Fallimento e Procedure Concorsuali – ( Legge 23 Luglio 1991 n. 223 – Art. 3 )

 

Fallimento, Procedure Concorsuali, Legge 23 Luglio 1991, n. 223

Norme In Materia Di Cassa Integrazione, Mobilità, Trattamenti Di Disoccupazione, Attuazione Di Direttive Della Comunità Europea, Avviamento Al Lavoro Ed Altre Disposizioni In Materia Di Mercato Del Lavoro. (1) (2) (3) (4)

 

(1) A far data dalla costituzione della Commissione unica provinciale per le politiche del lavoro, di cui all’ Art. 6, comma 1, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono soppressi i seguenti organi collegiali: commissione provinciale per l’ impiego; commissione circoscrizionale per l’ impiego; commissione regionale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro a domicilio; commissione comunale per il lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro domestico; commissione provinciale per la manodopera agricola; commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. A far data dalla costituzione dei Centri per l’ impiego di cui all’ articolo 4, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999, sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l’ impiego e per il collocamento in agricoltura) (artt. 6 e 8, d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469).

(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’ entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

(4) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare INPS 7 dicembre 2006, n. 143.Circolare INPS 18 dicembre 2006, n. 147;Circolare INPS 18 dicembre 2006, n. 148;Circolare INPS 12 gennaio 2007, n. 11; Circolare INPS 29 gennaio 2007, n. 27; Circolare INPS 12 febbraio 2007, n. 38.

 

– Omissis –

 

Art. 3

Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali.

1.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’ intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’ amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’ attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi (1).

2.

Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’ attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’ azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI (2), per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall’ autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell’ azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull’ occupazione aziendale.

3.

Quando non sia possibile la continuazione dell’ attività, anche tramite cessione dell’ azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’ articolo 4 ovvero dell’ articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all’ articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell’ impresa previsto dall’ articolo 5, comma 4, non è dovuto.

4.

L’ imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell’ acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell’ azienda, l’ autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all’ imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

4-bis.

Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l’ inizio del trattamento di mobilità (3).

4-ter.

Ferma restando la previsione dell’ Art. 4 della L. 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l’ inizio del trattamento di mobilità (4).

5.

Sono abrogati l’ Art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l’ Art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.

5-bis.

La disciplina dell’ intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l’ amministratore dei beni nominato ai sensi dell’ articolo 2-sexies della citata legge 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali. (5) (6) (7)

(1) Comma così modificato dall’ Art. 7, comma 8, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, Conv., con modificazioni, in L. 19 luglio 1993, n. 236.

(2) Il CIPI è stato soppresso dall’ Art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell’ industria, del commercio e dell’ artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall’ Art. 2, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

(3) Comma aggiunto dall’ Art. 6, comma 17-bis, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, Conv., con modificazioni, in L. 19 luglio 1993, n. 236 e così modificato dall’ Art. 7, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, Conv., con modificazioni, in L. 23 dicembre 1996, n. 649.

(4) Comma aggiunto dall’ Art. 6, comma 17-bis, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, Conv., con modificazioni, in L. 19 luglio 1993, n. 236.

(5) Comma aggiunto dall’ Art. 2, L. 7 marzo 1996, n. 109.

(6) Per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni a favore dei lavoratori dipendenti da imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, vedi Art. 108, d.lg. 8 luglio 1999, n. 270

(7) Si veda la deroga alla presente disposizione prevista dall’ Art. 1, comma 8-bis, D.L. 11 giugno 2002, n. 108, Conv., con modificazioni, in L. 31 luglio 2002, n. 172 Vedi anche l’ articolo 1-quinquies del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, Conv., con modificazioni, in legge 3 dicembre 2004, n. 291.

 

– Omissis –

 


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