Collocamento disabili | ADLABOR
I soggetti con minorazioni fisiche o psichiche hanno diritto ad essere avviati e ad ottenere un posto di lavoro presso datori di lavoro che hanno dai 15 dipendenti in su.
Finalità dell’obbligo
(art. 1, co. 1 l. n. 68/1999) |
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Datori di lavoro interessati
(art. 3 l. n. 68/1999) |
Tutti i datori di lavoro pubblici e privati. |
Lavoratori interessati
(art. 1 co. 1 l. n. 68/1999)
(art. 1 L. 407/1998) |
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Nota: sono considerate vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata tutti coloro che abbiano subito un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi percentuale (art. 1 L 302/1990), nonchè il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi. Tutti tali soggetti godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. ( art. 1 co. 2 L. 407/1998) | |
Contenuti dell’obbligo
(art. 3 co. 1 l. n. 68/1999 modificato dall’art. 1 co. 3 bis della l. 19/2017) (art. 18 co. 2 l. n. 68/1999) |
I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili in base al numero dei dipendenti in forza e secondo le seguenti quote di riserva:
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(art. 4 co. 1 l. n. 68/1999)
(art. 4, co. 4 l. n. 68/1999)
(art. 4 co. 1 l. n. 68/1999) |
Tutti i lavoratori in forza con contratto di lavoro subordinato sono da conteggiare al fine di determinare le quote di riserva e il numero di disabili da assumere. Non devono essere incluse nel computo le seguenti categorie di lavoratori:
Debbono essere computati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto le seguenti categorie di lavoratori:
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Termini dell’obbligo
(art. 9 co. 1 l. n. 68/1999) (art. 9 co. 6 l. n. 68/1999) |
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Sospensione dell’obbligo
(art. 3 co. 5 l. n. 68/1999)
(art. 1 e 3 l. n. 223/1991) (art. 1 l.n. 863/1984) (art. 4 e 24 l.n. 223/1991) (art. 8 co 1 l.n. 223/1991 e art. 15 co. 6 l.n. 264/1949) |
L’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso nei confronti delle imprese che:
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Modalità di avviamento
(art. 7 co. 1 l. n. 68/1999)
(art. 7 co. 1 bis l. n. 68/1999) |
I datori di lavoro possono procedere alle assunzioni in quota di riserva anche mediante richiesta nominativa. L’azienda, quindi, ha la possibilità di individuare e scegliere personalmente la persona disabile da inserire. Non viene meno il compito degli uffici competenti che, su richiesta del datore di lavoro, continuano a svolgere il ruolo di filtro nell’individuazione di una rosa di nomi tra i quali il diritto di scegliere resta, comunque, in capo al datore di lavoro. Nel caso di mancata assunzione entro 60 giorni dal momento dell’insorgenza dell’obbligo, l’avviamento lavorativo è disposto d’ufficio, secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. |
Sanzioni
(art. 15 co.1 l. n. 68/1999)
(art. 13 D.Lgs. n. 124/2004)
(art. 15 co.2 l. n. 68/1999) |
Le sanzioni in caso di violazione delle norme sul collocamento obbligatorio sono:
maggiorazione di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo (per un massimo di 365 giorni);
Per la violazione dell’obbligo di assumere soggetti disabili, trova applicazione la procedura di diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. Le sanzioni amministrative sono disposte dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente e i relativi introiti sono destinati al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili. |