Condotta Antisindacale (L. 20 Maggio 1970 n. 300, Art. 28)

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’ attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

– Omissis –

Art. 28

Repressione della condotta antisindacale

  1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’ esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
  2. L’ efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo (1).
  3. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile (2).
  4. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’ articolo 650 del codice penale (3).
  5. L’ autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’ articolo 36 del codice penale.

– Omissis – (4)

– Omissis – (4)

(1) Comma così sostituito dall’ Art. 2, L. 8 novembre 1977, n. 847.
(2) Comma così sostituito dall’ Art. 3, L. 8 novembre 1977, n. 847.
(3) Comma aggiunto dall’ Art. 6, L. 12 giugno 1990, n. 146 e poi abrogato dall’ Art. 4, L. 11 aprile 2000, n. 83.
(4) Codice Penale – R.D. – 19/10/1930 , n. 1398 : Articolo 650 – Inosservanza dei provvedimenti dell’ Autorità. [I]. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’ Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ ordine pubblico o d’ igiene, è punito, se il fatto non costituisce un piè grave reato [337, 338, 389, 4502, 509], con l’ arresto fino a tre mesi o con l’ ammenda fino a 206 euro (*).

(*) V. anche Art. 15 T.U.L.P.S., ora depenalizzato dall’ Art. 1 D. Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Vedi inoltre l’ Art. 17-ter5 T.U.L.P.S., introdotto dall’ Art. 3 D. Lgs. n. 480, cit.

– Omissis –


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