Appalto (Decreto Legislativo 10 Settembre 2003 n. 276 – Artt. 29, 18 e 84)
EPIGRAFE
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003 n.276 (in Suppl. ordinario n. 159 alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). – Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
TITOLO III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo II
APPALTO E DISTACCO
ARTICOLO N.29
Appalto
Art. 29.
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
2. [Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita’ complessiva degli appalti,] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. [Il committente imprenditore o datore di lavoro e’ convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo’ eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita’ solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva puo’ essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.] Il committente che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo’ esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali (1) (2) (A).
3. L’acquisizione del personale gia’ impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuita’ che determinano una specifica identita’ di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda (3).
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’ articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’ articolo 27 , comma 2 (4).
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19 , le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (5).
(1) Comma sostituito dall’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dall’articolo 1, comma 911, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, successivamente dall’articolo 21, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35 e successivamente modificato dall’articolo 4, comma 31, lettere a) e b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, dall’ articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ed infine modificato dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, non ancoa convertito in legge.
(2) A norma dell’articolo 9, comma 1, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 99, le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.
(3) Comma sostituito dall’articolo 30, comma 1, della Legge 7 luglio 2016, n. 122.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
(A) In riferimento al presente comma vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 aprile 2015, n. 9/2015; Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 dicembre 2015, n. 29/2015.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Capo IV
REGIME SANZIONATORIO
ARTICOLO N.18
Sanzioni (1)
Art. 18.
– omissis –
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’ articolo 29 , comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all’ articolo 30 , comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo (9) (10).
– omissis –
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
(9) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.
(10) Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, sono depenalizzate tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda e, pertanto, soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Per l’ammontare della sanzione amministrativa vedi, in particolare, l’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate per la qualificazione di recidiva quale reiterazione dell’illecito depenalizzato vedi, inoltre, l’articolo 5, comma 1, del presente decreto.
TITOLO VIII
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo II
ALTRE IPOTESI DI CERTIFICAZIONE
ARTICOLO N.84
Interposizione illecita e appalto genuino (1)
Art. 84.
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all’articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell’appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
(1) A norma dell’articolo 1, comma 29, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della suddetta Legge n. 92 del 2012, siano stati certificati ai sensi del presente articolo.