Eventi transitori – Provvedimenti per la Garanzia del Salario – ( Legge 20 maggio 1975 n. 164 – Art. 1 )

 

Legge 20 Maggio 1975, n. 164

Provvedimenti Per La Garanzia Del Salario.

Art. 1

Interventi di integrazione salariale.

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l’ integrazione salariale nei seguenti casi:

  1. integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell’ attività produttiva:
    1. per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’ imprenditore o agli operai;
    2. ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;
  2. integrazione salariale straordinaria:
    1. (Omissis) (1);
    2. per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

(1) Lettera abrogata dall’ Art. 8, comma 2, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, Conv. in L. 20 maggio 1988, n. 160. Vedi l’ articolo 3, comma 1, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, Conv., con modificazioni, in legge 1 giugno 1991, n. 169.

 

– Omissis –

 


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