Affissione del codice disciplinare (L. 20 maggio 1970, n. 300, Art. 7)

Legge 20 maggio 1970, n. 300 (in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 131). – Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (STATUTO DEI LAVORATORI)

Articolo 7

Sanzioni disciplinari

  1. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

(omissis)


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