Imprese Editrici di Stampa Quotidiana e Periodica – ( Legge 5 Agosto 1981 n. 416 – Art. 35 )
Legge 5 Agosto 1981 n. 416
– Omissis –
TITOLO II
PROVVIDENZE PER L’ EDITORIA
Art. 35
Norme in materia di cassa integrazione guadagni.
- Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’ articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata (1).
- L’ importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell’ industria.
- Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell’ articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall’ articolo 2, quinto comma, della L. 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell’ impresa e, nei casi di cessazione dell’ attività aziendale, anche in costanza di fallimento (2).
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (1).
- Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l’ Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI).
(1) Comma così sostituito dall’ Art. 12, L. 7 marzo 2001, n. 62.
(2) Per un’ interpretazione autentica del presente comma, vedi l’ Art. 4, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, Conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638.
– Omissis –