Collocamento e rapporto di lavoro – Legge 29 Marzo 1985 n. 113

Aggiornamento Della Disciplina Del Collocamento Al Lavoro E Del Rapporto Di Lavoro Dei Centralinisti Non Vedenti. (1) (2) (3)

(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
(2) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(3) Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli enti locali, nelle cui piante organiche è previsto il posto di centralinista telefonico (art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448).

– Omissis –

Art. 1

Albo professionale.
  1. L’ albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale. Gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell’ albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l’ albo professionale è istituito presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
  2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
  3. All’ albo professionale vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2. L’ iscrizione all’ albo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
    1. diploma di centralinista telefonico;
    2. certificato, rilasciato dall’ unità sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l’ espletamento della funzione di centralinista telefonico.
  4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della vista possono essere iscritti all’ albo professionale su presentazione di domanda, da inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi (1).

(1) In luogo di ispettorato provinciale del lavoro leggasi direzione provinciale del lavoro.

Art. 2

Abilitazione alla funzione di centralinista.
  1. Ai fini dell’ iscrizione nell’ albo professionale nazionale di cui all’ articolo 1 sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi.
  2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l’ abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo comma.
  3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di età e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell’ obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.
  4. Le regioni, nell’ ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti.
  5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  6. Le regioni debbono altresì svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.
  7. Con provvedimento del direttore dell’ ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita la commissione regionale per l’ esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.
  8. La commissione è composta da:
    il direttore dell’ ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell’ ufficio da lui delegato, che la presiede;
    un membro designato dal Ministero delle comunicazioni, esperto in telefonia;
    un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille;
    [un funzionario dell’ Azienda di Stato per i servizi telefonici, esperto in telefonia] (1);
    un funzionario della [Società italiana per l’ esercizio telefonico – SIP] (2), esperto in telefonia;
    un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille.
  9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell’ ufficio regionale del lavoro.
  10. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente.
  11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall’ entrata in vigore della presente legge.
  12. Le domande per l’ iscrizione all’ albo professionale nazionale e per l’ esame di abilitazione sono presentate all’ ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
  13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al settimo comma del presente articolo, l’ esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all’ articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall’ entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1) L’ Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata soppressa dall’ Art. 1, L. 29 gennaio 1992, n. 58.
(2) Ora Telecom Italia S.p.A.

Art. 3

Obblighi dei datori di lavoro.
  1. I centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l’ impiego di uno o piè posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o piè posti-operatore.
  2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’ albo professionale di cui all’ articolo 1 della presente legge.
  3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto all’ albo professionale disciplinato dalla presente legge.
  4. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia piè di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista.
  5. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel comma precedente.
  6. In attesa dell’ individuazione dei servizi di cui al precedente comma, gli obblighi della presente legge non si applicano a:
    1. [le centrali ed i centralini dell’ Azienda telefonica di Stato destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato] (1);
    2. i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.
  7. L’ esclusione di cui al precedente comma si applica, [con gli stessi limiti stabiliti per l’ Azienda, telefonica di Stato,] (1) anche alle società private concessionarie dei servizi telefonici.
  8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di centralinisti non vedenti superiore rispetto a quello previsto dalla legislazione precedente, hanno facoltà di ottemperare ai maggiori obblighi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) L’ Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata soppressa dall’ Art. 1, L. 29 gennaio 1992, n. 58.

Art. 4

Coordinamento con la disciplina generale.
  1. I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono computati a copertura dell’ aliquota d’ obbligo, prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio, secondo la causa che ha determinato la cecità.
  2. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai centralinisti non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, è tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi.
  3. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista telefonico non vedente, assunto ai sensi del precedente comma, viene computato nell’ aliquota d’ obbligo.
  4. In caso di completezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.

Art. 5

Denunce.
  1. Entro sessanta giorni dall’ entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui all’ articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.
  2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’ obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.
  3. La [Società italiana per l’ esercizio telefonico – SIP] (1), entro sessanta giorni dall’ installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’ obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l’ operazione avvenuta e le caratteristiche dell’ apparecchiatura telefonica.
  4. La [Società italiana per l’ esercizio telefonico – SIP] (1) è tenuta a comunicare, all’ ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo richieda, l’ elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati centralini telefonici che comportino l’ obbligo di assunzione.

(1) Ora Telecom Italia S.p.A.

Art. 6

Modalità per il collocamento.
  1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l’ obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l’ ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
  2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l’ ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l’ ufficio procede all’ avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento.
  3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall’ azienda nella quale è occupato ad un’ altra, previo nulla osta del competente ufficio provinciale del lavoro.
  4. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all’ ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. I centralinisti non vedenti hanno diritto all’ assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio.
  5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all’ assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l’ obbligo, l’ ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l’ ufficio provinciale procede all’ avviamento d’ ufficio.
  6. La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e l’ elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso l’ ufficio del lavoro competente.
  7. I centralinisti iscritti nell’ albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza.
  8. I lavoratori non vedenti iscritti all’ albo professionale hanno diritto all’ avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di età.

Art. 7

Rapporto di lavoro e norme di tutela.
  1. Ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi delle presente legge si applica il normale trattamento economico e normativo.
  2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti non vedenti assunti obbligatoriamente, per il periodo di due anni.
  3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l’ assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell’ assistenza indispensabili per sostenere le prove di esame.

Art. 8

Trasformazione dei centralini.

Le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d’ impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all’ espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato.

Art. 9

Indennità di mansione.
  1. A tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti [dall’ Azienda di Stato per i servizi telefonici] (1).
  2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all’ articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’ anzianità contributiva.
  3. Al maggior onere derivante dall’ applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per l’ anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’ anno finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87.
  4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (2) (3).

(1) L’ Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata soppressa dall’ Art. 1, L. 29 gennaio 1992, n. 58.
(2) Vedi anche il D.M. 4 aprile 1991.
(3) Vedi il D.M. 3 giugno 1989, per le modalità di rimborso degli oneri derivanti dall’ applicazione del presente articolo.

Art. 10

Sanzioni.
  1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall’ articolo 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da euro 118,53 a euro 2.370,12 (1).
  2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici non vedenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da euro 23,68 a euro 94,79 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto (1).
  3. L’ applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza dell’ ufficio provinciale del lavoro.
  4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzerà per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all’ articolo 8.
  5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell’ indice del costo della vita calcolato dall’ Istituto centrale di statistica.

(1) Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono stati così elevati dall’ articolo 1 del D.M. 29 luglio 2003, dall’ articolo 1 del D.M. 24 luglio 2006 e dall’ articolo 1 del D.M. 24 luglio 2009.

Art. 11

Vigilanza.
  1. La vigilanza sull’ applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell’ ispettorato del lavoro (1).
  2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

(1) In luogo di ispettorato del lavoro leggasi direzione provinciale del lavoro.


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