Imprese commerciali, agenzie viaggio e operatori turistici con più di 50 dipendenti – Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti – Imprese di trasporto aereo e del sistema aeroportuale
Art.12
Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale.
- A decorrere dal 1° aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all’articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.
- Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’art. 29, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall’art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse.
- Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino piè di duecento dipendenti.
- –bis A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
- imprese esercenti attivita’ commerciali con piu’ di cinquanta dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu’ di cinquanta dipendenti;
- imprese di vigilanza con piu’ di quindici dipendenti;
- imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 3, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92.