Periodo di comporto – termini interni e termini esterni | ADLABOR

Al superamento di un certo numero di giornate di assenza (periodo di comporto) per malattia/infortunio è consentito al datore di lavoro di risolvere il rapporto.

I periodi di assenza utili per il computo sono stabiliti dai singoli contratti collettivi.

Lo schema indica i periodi di comporto dei contratti collettivi di maggiore interesse specificando sia il numero di giornate di assenza sia l’arco temporale in cui calcolarli.

 

CCNL di riferimento Termine interno

(periodo temporale dato dalla somma di tutte le assenze per malattia/infortunio)

Termine esterno

(arco temporale entro cui calcolare i periodi di assenza)

Alimentari (industria)

(art. 47 CCNL  del 1 marzo 2024)

 

 

 

 

SPECIFICITA’

Comporto di malattia valevole per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999

(art. 47 CCNL  del 1 marzo 2024)

·  186 giorni di calendario: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 5 anni di anzianità di servizio;

·  365 giorni di calendario: nel caso in cui il dipendente abbia oltre 5 anni di anzianità di servizio.

 

 

·  276 giorni di calendario: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 5 anni di anzianità di servizio;

·  455 giorni di calendario: nel caso in cui il dipendente abbia oltre 5 anni di anzianità di servizio.

 

 

è 17 mesi antecedenti

 

 

è 24 mesi antecedenti

 

 

 

 

è 17 mesi antecedenti

 

 

è 24 mesi antecedenti

Assicurazioni (Amministrativi e produzione)(ANIA)

(artt. 44-46 CCNL del 16.11.2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 45 CCNL e art. 9 L.n. 1088/70)

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 12 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 10 anni di anzianità di servizio compiuti;

b) 18 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia oltre 10 anni di anzianità di servizio compiuti.

Tali periodi sono aumentati di:

·  3 mesi nel caso sub a) esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, trapianti di organi vitali ed aids conclamato.

·  6 mesi nel caso sub b) esclusivamente nei casi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidante, trapianti di organi vitali ed aids conclamato.

Nota 1: nei due casi sub a) e sub b) l’impresa potrà considerare altre gravissime patologie.

Nota 2: sono escluse dal computo dei periodi indicati nella lett. a) e lett. b) le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino a un massimo di 120 giorni complessivi.

 

N.B. 1

Le Parti concordano che ciascun mese equivale a 30 giorni.

 

 

N.B. 2

I periodi di assenza per malattia si sommano a meno che, tra una assenza ed un’altra, non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi.

 

 

 

Lavoratori affetti da tubercolosi e ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’INPS: nei casi sub. a) e sub b) hanno diritto alla conservazione del posto anche sei mesi dopo la data di dimissione del luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.

 

 

 

 

40 mesi precedenti (art. 46)

 

 

Attività ferroviarie e servizi connessi (AGENS-Confindustia)

(art. 31 CCNL del 16.12.2016)

 

a) 12 mesi;

b) 15 mesi: qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni.

Nota: nel computo dei periodi di comporto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 20 giorni

c)  30 mesi: nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici ovvero per terapie per pazienti dializzati

36 mesi consecutivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberghi (Confcommercio – Federalberghi – FIPE)

(art. 173 CCNL del 20.2.2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 174 CCNL )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 177 CCNL)

 

 

 

 

 

(art. 178 CCNL)

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 173 CCNL)

 

 

·  180 giorni:

è  in caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso

è  nel caso in cui il lavoratore si ammala o si infortuna più volte nel corso dell’anno:

i periodi di assenza si cumulano fino al raggiungimento del termine massimo.

·  Il limite di 180 giorni può essere prolungato, su richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni nelle seguenti condizioni:

a)che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo il caso di malattie oncologiche;

b)che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;

c)che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come “aspettativa generica” senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale;

d)che il lavoratore non abbia già fruito dell’aspettativa in precedenza.

·  Lavoratori affetti da tubercolosi: hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare.

·  Lavoratrice madre: ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge.

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·  Lavoratori con contratto  a termine: la conservazione del posto è limitata al solo periodo di stagione o ingaggio.

1 anno (periodo compreso tra 1° gennaio e 31 dicembre)
Chimici Farmaceutici (Industria)

(art. 31 CCNL lett. b del 13.06.2022)

·  In caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, sempreché non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), l’impresa garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto secondo i seguenti termini:

1) 8 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 3 anni di anzianità di servizio;
2) 10 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 6 anni di anzianità di servizio;
3) 12 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia oltre i 6 anni di anzianità di servizio.

·  Nel caso di unico evento morboso continuativo ai fini dei suddetti termini di conservazione del posto non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 20 giorni e fino a un massimo di 60 giorni complessivi.

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·  Lavoratori con contratto di lavoro di durata prevista fino a tre anni e di apprendistato, i periodi complessivi di conservazione del posto, in caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro per il lavoratore non in prova, sono i seguenti:

150 giorni: per contratti superiori a 2 e fino a 3 anni;
120 giorni: per contratti superiori a 1 e fino a 2 anni;
90 giorni: per contratti superiori a 9 mesi e fino ad 1 anno;
60 giorni: per contratti fino a 9 mesi.

36 mesi
Istituzioni socio assistenziali (UNEBA)

(art. 69 CCNL del 20.01.2020)

·  365 giorni di calendario continuativi o frazionati

·  Lavoratore che ha subito infortunio: ha diritto alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica dai postumi dell’infortunio medesimo regolarmente denunciato all’INAIL.

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·  Lavoratori con contratto a termine: il conteggio sul comporto è applicabile nei limiti della scadenza del contratto.

 

è Nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso
Case di cura private (AIOP – ARIS – FDG)

(att. 42 CCNL)

 

·  18 mesi;

·  20 mesi: se il lavoratore superati i 18 mesi ha una ricaduta dello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero in atto al momento del prefissato periodo morboso;

·  Il limite di 20 mesi è prolungabile, su richiesta del lavoratore, per un massimo di 3 mesi (per un totale di 23 mesi) qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del ventesimo mese.

è Nell’arco di un quadriennio mobile
Credito (ABI)

(art. 58 CCNL del 19.12.2019)

 

 

·  6 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 5 anni di anzianità di servizio;

·  8 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 5 e 10 anni;

·  12 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 10 e 15 anni;

·  15 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 15 e 20 anni;

·  18 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 20 e 55 anni;

·  22 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio di oltre 25 anni.

 

 

 

·  8 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 5 anni di anzianità di servizio;

·  10 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 5 e 10 anni;

·  14 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 10 e 15 anni;

·  18 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 15 e 20 anni;

·  22 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 20 e 55 anni;

·  24 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio di oltre 25 anni.

I periodi indicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 mesi

Edilizia (Industria) (ANCE)

 

(art. 26 CCNL del 19.04.2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 66 CCNL del 19.04.2010)

 

OPERAI

·  9 mesi (270 giorni di calendario): nel caso in cui il dipendente abbia fino a 3 anni e mezzo di anzianità di servizio;

 

·  12 mesi (365 giorni di calendario): nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio superiore a 3 anni e mezzo;

 

 

 

 

 

IMPIEGATI

·  6 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 2 anni di anzianità di servizio;

·  9 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra 2 e 6 anni;

·  12 mesi: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di oltre 6 anni.

 

20 mesi

 

 

 

24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 mesi

Grafici Editoriali (Industria) (ANIGCT – AIE – AIEPS)

(art 11 e 12 CCNL del 19.01.2021)

12 mesi è 36 mesi
Metalmeccanici (Industria) (Federmeccanica ASSISTAL)

(art. 2, Sez. IV, Titolo V CCNL del 5.2.2021)

 

 

·  Comporto breve

E’ pari a:

1.  183 giorni: nel caso in cui il dipendente abbia fino a 3 anni di anzianità di servizio;

2.  274 giorni: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di servizio compresa tra  3 e 6 anni;

3.  365 giorni: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità di oltre 6 anni.

Nota 1: il comporto breve si applica in caso di interruzione sul servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro

·  Comporto prolungato

Ø  È pari a

1.  274 giorni:nel caso in cui il dipendente abbia fino a 3 anni di anzianità di servizio;

2.  411 giorni: nel caso in cui il dipendente abbia un’anzianità compresa tra  3 e 6 anni;

3.  548 giorni: nel caso in cui il dipendente abbia oltre 6 anni di anzianità di servizio.

Nota 2: il comporto prolungato si applica in caso di:

–      Evento morboso continuativo in caso di assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario

–      Quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario

–      Quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia con una prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.

è 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso
Multiservizi

(art. 51 CCNL del 9.07.2021)

 

12 mesi  Nell’arco di 36 mesi consecutivi
Palestre e Impianti sportivi (FIIS – Confcommercio)

(art. 102 CCNL del 22.12.2015)

180 giorni  Un anno solare
Radiotelevisioni Private (FRT – RNA –ANICA)

(art. 53 CCNL del 26.05.2022)

15 mesi

 

36 mesi
Servizi di Igiene Ambientale (Nettezza Urbana) (FISE e Federambiente)

(art. 42 lett b) CCNL)

 

 

·  365 giorni calendariali: in caso di interruzione del servizio del lavoratore non in prova dovuta a infermità per malattia o infortunio non sul lavoro debitamente certificata (comporto breve);

·  Il limite di 365 giorni viene prolungato di un ulteriore periodo di 180 giorni calendariali: in caso di superamento del periodo di comporto breve determinato da un unico evento morboso continuativo, debitamente certificato, comportante un’assenza ininterrotta (comporto prolungato);

è I suddetti periodi di conservazione del posto sono aumentati di un periodo di durata massima di 120 giorni calendariali in caso di assenze comportanti ricovero ospedaliero e/o day hospital, debitamente certificate.

è Il periodo di comporto prolungato si applica anche:

1)    nel caso in cui si siano verificate, nei 1095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due malattie comportanti, ciascuna, un’assenza continuativa pari o superiore a 90 giorni calendariali.

2)    alla scadenza di un periodo di comporto breve al lavoratore assente continuativamente per un unico evento morboso ininterrotto di durata pari o superiore a 90 giorni calendariali.

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·  Lavoratori in prova: in caso di sopravvenuta malattia il periodo di prova rimarrà sospeso fino ad un massimo di 180 giorni di calendario calcolati dal giorno di inizio della malattia.

1095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo evento morboso
Telecomunicazioni (Assotelecomunicazioni – ASSTEL)

(art. 36 CCNL del 12.11.2020)

 

·  365 giorni di calendario;

·  Il limite di 365 giorni viene prolungato sino ad un massimo di ulteriori 120 giorni di calendario: qualora i suddetti periodi di conservazione vengano superati a causa di un evento morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta, o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi

è  3 anni
Terziario distribuzione e servizi (Confcommercio)

(art. 186 CCNL del 28.3.2024)

180 giorni Un anno solare
Tessili (Industria) (FIITVC – FEMCA – FILTEA – UILTA)

(art. 62 CCNL del 31.01.2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (art. 29 CCNL)

· 13 mesi (394 giorni di calendario) ;

· 15 mesi: in caso di gravi patologie diabetiche documentate e accertate che richiedono terapie salvavita: uremia cronica, talassemia, emopatie sistematiche e neoplasie maligne.

· 6 mesi: per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 5 anni dipendenti occupati nei negozi, negli showroom, negli spacci nonché in ogni spazio di vendita della filiera distributiva tessile abbigliamento moda.

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· Lavoratore con contratto a termine: periodo di comporto pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni.

909 giorni

 

 

 

 

 

 

18 mesi

Trasporti (CONFETRA)

(art 77 CCNL del 18.05.2021)

 

15    mesi è  30 mesi
Turismo (FIPE)

(art. 173 CCNL del 20.02.2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 175 CCNL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 177 CCNL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 173 CCNL)

 

 

·  180 giorni

·  Il limite di 180 giorni può essere prolungato, su richiesta del lavoratore ammalato e/o infortunato sul lavoro, per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni:

a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto disposto in caso di malattie oncologiche

b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;

c) che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come “aspettativa generica” senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale;

d) che il lavoratore non abbia già fruito dell’aspettativa in precedenza.

·  Lavoratore affetto da gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente: il periodo di comporto può essere prolungato anche se eccedente i 120 giorni;

·  I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese: hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare.

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·  Lavoratori con contratto a termine: la conservazione del posto è limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.

 

è  1 anno (periodo compreso tra 1° gennaio e 31 dicembre)

 


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