Modificazione e integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l’intervento della CIGS

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2 maggio 2000 (in Gazz. Uff. 11 luglio, n. 160)

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 2 maggio 2000 (in Gazz. Uff., 11 luglio, n. 160). – Modificazione e integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l’intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale (1).

(1) Per la parziale modifica del presente decreto vedi l’articolo unico del D.M. 8 novembre 2000.

ARTICOLO UNICO

Sono adottati i seguenti criteri per l’approvazione di un programma di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223:

1) dagli indicatori economico finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dovrà emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo: l’impresa dovrà presentare – unitamente ai documenti contabili relativi al suddetto biennio – specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria;

2) dovrà essere verificato, in via generale, il ridimensionamento – o, quantomeno, la stabilità – dell’organico aziendale, e nel biennio precedente all’intervento CIGS, e nel corso di tale intervento; dovrà, altresì, riscontrarsi, di norma, l’assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumere durante il periodo di fruizione del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria, l’impresa stessa motiverà la necessità delle suddette assunzioni, nonchè la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’istituto della CIGS;

3) dovrà essere presentato, da parte dell’impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca puntualmente le azioni intraprese, o da intraprendere, per il superamento delle difficoltà dell’impresa dettagliate per ciascun settore di attività dell’impresa stessa, nonchè per ciascuna unità aziendale, interessata dall’intervento straordinario di integrazione salariale;

4) qualora l’impresa, nel corso dell’intervento CIGS, ovvero al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, dovrà presentare un dettagliato piano di gestione degli stessi.

Ai fini dell’accertamento della crisi deve riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni da 1. a 4.

Qualora la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, la fattispecie potrà essere valutata, pur in assenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui ai punti 3) e 4). L’impresa dovrà, in tal caso, documentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

Casi di esclusione.

Non verranno presi in esame, in via generale, i programmi per crisi aziendale presentati da imprese che:

– abbiano iniziato l’attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS:

– non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva;

– abbiano subìto significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con la preminente finalità del contenimento dei costi di gestione;

– abbiano cessato l’attività produttiva, ad eccezione di quei casi in cui le imprese presentino concreti piani di gestione dei lavoratori in esubero, che, mediante specifici strumenti, siano tesi a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell’intervento straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell’arco dei dodici mesi successivi al termine dell’intervento stesso, carattere di strumento certo di ricollocazione per almeno il 50% dei suddetti lavoratori. Per le aziende operanti nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e per le aziende la cui crisi aziendale sia dovuta da improvvisa ed imprevedibile caduta di mercato, a causa, principalmente, dalla mancanza di ordini da parte di un unico committente, la richiamata percentuale è abbassata al 25% (1).

Istanze di riesame avverso provvedimenti di reiezione delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, saranno valutate secondo i criteri individuati dal presente decreto.

Il presente decreto sostituisce integralmente la deliberazione adottata dal CIPE nella seduta del 18 ottobre 1994, che cessa, pertanto, di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

(1) Comma sostituito dall’articolo unico del D.M. 20 agosto 2002.


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