Contratto collettivo aziendale – efficacia del recesso verbale | ADLABOR

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 417 del 2012 aveva negato qualsiasi efficacia alla disdetta dell’accordo collettivo integrativo relativo alla corresponsione un premio aziendale, manifestata oralmente dalla società nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali, ritenendo necessario, per la validità ed efficacia della disdetta, che tale atto unilaterale fosse formulato in forma scritta.

La società proponeva ricorso in Cassazione che si pronunciava con sentenza n. 2601 del 2 febbraio 2018.

In particolare, la Suprema Corte, dopo avere effettuato un breve excursus sui suoi precedenti orientamenti giurisprudenziali sul punto, ha stabilito che in mancanza di norme che prevedano per i contratti collettivi, la forma scritta, e in applicazione del principio generale della libertà di forma, un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto.

La Cassazione ha quindi ribadito il principio generale secondo cui “è corretto parlare comunemente di forma libera come regola, di forma vincolata, come eccezione”.

Prendendo quindi spunto dal dedotto principio della libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro, la Suprema Corte ha esteso tale libertà di forma anche agli atti risolutori come il mutuo dissenso (art. 1372 co. 1 c.c.) o al recesso unilaterale/disdetta ex art. 1373 co. 2 c.c. .

E ciò in quanto il recesso, pur non richiedendo formule sacramentali, resta assoggettato ai medesimi vincoli formali prescritti per il contratto che ha costituito il rapporto e da cui si intende recedere.

Pertanto, ogniqualvolta non siano stati previsti degli specifici vincoli di forma che disciplinino le modalità con cui esercitare il recesso, come è nel caso (rectius, nella maggior parte) dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi, vale il principio della libertà di forma ed  un recesso verbale risulta pienamente efficace.

Conclude infine la Cassazione stabilendo che nell’ipotesi di recesso verbale da un accordo aziendale, tale atto unilaterale è dimostrabile tramite testimoni.

a cura di Avv. Francesco Bedon


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