Diritto di affissione (L. 20 Maggio 1970 n. 300, Art. 25)
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento – (Legge 20 maggio 1970 n. 300 Art. 25 )
– Omissis –
TITOLO III
DELL’ATTIVITÀ SINDACALE
– Omissis –
Articolo 25
Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.