Indennità di fine rapporto | ADLABOR
L’art. 1751 c.c. dispone che, alla cessazione del rapporto di agenzia ed al ricorrere di determinate condizioni, il preponente é tenuto a corrispondere all’agente un’indennità.
Gli accordi economici collettivi, subordinatamente alla sussistenza di alcuni requisiti, prevedono che alla cessazione del rapporto, il preponente deve corrispondere all’agente l’indennità suppletiva di clientela.
Ex comma 5 dell’art. 1751 c.c., affinché l’agente possa far valere il proprio diritto all’indennità di cessazione del rapporto, questi deve, a pena di decadenza, comunicare la propria richiesta al preponente entro il termine di un anno dallo scioglimento del rapporto.
Diversamente dalla disciplina codicistica, gli accordi economici collettivi non prevedono esplicitamente un termine entro il quale l’agente deve, a pena di decadenza, far valere il proprio diritto all’indennità suppletiva di clientela.
La giurisprudenza, affrontando la questione della validità degli accordi economici collettivi, si è pronunciata nel senso dell’assenza di un termine di decadenza per la richiesta dell’indennità suppletiva di clientela.
Tale orientamento conclude per l’applicabilità degli accordi economici collettivi, in quanto piè vantaggiosi per l’agente rispetto alla disciplina di legge. Ciò, affermando che, ad assicurare un trattamento migliorativo per l’agente nelle norme collettive, sia proprio, inter alia, la mancata previsione di un termine di decadenza a carico dell’agente per la richiesta dell’indennità suppletiva (Cass. Sez. Lav. 18/10/2004, n. 20410, con nota di Michele Caroppoli, in www.dejure.it; Tribunale di Catania 27/09/2011, n. 4227, in www.dirittoitaliano.com).
In concreto, l’agente deve richiedere l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. entro un anno dallo scioglimento del rapporto. Mentre, per ottenere l’indennità suppletiva di clientela (e la meritocratica) sconta l’ordinario termine di prescrizione quinquennale.