Appalto Di Manodopera | ADLABOR

 

Non si configura un appalto di manodopera quando l’appaltatore organizza i mezzi di produzione ed assume il rischio imprenditoriale.

Nel nostro ordinamento è stata introdotta, già dagli anni 60, una legge che vietava l’ interposizione di manodopera e cioè il fatto che un imprenditore o anche un ‘ organizzazione cooperativa fornissero ad un altro imprenditore mere prestazioni di manodopera. In pratica sia la legge, la 1369/60, sia la giurisprudenza, hanno sempre affermato che l’ appalto per la prestazione di un’ opera o di un servizio erano leciti quando l’ appaltatore forniva un prodotto o servizio finiti, aveva una sua struttura imprenditoriale e si assumeva il rischio di impresa.

Per cui elementi sintomatici di un appalto illecito venivano riscontrati nel fatto che il fornitore non avesse, ad esempio, macchinari, attrezzature, strutture amministrative ecc.,ovvero che, pur essendo strutturato, non forniva un prodotto finito ma metteva semplicemente a disposizione del committente le forze lavoro alle sue dipendenze.

L’ indagine del Giudice, come dell’ ispettorato del lavoro, volta ad accertare la liceità di un appalto, si incentrava quindi sull’ analizzare non tanto la forma contrattuale utilizzata dalle parti quanto come, in concreto, l’ appaltatore operasse.

E nel caso in cui veniva rilevato che l’ appaltatore non era un reale imprenditore ovvero che non forniva un servizio e/o un prodotto definiti e autonomi, la stessa legge 1369/60 stabiliva che il collaboratore dell’ appaltatore, anche ove fosse socio di una cooperativa, doveva considerarsi alle dipendenze del committente.

Ciò comportava evidentemente che venisse loro applicato il trattamento retributivo e contributivo del committente, evidentemente piè favorevole di quello applicato dall’ appaltatore, oltre che venissero considerati dipendenti del committente stesso.

In pratica la giurisprudenza consentiva che venissero affidati in appalto servizi non strettamente inerenti il ciclo produttivo e/o organizzativo dell’ azienda (ad esempio trasporti, costruzioni edili all’ interno di stabilimenti, manutenzioni ecc.) mentre le attività che dovrebbero essere considerate funzionali al ciclo produttivo dovevano essere eseguite con dipendenti propri da parte dell’imprenditore.

Con l’evolversi giurisprudenziale, poi, la rigidità della legge è stata attenuta per cui sono stati consentiti anche appalti relativi ad attività funzionali al ciclo aziendale, purchè forniti dall’appaltatore con una propria organizzazione e purchè il servizio venisse interamente regolamentato e gestito dall’ appaltatore stesso. In pratica era necessario che l’ appaltatore non fornisse soltanto le forze lavoro ma anche la struttura organizzativa per farle operare (attrezzature, capisquadra ecc.) e dirigesse direttamente la fornitura senza ingerenze da parte del committente dovendo il fornitore garantire unicamente un risultato. Con la riforma Biagi del 2003 la legge 1369/60 è stata abrogata e sostituita dalla regolamentazione dell’ istituto della somministrazione.

In pratica attualmente si possono fornire anche prestazioni di mera manodopera unicamente da parte delle imprese di somministrazione debitamente autorizzate dal Ministero del Lavoro. Inoltre la giurisprudenza ha ritenuto che la riforma Biagi non abbia completamente abolito la legge 1369/60 in quanto sarebbero tuttora vigenti le disposizioni penali della stessa legge che però integrano solo fattispecie contravvenzionali, a meno che l’ interposizione di manodopera sia effettuata a scopo di lucro.

Ciò vuol dire che quando un datore di lavoro, non autorizzato dal ministero del lavoro, fornisce prestazione di manodopera ad altro imprenditore viola la disciplina sulla somministrazione del lavoro che è sanzionata penalmente. Ciò non vuol dire che sia stato abrogato l’ appalto di servizi ma soltanto che l’ intermediazione di manodopera viene regolamentata e sanzionata in modo diverso dal 2003 in avanti.

I principi però sono rimasti gli stessi e cioè che il fornitore del servizio non possa mettere a disposizione del committente unicamente la sua forza lavoro ma debba offrire quello che si definisce un prodotto servizio finito.

 


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