Periodo di comporto – termini interni e termini esterni | ADLABOR
Al superamento di un certo numero di giornate di assenza (periodo di comporto) per malattia/infortunio è consentito al datore di lavoro di risolvere il rapporto.
I periodi di assenza utili per il computo sono stabiliti dai singoli contratti collettivi.
Lo schema indica i periodi di comporto dei contratti collettivi di maggiore interesse specificando sia il numero di giornate di assenza sia l’arco temporale in cui calcolarli.
CCNL di riferimento | Termine interno
(periodo temporale dato dalla somma di tutte le assenze per malattia/infortunio) |
Termine esterno
(arco temporale entro cui calcolare i periodi di assenza) |
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Alimentari (industria)
(art. 47 CCNL del 1 marzo 2024)
SPECIFICITA’ Comporto di malattia valevole per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999 (art. 47 CCNL del 1 marzo 2024) |
· 186 giorni di calendario: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 5 anni di anzianità di servizio;
· 365 giorni di calendario: nel caso in cui il dipendente abbia oltre 5 anni di anzianità di servizio.
· 276 giorni di calendario: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 5 anni di anzianità di servizio; · 455 giorni di calendario: nel caso in cui il dipendente abbia oltre 5 anni di anzianità di servizio.
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è 17 mesi antecedenti
è 24 mesi antecedenti
è 17 mesi antecedenti
è 24 mesi antecedenti |
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Assicurazioni (Amministrativi e produzione)(ANIA)
(artt. 44-46 CCNL del 16.11.2022)
(art. 45 CCNL e art. 9 L.n. 1088/70)
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a) 12 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 10 anni di anzianità di servizio compiuti;
b) 18 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia oltre 10 anni di anzianità di servizio compiuti. Tali periodi sono aumentati di: · 3 mesi nel caso sub a) esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, trapianti di organi vitali ed aids conclamato. · 6 mesi nel caso sub b) esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, trapianti di organi vitali ed aids conclamato. Nota 1: nei due casi sub a) e sub b) l’impresa potrà considerare altre gravissime patologie. Nota 2: sono escluse dal computo dei periodi indicati nella lett. a) e lett. b) le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino a un massimo di 120 giorni complessivi.
N.B. 1 Le Parti concordano che ciascun mese equivale a 30 giorni.
N.B. 2 I periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un’altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi.
Lavoratori affetti da tubercolosi e ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’INPS: nei casi sub. a) e sub b) hanno diritto alla conservazione del posto anche sei mesi dopo la data di dimissione del luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
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40 mesi precedenti (art. 46)
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Attività ferroviarie e servizi connessi (AGENS-Confindustia)
(art. 31 CCNL del 16.12.2016)
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a) 12 mesi;
b) 15 mesi: qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni. Nota: nel computo dei periodi di comporto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 20 giorni c) 30 mesi: nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici ovvero per terapie per pazienti dializzati |
36 mesi consecutivi
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Alberghi (Confcommercio – Federalberghi – FIPE)
(art. 173 CCNL del 20.2.2010)
(art. 174 CCNL )
(art. 177 CCNL)
(art. 178 CCNL)
(art. 173 CCNL)
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· 180 giorni:
è in caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso è nel caso in cui il lavoratore si ammala o si infortuna più volte nel corso dell’anno: i periodi di assenza si cumulano fino al raggiungimento del termine massimo. · Il limite di 180 giorni può essere prolungato, su richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni nelle seguenti condizioni: a)che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo il caso di malattie oncologiche; b)che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera; c)che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come “aspettativa generica” senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale; d)che il lavoratore non abbia già fruito dell’aspettativa in precedenza. · Lavoratori affetti da tubercolosi: hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare. · Lavoratrice madre: ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge. ________________________ · Lavoratori con contratto a termine: la conservazione del posto è limitata al solo periodo di stagione o ingaggio. |
1 anno (periodo compreso tra 1° gennaio e 31 dicembre) | ||||||||||||
Chimici Farmaceutici (Industria)
(art. 31 CCNL lett. b del 13.06.2022) |
· In caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, sempreché non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), l’impresa garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) 8 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 3 anni di anzianità di servizio; · Nel caso di unico evento morboso continuativo ai fini dei suddetti termini di conservazione del posto non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 20 giorni e fino a un massimo di 60 giorni complessivi. ____________________________ · Lavoratori con contratto di lavoro di durata prevista fino a tre anni e di apprendistato, i periodi complessivi di conservazione del posto, in caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro per il lavoratore non in prova, sono i seguenti: – 150 giorni: per contratti superiori a 2 e fino a 3 anni; |
36 mesi | ||||||||||||
Istituzioni socio assistenziali (UNEBA)
(art. 69 CCNL del 20.01.2020) |
· 365 giorni di calendario continuativi o frazionati
· Lavoratore che ha subito infortunio: ha diritto alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica dai postumi dell’infortunio medesimo regolarmente denunciato all’INAIL. _________________________ · Lavoratori con contratto a termine: il conteggio sul comporto è applicabile nei limiti della scadenza del contratto.
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è Nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso | ||||||||||||
Case di cura private (AIOP – ARIS – FDG)
(att. 42 CCNL)
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· 18 mesi;
· 20 mesi: se il lavoratore superati i 18 mesi ha una ricaduta dello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero in atto al momento del prefissato periodo morboso; · Il limite di 20 mesi è prolungabile, su richiesta del lavoratore, per un massimo di 3 mesi (per un totale di 23 mesi) qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del ventesimo mese. |
è Nell’arco di un quadriennio mobile | ||||||||||||
Credito (ABI)
(art. 58 CCNL del 19.12.2019)
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· 6 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 5 anni di anzianità di servizio; · 8 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 5 e 10 anni; · 12 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 10 e 15 anni; · 15 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 15 e 20 anni; · 18 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 20 e 55 anni; · 22 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio di oltre 25 anni.
· 8 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 5 anni di anzianità di servizio; · 10 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 5 e 10 anni; · 14 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 10 e 15 anni; · 18 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 15 e 20 anni; · 22 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 20 e 55 anni; · 24 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio di oltre 25 anni. I periodi indicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi |
48 mesi |
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Edilizia (Industria) (ANCE)
(art. 26 CCNL del 19.04.2010)
(art. 66 CCNL del 19.04.2010)
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OPERAI
· 9 mesi (270 giorni di calendario): nel caso in cui il dipendente abbia fino a 3 anni e mezzo di anzianità di servizio;
· 12 mesi (365 giorni di calendario): nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio superiore a 3 anni e mezzo;
IMPIEGATI · 6 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 2 anni di anzianità di servizio; · 9 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 2 e 6 anni; · 12 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di oltre 6 anni. |
20 mesi
24 mesi
30 mesi |
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Grafici Editoriali (Industria) (ANIGCT – AIE – AIEPS)
(art 11 e 12 CCNL del 19.01.2021) |
12 mesi | è 36 mesi | ||||||||||||
Metalmeccanici (Industria) (Federmeccanica ASSISTAL)
(art. 2, Sez. IV, Titolo V CCNL del 5.2.2021)
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· Comporto breve
E’ pari a: 1. 183 giorni: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 3 anni di anzianità di servizio; 2. 274 giorni: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 3 e 6 anni; 3. 365 giorni: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di oltre 6 anni. Nota 1: il comporto breve si applica in caso di interruzione sul servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro · Comporto prolungato Ø È pari a 1. 274 giorni:nel caso in cui il dipendente abbia fino a 3 anni di anzianità di servizio; 2. 411 giorni: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità compresa tra 3 e 6 anni; 3. 548 giorni: nel caso in cui il dipendente abbia oltre 6 anni di anzianità di servizio. Nota 2: il comporto prolungato si applica in caso di: – Evento morboso continuativo in caso di assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario – Quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario – Quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia con una prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario. |
è 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso | ||||||||||||
Multiservizi
(art. 51 CCNL del 9.07.2021)
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12 mesi | Nell’arco di 36 mesi consecutivi | ||||||||||||
Palestre e Impianti sportivi (FIIS – Confcommercio)
(art. 102 CCNL del 22.12.2015) |
180 giorni | Un anno solare | ||||||||||||
Radiotelevisioni Private (FRT – RNA –ANICA)
(art. 53 CCNL del 26.05.2022) |
15 mesi
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36 mesi | ||||||||||||
Servizi di Igiene Ambientale (Nettezza Urbana) (FISE e Federambiente)
(art. 42 lett b) CCNL)
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· 365 giorni calendariali: in caso di interruzione del servizio del lavoratore non in prova dovuta a infermità per malattia o infortunio non sul lavoro debitamente certificata (comporto breve);
· Il limite di 365 giorni viene prolungato di un ulteriore periodo di 180 giorni calendariali: in caso di superamento del periodo di comporto breve determinato da un unico evento morboso continuativo, debitamente certificato, comportante un’assenza ininterrotta (comporto prolungato); è I suddetti periodi di conservazione del posto sono aumentati di un periodo di durata massima di 120 giorni calendariali in caso di assenze comportanti ricovero ospedaliero e/o day hospital, debitamente certificate. è Il periodo di comporto prolungato si applica anche: 1) nel caso in cui si siano verificate, nei 1095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, un’assenza continuativa pari o superiore a 90 giorni calendariali. 2) alla scadenza di un periodo di comporto breve al lavoratore assente continuativamente per un unico evento morboso ininterrotto di durata pari o superiore a 90 giorni calendariali. ____________________________ · Lavoratori in prova: in caso di sopravvenuta malattia il periodo di prova rimarrà sospeso fino ad un massimo di 180 giorni di calendario calcolati dal giorno di inizio della malattia. |
1095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso | ||||||||||||
Telecomunicazioni (Assotelecomunicazioni – ASSTEL)
(art. 36 CCNL del 12.11.2020)
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· 365 giorni di calendario;
· Il limite di 365 giorni viene prolungato sino ad un massimo di ulteriori 120 giorni di calendario: qualora i suddetti periodi di conservazione vengano superati a causa di un evento morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta, o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi |
è 3 anni | ||||||||||||
Terziario distribuzione e servizi (Confcommercio)
(art. 186 CCNL del 28.3.2024) |
180 giorni | Un anno solare | ||||||||||||
Tessili (Industria) (FIITVC – FEMCA – FILTEA – UILTA)
(art. 62 CCNL del 31.01.2022)
(art. 29 CCNL) |
· 13 mesi (394 giorni di calendario) ;
· 15 mesi: in caso di gravi patologie diabetiche documentate e accertate che richiedono terapie salvavita: uremia cronica, talassemia, emopatie sistematiche e neoplasie maligne. · 6 mesi: per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 5 anni dipendenti occupati nei negozi, negli showroom, negli spacci nonché in ogni spazio di vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento moda. ___________________________ · Lavoratore con contratto a termine: periodo di comporto pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni. |
909 giorni
18 mesi |
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Trasporti (CONFETRA)
(art 77 CCNL del 18.05.2021)
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15 mesi | è 30 mesi | ||||||||||||
Turismo (FIPE)
(art. 173 CCNL del 20.02.2010)
(art. 175 CCNL)
(art. 177 CCNL)
(art. 173 CCNL)
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· 180 giorni
· Il limite di 180 giorni può essere prolungato, su richiesta del lavoratore ammalato e/o infortunato sul lavoro, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni: a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto in caso di malattie oncologiche b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera; c) che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come “aspettativa generica” senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale; d) che il lavoratore non abbia già fruito dell’aspettativa in precedenza. · Lavoratore affetto da gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente: il periodo di comporto può essere prolungato anche se eccedente i 120 giorni; · I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese: hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare. ____________________________ · Lavoratori con contratto a termine: la conservazione del posto è limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.
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è 1 anno (periodo compreso tra 1° gennaio e 31 dicembre) |