità, La Vecchiaia Ed I Superstiti Gestita Dall’ ente Nazionale Di Previdenza E Di Assistenza Per I Lavoratori Dello Spettacolo.

Art. 1

  1. L’ assicurazione obbligatoria per l’ invalidità, vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo è gestita dall’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo con le norme contenute nel D.Lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, istitutivo dell’ ente stesso nel testo modificato con integrazioni dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388, con le norme che disciplinano l’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con le norme introdotte dal presente decreto.

Art. 2

  1. I contributi base per l’ assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti sono dovuti per ogni giornata di lavoro nella misura stabilita dalla tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
  2. Il contributo a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, calcolato sulla retribuzione imponibile determinata a norma dell’ Art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è stabilito nella misura del 14,70 per cento per i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’ Art. 3 del D.Lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e nella misura del 13,95 per cento per i lavoratori appartenenti alle altre categorie contemplate nei predetti provvedimenti (1).
  3. Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro (2).
  4. I contributi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sono ripartiti fra datori di lavoro e lavoratori nella misura prevista dal successivo Art. 3.
  5. La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’ Art. 3 del D.Lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute.
  6. Per particolari categorie di lavoratori fra quelle indicate nel comma precedente, che effettuano prestazioni lavorative settimanali inferiori ai 6 giorni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione dell’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, potrà essere stabilita una durata contrattuale convenzionale non superiore a 6 giornate lavorative per ogni singola settimana.
  7. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, le aliquote contributive di cui al secondo comma del presente articolo potranno essere proporzionalmente modificate, in diminuzione od in aumento, nei limiti della aliquota contributiva vigente per l’ assicurazione generale obbligatoria al fine di assicurare l’ equilibrio economico della gestione.

(1) Per un aumento dei contributi a percentuale, vedi il D.M. 17 giugno 1983, l’ Art. 9, L. 11 marzo 1988, n. 67 e l’ Art. 1, D.M. 21 luglio 1989.
(2) Comma così sostituito dall’ Art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 412, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992.

Art. 3

  1. I contributi a percentuale dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore; la quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui i contributi si riferiscono (1).
  2. (Omissis) (2).
  3. Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore (3).

(1) Vedi anche l’ Art. 30, L. 23 aprile 1981, n. 155.
(2) Comma abrogato dall’ Art. 1, D.L. 30 aprile 1997, n. 182.
(3) Vedi l’ Art. 12, L. 3 giugno 1975, n. 160 e l’ Art. 30, L. 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 4

  1. Per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può stabilire, con proprio decreto, apposite tabelle di retribuzioni medie e convenzionabili ai fini del calcolo dei contributi.
  2. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, potrà essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del “punto mancia” ai fini dell’ applicazione dei contributi assicurativi (1).

(1) Vedi anche il D.M. 22 dicembre 1972, il D.M. 10 febbraio 1975, il D.M. 12 maggio 1980, il D.M. 16 maggio 1973, il D.M. 1° marzo 1978 e il D.M. 12 luglio 1979.

Art. 5

  1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione dell’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, potranno essere indicati corsi superiori di istruzione artistica e tecnica equiparabili ai corsi di istruzione universitaria, riscattabili secondo le norme e le modalità di cui all’ Art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Art. 6

  1. In deroga a quanto previsto dall’ Art. 34 L. 4 aprile 1952, n. 218, e nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’ Art. 3 delD.Lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento del diritto alle pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti, nonché per la prosecuzione volontaria sono così ridotti:
    1. per la pensione d’ invalidità: devono risultare versati, o accreditati almeno 300 contributi giornalieri;
    2. per la pensione d’ invalidità devono risultare versati o accreditati almeno 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
    3. per la pensione ai superstiti: devono risultare soddisfatte le condizioni contributive indicate al precedente punto 1) o al precedente punto 2) ;
    4. per la prosecuzione volontaria: devono risultare effettivamente versati almeno 60 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

(Omissis) (1).

  1. I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini conseguono altresì il diritto alla pensione al compimento del 45° anno di età per gli uomini e del 40° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell’ assicurazione all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri oppure 900 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro di cui almeno 200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione.
  2. La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino.
  3. Per le pensioni liquidate a norma del terzo comma del presente articolo, il Fondo di cui all’ Art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, assume a proprio carico la quota di pensione sociale a partire dal mese successivo a quello in cui i pensionati raggiungono l’ età per il godimento della pensione di vecchiaia o conseguono il diritto alla pensione di invalidità.
  4. Alle pensioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall’ Art. 20 della L. 30 aprile 1969, n. 153 concernenti la disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione.
  5. I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate al primo comma, possono essere ammessi alla contribuzione volontaria dell’ assicurazione obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a condizione che risultino effettivamente versati in loro favore, qualunque sia l’ epoca del versamento almeno 300 contributi giornalieri.

(1) Comma abrogato dall’ Art. 4, D.L. 30 aprile 1997, n. 182.

Art. 7

  1. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione privilegiata prevista dall’ Art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito contributivo indicato al primo comma, lettera b) , dello stesso articolo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell’ assicurato almeno 180 contributi giornalieri.
  2. Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’ Art. 3 delD.Lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, il requisito contributivo previsto dal comma precedente è ridotto a 60 contributi giornalieri.

Art. 8

(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).

  1. L’ ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione d’ invalidità specifica per l’ accertamento del requisito previsto alla lettera b) del primo comma. Ha altresì il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati. In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate di pensione.
  2. La pensione di invalidità specifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

(1) Comma abrogato dall’ Art. 5, D.L. 30 aprile 1997, n. 182.

Art. 9

  1. I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla pensione di anzianità privilegiata alle seguenti condizioni:
    1. siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell’ assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari o categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell’ Art. 49, L. 30 aprile 1969, n. 153, nonché quelli di cui all’ Art. unico del D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1288;
    2. possano far valere almeno 6300 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro, volontari e figurativi accreditati in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, e periodi di cui al quarto comma dell’ Art. 49 della L. 30 aprile 1969, n. 153, nonché quelli di cui all’ Art. unico del D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1288;
    3. non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.
  2. Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’ Art. 3 delD.Lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708 il periodo assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma è ridotto ad anni 30 ed il numero dei contributi giornalieri a 1800 (1).
  3. Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’ Art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione.

(1) Comma così modificato dall’ Art. 4, D.L. 30 aprile 1997, n. 182.

Art. 10

  1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le condizioni contributive ridotte previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 per il conseguimento del diritto alle prestazioni o per l’ ammissione alla prosecuzione volontaria potranno essere estese a favore di altre categorie di lavoratori, assicurate all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per le quali possano risultare ricorrenti le stesse condizioni di occupazione tipiche dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate nei precitati articoli.

Art. 11

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall’ Art. 2, D.L. 30 aprile 1997, n. 182.

Art. 12

  1. L’ importo annuo della pensione si determina applicando il due per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all’ assicurazione obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.
  2. La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere piè elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa.
  3. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1957 ed il 1° gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le retribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurative sono adeguate applicando alle singole retribuzioni giornaliere le variazioni medie annue dell’ indice del costo della vita calcolato dall’ Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’ industria, per il periodo suddetto.
  4. Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni risultanti dall’ adeguamento delle retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti, effettuato con i criteri di cui al precedente comma.
  5. Per il periodo dal 1957 al 1969 l’ indice annuo del costo della vita, di cui al precedente terzo comma, è indicato nell’ allegata tabella A.
  6. Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al 1° gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente dai documenti in possesso dell’ ente, come pure ai fini della determinazione delle retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa riferimento ai contributi base giornalieri, desumendo da questi le corrispondenti retribuzioni per mezzo dell’ allegata tabella B, effettuando l’ adeguamento per i periodi successivi all’ entrata in vigore del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo comma.
  7. Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il predetto limite è rivalutato annualmente sulla base dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ ISTAT (1).
  8. A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’ Art. 3 del D.Lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che possano far valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono accreditati di ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest’ ultimo numero, anche le contribuzioni derivanti allo Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo da altre forme di assicurazioni sociali.
  9. Ad ogni contributo giornaliero accreditato di ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e figurativi esistenti nell’ anno in considerazione.
  10. Non si procede all’ accreditamento d’ ufficio previsto nei commi precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo superi la retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l’ importo relativo al limite massimo della 26ª classe della tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
  11. I contributi accreditati d’ ufficio a norma dei precedenti commi sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le prestazioni ad eccezione di quelle previste dall’ Art. 6, comma terzo, dall’ Art. 8 e dall’ Art. 9, comma secondo.
  12. L’ importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle norme vigenti per l’ assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti sempreché siano dovuti, né superiore all’ importo massimo delle pensioni liquidabili dall’ assicurazione medesima in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva.
  13. Alle pensioni erogate dall’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto della legge 20 marzo 1968, n. 369.
  14. Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1976 l’ aliquota indicata al primo comma del presente articolo è ridotta all’ 1,85 per cento.

(1) Comma così sostituito dall’ Art. 1, D.L. 30 aprile 1997, n. 182.

Art. 13

  1. Fermo restando il disposto di cui all’ Art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la facoltà di costituire la rendita vitalizia prevista dall’ Art. medesimo è concessa ai soli lavoratori anche per le omissioni contributive verificatesi nei confronti:
    1. della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per orchestrali, bandisti, coristi e tersicorei, di cui al contratto collettivo 26 settembre 1932;
    2. della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli artisti, lirici, drammatici, cinematografici, della operetta, rivista e spettacoli viaggianti, di cui al contratto collettivo 30 novembre 1933.

Art. 14

  1. Ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni e della misura di esse e nei limiti del valore massimo dei contributi base vigenti, per analoghi periodi; nell’ assicurazione generale obbligatoria, sono considerati validi le marche ed i contributi assicurativi versati:
    1. alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli orchestrali, bandisti, coristi e tersicorei, di cui al contratto collettivo 26 settembre 1932;
    2. alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli artisti lirici, drammatici, cinematografici, della operetta, rivista e spettacoli viaggianti, di cui al contratto collettivo 30 novembre 1933;
    3. alla Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al contratto collettivo 28 agosto 1934;
    4. all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in base alle particolari tabelle adottate dal consiglio di amministrazione dell’ ente medesimo a seguito dell’ entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 15

  1. Ai fini dell’ accertamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono conferite all’ ente stesso ed ai suoi incaricati le facoltà attribuite per la verifica dei libri paga e matricola e degli altri documenti equipollenti, nonché dei libri contabili e altri documenti di lavoro, all’ Istituto nazionale per l’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni per l’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(Omissis) (1).

(1) Comma abrogato dall’ Art. 1, D.L. 13 marzo 1988, n. 69.

Art. 16

  1. I rapporti intercorrenti tra l’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti gestita dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale e l’ assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai fini della liquidazione delle prestazioni spettanti a coloro che possono far valere contributi presso ambedue gli enti, ovvero ai loro superstiti, sono disciplinati come segue:
  2. la domanda di pensione può essere presentata all’ uno o all’ altro degli enti predetti e dà diritto alla liquidazione di una sola prestazione previa totalizzazione dei contributi versati ed accreditati presso i due enti;
  3. la competenza a decidere la domanda di pensione è attribuita a quello dei due enti presso il quale l’ assicurato possa far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista per il conseguimento del diritto alle prestazioni in vigore presso ciascuno dei due enti. La competenza a decidere la domanda di pensione è comunque attribuita all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo qualora l’ assicurato possa far valere presso l’ ente medesimo i requisiti prescritti per il diritto alla prestazione richiesta.
  4. Quando la competenza a decidere la domanda di pensione, in base al criterio previsto dal presente articolo, sia attribuita all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, l’ Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo i contributi versati nonché quelli accreditati ai sensi dell’ Art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 nella assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti con la maggiorazione degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento.
  5. Qualora la competenza a decidere la domanda di pensione, in base al criterio previsto dal presente articolo, sia attribuita all’ Istituto nazionale della previdenza sociale, l’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo trasferisce all’ Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi versati ed accreditati nell’ assicurazione obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’ ente medesimo secondo le norme dell’ assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in vigore nei periodi cui i contributi stessi si riferiscono con la maggiorazione degli interessi composti calcolati nella misura di cui al precedente comma.
  6. La competenza a decidere le domande dirette ad ottenere le prestazioni previste dagli articoli 6, comma terzo, 8 e 9, comma secondo, del presente decreto è attribuita esclusivamente all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
  7. Ai fini della determinazione dei requisiti contributivi occorrenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni e della relativa misura, i contributi settimanali trasferiti dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale sono ragguagliati dall’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a contributi giornalieri moltiplicandoli per 6 mentre i contributi giornalieri da trasferire all’ Istituto nazionale della previdenza sociale sono ragguagliati dall’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a contributi settimanali dividendoli per 6.
  8. L’ onere differenziale tra l’ importo dei contributi acquisiti dall’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e quello dei contributi da trasferire all’ Istituto nazionale della previdenza sociale è assunto a carico dell’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 17

  1. Gli assicurati che facciano valere contributi effettivamente versati nell’ assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti gestita dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale e nell’ assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo possono essere autorizzati a proseguire volontariamente una sola delle anzidette assicurazioni a condizione che si sia verificata la cessazione o la interruzione dell’ obbligo assicurativo presso entrambi gli enti.
  2. A tal fine l’ assicurato può presentare domanda di autorizzazione a contribuire volontariamente all’ uno o all’ altro ente.
  3. Qualora i requisiti contributivi richiesti per l’ ammissione ai versamenti volontari risultino costituiti presso ambedue gli enti la competenza a rilasciare la relativa autorizzazione è attribuita sempre all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
  4. Qualora i requisiti contributivi richiesti per l’ ammissione ai versamenti volontari risultino costituiti soltanto presso l’ Istituto nazionale della previdenza sociale, la competenza a rilasciare la relativa autorizzazione è attribuita a tale istituto.
  5. I requisiti contributivi occorrenti per l’ ammissione ai versamenti volontari possono essere perfezionati anche mediante la totalizzazione virtuale dei contributi effettivamente versati presso i due enti. In tal caso la competenza a rilasciare l’ autorizzazione è attribuita all’ ente presso il quale l’ assicurato possa far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista in materia presso ciascuno dei due enti. Se presso i due enti risulti la medesima contribuzione la competenza è demandata all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 18

Disposizioni d’ attuazione transitorie e finali.
  1. Per i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell’ assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retributiva alle dipendenze di terzi sino alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, il termine per la presentazione della domanda di opzione prevista dal primo comma dell’ Art. 13 della legge medesima e riaperto per 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  2. Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’ Art. 3 del D.Lgs.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, la condizione dell’ ininterrotta attività lavorativa, prevista dal primo comma dell’ Art. 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si intende perfezionata quando siano state effettuate almeno 60 giornate lavorative annue.

Art. 19

  1. Le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidate con il sistema di calcolo previsto dal precedente Art. 12 con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 20

  1. È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Allegati

– Omissis –

 


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