Imprese Appaltatrici di Servizi di Pulizia ( Legge 19 Luglio 1994 n. 451 – Art. 1 )

 

Legge 19 Luglio 1994 n. 451, Art. 1

( Imprese Appaltatrici Di Servizi Di Pulizia )

 

– Omissis –

CAPO I

NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, MOBILITA’ , TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ E GESTIONE DELLE ECCEDENZE OCCUPAZIONALI

 

Art. 1

Norme in materia di cassa integrazione guadagni.

 

– Omissis –

  1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all’ attuazione, da parte dell’ appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all’ applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria (5).

(5) Comma modificato dall’ articolo unico della legge 19 luglio 1994, n. 451, in sede di conversione.

 

– Omissis –

 


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