Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (D.l. 28 giugno 2013, n. 76, Art. 7)
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazz. Uff., 28 giugno 2013, n. 150). – Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 99 – Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
Articolo 7
Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (1)
(omissis)
5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
(omissis)
b) all’articolo 2, dopo il comma 10, e’ inserito il seguente:
“10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 e’ concesso, per ogni mensilita’ di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennita’ mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma e’ escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attivita’ che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita’, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.
(omissis)