Procedimento disciplinare – giustificazioni – luogo ed orario dell’audizione orale | ADLABOR

L’art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) regola il potere disciplinare in capo al datore di lavoro nei confronti dei dipendenti.

Una volta rilevate le infrazioni commesse dal dipendente il datore di lavoro non può addebitare informalmente la mancanza o chiedere spiegazioni ma deve contestare l’addebito attraverso una formale lettera cui faranno seguito le giustificazioni del dipendente. La fase cosiddetta “di difesa” del lavoratore può essere esercitata in due modi: presentando formali controdeduzioni scritte, nei termini previsti dal ccnl di riferimento, ovvero richiedendo l’audizione orale. In questa seconda ipotesi il lavoratore ha diritto ad essere ascoltato oralmente per esporre le proprie giustificazioni e potrà farlo anche con l’assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. All’audizione orale dovrà partecipare anche un rappresentante della Società, normalmente un addetto dell’ufficio hr, il quale, per opportunità, redigerà un verbale di quanto sostenuto dal lavoratore. A seguito delle giustificazioni la Società deciderà se sanzionare il dipendente e, in caso positivo, formalizzerà un provvedimento disciplinare.

Ma dove e quando il lavoratore dovrà essere sentito a propria discolpa?

Sovente i lavoratori, anche attraverso i propri sindacati, formulano la richiesta di audizione orale, ed in caso di Società con molteplici unità produttive, ci si pone il problema di dove e quando effettuare l’audizione orale. La legge a tal proposito non chiarisce quali siano i diritti del lavoratore e quali invece i suoi limiti nell’usufruire del diritto riconosciuto dall’art. 7 Statuto dei Lavoratori.

La giurisprudenza ha colmato questa lacuna e si è così espressa: “In tema di sanzioni disciplinari, la convocazione in orario lavorativo e nel luogo di lavoro non rientra tra i diritti del lavoratore, purché la convocazione in orari o luoghi diversi non si traduca, per le difficoltà della sua attuazione, in una violazione del diritto di difesa. Infatti, in caso di irrogazione di sanzione disciplinare, il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, ad essere sentito oralmente dal datore di lavoro; tuttavia, ove il datore, a seguito di tale richiesta, abbia convocato il lavoratore, questi non ha diritto ad un diverso incontro limitandosi ad addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, poiché l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad un’esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (nella specie, la Corte ha escluso che la convocazione presso gli uffici preposti alla gestione del procedimento disciplinare e fissata mezz’ora dopo la conclusione del turno lavorativo fosse tale da rendere difficile o gravoso l’esercizio del diritto di difesa).” (Cass. 01/06/2012 n. 8845).

Sempre sul tema si è espressa nuovamente la Suprema Corte nel 2014 con la Sentenza n. 18462 del 29/08/2014 “In materia di sanzioni disciplinari, deve escludersi che il lavoratore abbia diritto ad essere ascoltato a discolpa nel luogo dove svolge le proprie mansioni, e nel corso dell’orario di lavoro, non costituendo violazione del diritto di difesa la convocazione del lavoratore al di fuori del posto e dell’orario di lavoro”.

Pertanto, qualora il dipendente formalizzi richiesta di audizione orale, il datore di lavoro sarà tenuto a rendersi disponibile alla stessa convocando il lavoratore anche in luogo diverso dal suo luogo di lavoro ed anche in orario non lavorativo. Unico limite alla scelta dell’orario e del luogo ove si svolgerà l’audizione orale rimane dunque la tutela del diritto alla difesa, che non potrà essere leso dalla richiesta di audizione in orari o luoghi incompatibili con la vita del lavoratore, tale da rendere difficoltosa ovvero impossibile la stessa.

A cura di Serena Pulinetti

 


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