Cessazione di attività – (Decreto Ministero Del Lavoro 18 Dicembre 2002 artt. 2 e 4)
DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 18 dicembre 2002 ( in Gazz. Uff., 8 febbraio, n. 32 ). – Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività.
(omissis)
ARTICOLO N.2
Cessazione di attività
1. Sono adottati i seguenti criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attività, qualora l’azienda richiedente non rientri nell’ipotesi di cui all’art. 1:
a) la cessazione dell’attività può riguardare l’intera azienda; un settore di attività della stessa; uno o piè stabilimenti o parte di essi;
b) l’impresa deve presentare un piano di gestione dei lavoratori in esubero che sia teso a ridurre il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell’intervento straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell’arco dei dodici mesi successivi al termine di tale intervento, carattere di strumento di ricollocazione, anche parziale, dei suddetti lavoratori.
2. Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attività, deve essere soddisfatta la condizione di cui alla lettera b), pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del precedente art. 1, comma 1, e pur se l’impresa si trovi in una o piè condizioni di cui al successivo art. 3.
( omissis)
ARTICOLO N.4
Disposizioni finali
1. L’efficacia dei decreti ministeriali 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita, per il settore dell’editoria, dall’art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. L’efficacia del presente decreto decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.