Circolare del Ministero dell’interno 1998 – ( Antimafia ) | ADLABOR

NORMATIVA ULTIMA DI RIFERIMENTO:

 

– Legge n. 47 del 17 gennaio 1994;

– Decreto Legislativo n. 490 dell’8 agosto 1994;

DPR n. 252 del 3 giugno 1998

ISTRUZIONI APPLICATIVE DIRAMATE DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON L’ULTIMA CIRCOLARE IN MATERIA (DICEMBRE 1998)

Dal 28 settembre scorso è in vigore il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle comunicazioni e informazioni antimafia, approvato con DPR 3 giugno 1998, n. 252, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio successivo, d’ora in poi indicato come “regolamento”.

Al riguardo si riportano di seguito le disposizioni applicative da ultimo diramate dal Ministero dell’Interno quale aggiornamento di analoghe disposizioni riportate in precedenti circolari.

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Va sottolineato in proposito che il regolamento è stato adottato tenendo conto dell’interesse pubblico, oggi più che mai rilevante, di dare nuovo slancio all’economia, attraverso una drastica semplificazione dei procedimenti ed eliminando le incombenze burocratiche che possono provocare ingiustificati rallentamenti dell’azione amministrativa e contrattuale, anche mediante la soppressione di obblighi non più significativi (in forza dello specifico criterio di cui all’art,17, comma 94, della legge n. 127 del 1997), senza, nondimeno, trascurare le ragioni per cui è tuttora necessario ogni possibile controllo nei confronti di soggetti indiziati di mafiosità o coinvolti in tentativi di infiltrazione mafiosa.

Lo scopo è quello di tenere tali soggetti e tali tentativi lontani dai rapporti con la pubblica amministrazione, e di salvaguardare il mondo degli appalti pubblici dalla concorrenza di imprese che operano con risorse economiche o con modalità operative illecite o comunque estranee alle ordinarie dinamiche di mercato.

Infine, anche per le esigenze di certezza del diritto, il regolamento contiene l’espressa indicazione delle fonti degli elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa, con riguardo, sempre, a fatti adeguatamente vagliati dall’Autorità competente.

Rimangono, invece, nella legge (Art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; artt, 1 e 4 del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490) le disposizioni di carattere sostanziale, che attengono, cioè, agli effetti interdittivi connessi alla sussistenza di particolari situazioni penali o di prevenzione (applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti giudiziari di condanna confermati in appello, accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa).

ISTRUZIONI APPLICATIVE

 

CONCERNENTI IL DPR 3 GIUGNO 1998, N. 252: REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLE COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ANTIMAFIA .

Il nuovo regolamento delle “cautele antimafia” è caratterizzato essenzialmente dall’ampliamento dell’ambito di esenzione da qualsiasi adempimento, dall’inglobamento del riscontro circa l’insussistenza delle interdizioni previste dall’Art. 10 della legge n. 575 del 1965 nei certificati rilasciati dalle Camere di Commercio, da diffuse semplificazioni procedurali e dal perfezionamento dei sistemi di riscontro dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’Art. 4 del D. Lgs. N. 490 del 1994.

Ne risulta un quadro applicativo sostanzialmente modificato rispetto al passato, per cui si forniscono i seguenti chiarimenti e indirizzi applicativi, precisando che, per quanto non espressamente innovato, si potrà ancora fare utile riferimento a precedenti indicazioni ministeriali sull’argomento (riportate da ultimo nella circolare prefettizia n. 89/GAB/95 dell’11 gennaio 1995).

1) SOGGETTI TENUTI A RICHIEDERE LA “DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA”.

 

I soggetti tenuti ad acquisire la documentazione antimafia (i cosiddetti “soggetti attivi” del relativo procedimento) sono indicati nell’Art. 1 del regolamento. Si tratta degli stessi soggetti (le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico) già individuati dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 490/1994.

Sono escluse soltanto le autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, per i provvedimenti di propria competenza, in quanto organi in grado di procedere “ex se” all’acquisizione delle informazioni concernenti l’eventuale esistenza di interdizioni antimafia (Art. 1, comma 2, lett. C). Anche le Camere di Commercio, industria e artigianato sono esentate dall’acquisire ulteriore documentazione quando la “non sussistenza” delle interdizioni in parola è desumibile dallo speciale circuito informativo automatizzato di cui agli articoli 6 e seguenti. (Art. 6, comma 5). Analogo regime potrà essere adottato a favore di altre Amministrazioni sulla base dei collegamenti informatici di cui all’Art. 4.

A proposito degli enti o aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e delle società o imprese comunque controllate dallo Stato, si precisa che non rientrano in tale categoria gli enti, società o imprese, comunque denominati, per i quali lo Stato, a seguito di “privatizzazione” (o altra forma di “de-istituzionalizzazione”), abbia perduto ogni potere di controllo, anche sotto forma di “golden share”, o abbia rinunciato a dettare una specifica disciplina “pubblicistica” del servizio pubblico eventualmente reso dall’ente, azienda o società.

Attesa la notevole varietà delle specifiche disposizioni in base alle quali le “privatizzazioni” vengono attuate, la valutazione circa la persistenza o meno delle connotazioni pubblicistiche richieste dovrà essere effettuata volta per volta, sulla base dei criteri sopra elencati.

2) SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.

 

Sono, inoltre, “legittimati” a richiedere la documentazione antimafia, ed a trattarne i dati, i “sostituti” della Pubblica Amministrazione, ossia i concessionari di opere e servizi pubblici, tenuti a tale adempimento in base al disposto dell’Art. 10-quinquies della Legge n. 575/1965 e perciò espressamente compresi nell’Art. 1, comma 1, del regolamento, nonchè i soggetti che, per espressa disposizione di legge, di regolamento o altro atto di normazione secondaria, ovvero in virtù di un provvedimento adottato sulla base di tali disposizioni, sono tenuti a svolgere attività istruttoria in luogo della Pubblica Amministrazione.

Nell’ottica di semplificare le procedure e accelerare i tempi per l’acquisizione della medesima documentazione, sono inoltre “legittimati” a richiederla direttamente anche i soggetti cui la documentazione stessa si riferisce (i cosiddetti “soggetti passivi”) con le seguenti modalità:

– direttamente alle Camere di Commercio, industria e artigianato, per quanto concerne le certificazioni da queste rilasciate a norma del Capo II, Sezione II, del regolamento;

– direttamente alla Prefettura, nei casi del tutto residuali in cui le certificazioni delle Camere di Commercio sono rilasciate senza l’apposita dicitura antimafia, dandone preventiva comunicazione all’Amministrazione interessata, anche mediante estensione “per conoscenza” della richiesta inoltrata alla Prefettura;

– direttamente alla Prefettura, con la preventiva comunicazione all’Amministrazione interessata di cui al punto precedente, e comunque indicando espressamente l’Amministrazione destinataria, nel caso di richiesta delle “informazioni” di cui al successivo Art. 10.

Nel caso di richiesta presentata direttamente alla Prefettura, alla stessa dovrà allegarsi il certificato camerale o la dichiarazione sostitutiva recante i contenuti di cui all’Art. 10, comma 3.

Qualora l’interessato intenda, inoltre, avvalersi di un delegato, con la richiesta dovrà esibirsi la delega, recata in atto munito di sottoscrizione autenticata (v. anche paragrafo 5).

Dell’avvenuta presentazione della richiesta la Prefettura rilascerà attestazione, anche mediante timbro con data e sigla del dipendente incaricato, apposto su copia della richiesta.

Si precisa, inoltre, che solo per la comunicazione di cui all’Art. 3, l’interessato può provvedere anche al ritiro del documento, direttamente o mediante persona delegata con le modalità di cui al periodo precedente, mentre le informazioni di cui all’Art. 10 debbono essere trasmesse direttamente, a cura della Prefettura, all’Amministrazione interessata (ovvero al concessionario o altro soggetto incaricato dell’istruttoria) indicata da richiedente.

3) SOGGETTI E RAPPORTI ESENTI

 

Una delle semplificazioni più significative del regolamento è quella dell’articolo 1, comma 2, che esonera dal richiedere e acquisire la “documentazione antimafia” nei seguenti casi:

– nei rapporti tra gli stessi soggetti pubblici o controllati da soggetti pubblici, di cui all’Art. 1, comma 1, anche perchè le persone che rivestono cariche pubbliche sono già soggette alle verifiche di cui all’Art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come successivamente integrato e modificato.

Si precisa che le verifiche antimafia sono, però dovute – salvo quanto detto nel successivo punto b) – nella fase per così dire “costitutiva” del controllo pubblico (ad esempio, al momento costitutivo della partecipazione pubblica o della nomina delle persone preposte al soggetto controllato) e, comunque, sempre, al momento della stipula dei contratti e della adozione dei provvedimenti attraverso cui la Pubblica Amministrazione dispone la concessione di opere pubbliche;

– nei rapporti con soggetti comunque sottoposti a verifica dei requisiti di onorabilità, circa la non sussistenza, nei loro confronti, degli effetti interdittivi previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Sarà utile indicare, da parte dei richiedenti, le disposizioni di legge o di regolamento concernenti la verifica dei predetti requisiti di onorabilità. In proposito deve precisarsi che l’esenzione non riguarda i casi in cui la normativa vigente richiede la doppia “verifica antimafia”: sia ai fini dell’iscrizione in albi (compreso l’albo nazionale dei costruttori) o registri (compresi quelli delle Camere di Commercio) sia per il rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, ovvero per la concessione di crediti agevolati, contributi o altre erogazioni, ovvero ancora per la stipula di contratti o l’autorizzazione ai subcontratti (argomentando ex Art. 10, comma 1, lettera d), della legge 31 maggio 1965, n. 575, in rapporto alle disposizioni delle altre lettere dello stesso comma ed a quelle del successivo comma 2);

– per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni e favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa nonchè a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale, indipendentemente dal valore;

– per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.

Particolarmente importante è quest’ultima previsione (Art. 1, comma 2, lett. E), che estende da 50 milioni – importo precedentemente fissato dall’articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47, ora abrogato – a 300 milioni il limite entro il quale non è più richiesta nè la certificazione della Camera di Commercio, munita dell’apposita dicitura “antimafia” nè la comunicazione della Prefettura nè l’autocertificazione di cui all’Art. 5 del regolamento.

L’esenzione in parola non trova applicazione nei casi in cui il valore non è giuridicamente determinabile, nè per le autorizzazioni, licenze, iscrizioni che, sia pur adottate per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale, non sono di per sè suscettibili di una valutazione economica.

Anche i provvedimenti di autorizzazione dei subcontratti sono compresi nell’esenzione in parola, salvo quanto si dirà relativamente all’applicazione dell’Art. 12, comma 4.

Si fa presente, infine, che eventuali richieste agli interessati di produrre la documentazione antimafia, anche quando la stessa non è prescritta, potrebbero costituire un indebito aggravamento del procedimento, vietato a norma dell’Art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tale riguardo, si rappresenta l’opportunità di richiamare l’attenzione delle Amministrazioni interessate per le iniziative di carattere organizzativo utili per una più agile trattazione dei procedimenti di competenza, soprattutto al fine di assicurare i necessari collegamenti fra provvedimenti esentati dalle “cautele antimafia” e quelli, relativi agli stessi soggetti, che rientrano invece nelll’ambito di applicazione dell’Art. 10 del regolamento.

Ciò perchè l’eventuale attestazione della sussistenza di una delle cause interdittive previste dall’Art. 10 della legge n. 575/1965, comunicata dal Prefetto in applicazione della citata disposizione del regolamento, ed acquisita agli atti dall’Amministrazione, non potrebbe mancare di produrre effetti anche per i procedimenti esentati.

4) TIPOLOGIE DELLA “DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA”

 

Risultando ampiamente innovato il quadro delle tipologie di atti idonei ad attestare la sussistenza o meno delle situazioni generatrici degli effetti interdittivi previsti dalla legislazione antimafia, finora genericamente indicati come “documentazione antimafia”, appare utile enumerarli espressamente e riassumerne le caratteristiche salienti:

– certificati “camerali” provvisti della dicitura “Nulla osta ai fini dell’Art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla c.c.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma”,

Tali certificati sono utilizzabili per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ed hanno effetto liberatorio circa l’insussistenza di interdizioni antimafia per i rapporti di valore inferiore a quelli indicati nell’Art. 10, comma 1, lettera a), del regolamento;

– autocertificazioni, munite di sottoscrizione autenticata con le modalità dell’Art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (anche dall’impiegato che riceve la dichiarazione), con le quali l’interessato attesta che nei propri confronti “non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”. Esse sono utilizzabili solo nei casi previsti dall’Art. 5 (rinnovi, lavori e forniture urgenti, attività sottoposte a mera denuncia di inizio, ecc.), ovvero nei casi d’urgenza di cui all’Art. 11, comma 2, del regolamento, quando non è esibito il certificato camerale o quello è privo dell’apposita dicitura antimafia.

La peculiarità della materia trattata e l’eccezionalità del ricorso all’autodichiarazione, portano a ritenere che la prescrizione relativa all’autenticazione della sottoscrizione, con le modalità di cui all’Art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rimane ferma nonostante la nuova disciplina delle dichiarazioni sostitutive introdotta dall’Art. 2, commi 10 e 11 della legge 191/1998;

– collegamenti telematici, utili soltanto per l’attestazione della insussistenza delle cause interdittive di cui all’Art. 10 della legge n. 575/1965. Sono già utilizzabili per le iscrizioni nei registri delle Camere di Commercio, a norma dell’Art. 6, comma 5, del regolamento e possono essere attivati anche con altre Amministrazioni, a norma dell’Art. 4;

– comunicazioni scritte del Prefetto, finalizzate all’attestazione della sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’Art. 10 della legge n. 575/1965.

Salvo i casi di esenzione di cui all’Art. 1, comma 2, già illustrati, ed i casi in cui si può procedere mediante autocertificazione, l’acquisizione delle comunicazioni può essere richiesta, anche dall’interessato, direttamente o tramite un proprio delegato, solo quando i certificati della Camera di Commercio sono privi della dicitura sopra riportata e, comunque, quando i collegamenti telematici non rilasciano l’indicazione liberatoria circa l’insussistenza delle predette cause interdittive. Il ricorso alla comunicazione del Prefetto fuori dei predetti casi deve ritenersi in contrasto con lo spirito di semplificazione cui il regolamento è ispirato e tale da costituire un ingiustificato aggravamento del procedimento.

Si precisa che la comunicazione del Prefetto attestante la sussistenza delle predette cause di divieto, sospensione o decadenza, rilasciata a seguito della richiesta delle “dettagliate informazioni” di cui al punto seguente, attestando di per sè l’effetto interdittivo, rende inutile il rilascio delle ulteriori informazioni;

– informazioni scritte del Prefetto, finalizzate alla attestazione della sussistenza o meno di “tentativi di infiltrazione mafiosa”, di cui all’Art. 4 del D. Lgs. N. 490/1994, rilasciate sulla base dei presupposti e con le modalità di cui agli artt. 10,11 e 12 del regolamento. Per la peculiarità della relativa disciplina si rinvia all’apposito paragrafo.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE

 

Sia le comunicazioni prefettizie di cui all’Art. 3 del regolamento, sia le informazioni di cui al successivo Art. 10 sono richieste allegando esclusivamente copia del certificato di iscrizione dell’impresa presso la Camera di Commercio. Nel caso delle “comunicazioni” si tratterà, evidentemente, per quanto già detto al paragrafo 4, di un certificato privo della apposita dicitura antimafia.

Il regolamento consente che, in luogo del predetto certificato camerale, possa presentarsi una dichiarazione, sottoscritta dal titolare, senza ulteriori formalità, non richieste dal regolamento, contenente i medesimi contenuti del predetto certificato e, comunque, almeno quelli di cui al modello in allegato esclusa, beninteso, la apposita dicitura antimafia. La dichiarazione sostitutiva o integrativa sarà comunque necessaria quando i dati del certificato camerale non corrispondono più al reale assetto gestionale o societario.

Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato (anche mediante dichiarazione del legale rappresentante) con l’indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonchè dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (quando ad esempio, il consorzio svolge attività istruttoria o di tramite con la P.A. per taluni dei consorziati). Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l’indicazione del direttore tecnico.

Non sono più richiesti nè l’indicazione dei familiari conviventi nel territorio dello Stato, per i quali si rinvia al paragrafo 9, nè il certificato di residenza.

La richiesta di informazioni di cui all’Art. 10 del regolamento, da compilarsi secondo il modello allegato alle presenti istruzioni, deve inoltre contenere l’indicazione dell’Amministrazione destinataria, nonchè l’oggetto, anche generico, con l’indicazione della normativa di riferimento (es.: “agevolazioni finanziarie di cui alla legge …”), e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, anche mediante la sola attestazione che si tratta di valore pari o superiore ai limiti di cui allo stesso Art. 10.

Infine, nel caso di lavori o forniture (di beni o servizi) dichiarate urgenti, qualora il certificato camerali sia privo della apposita dicitura antimafia di cui all’Art. 9, dovrà allegarsi, da parte di ciascuna persona interessata, l’autocertificazione di cui all’Art. 5.

Nel caso di richiesta effettuata dai privati è consentita la presentazione e, per le sole comunicazioni di cui all’Art. 3 del regolamento, il ritiro mediante persona munita di apposita delega scritta, con sottoscrizione autenticata. Si precisa che la delega deve essere soltanto esibita: la Prefettura ne deve annotare gli estremi agli atti d’ufficio o trattenerne copia.

Poichè la documentazione antimafia ha come destinatari i soggetti della Pubblica Amministrazione, nell’ampia accezione qui disciplinata dall’Art. 1, comma 1, del regolamento, appare indifferente, ai fini del bollo, il fatto che essa venga acquisita su richiesta della stessa Amministrazione destinataria o attraverso le procedure sopra indicate. Premesso che nè le “comunicazioni”, nè le “informazioni” del Prefetto sono contemplate nel decreto ministeriale 20 agosto 1992 (e successive modificazioni), concernente l’imposta di bollo, si ritiene che ad analoga conclusione debba pervenirsi anche relativamente alla dicitura antimafia apposta sul certificato camerale.

6) VALIDITA’ E AMBITI SOGGETTIVI DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.

 

L’Art. 2, comma 1, del regolamento uniforma la disciplina della validità temporale della documentazione antimafia, prevedendo, sia per le “comunicazioni” che per le “informazioni” l’utilizzabilità per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche in copia autenticata e per un procedimento diverso.

Particolarmente significativa è la previsione dell’articolo 2, comma 2, che consente all’Amministrazione di adottare il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti dopo che sia scaduto il periodo di validità della stessa documentazione. La norma deve essere interpretata nel senso che la documentazione in corso in validità è richiesta solo nel momento dell’aggiudicazione della gara o della stipula del contratto o della concessione, per cui per gli atti successivi non è più necessario acquisirne una nuova, ancorchè gli stessi siano effettuati o avviati in data successiva al periodo di validità di quella già in possesso, salvo quanto si dirà a proposito delle variazioni nell’assetto gestionale delle imprese.

Al riguardo appare opportuno richiamare l’attenzione dei soggetti interessati e delle Amministrazioni, affinchè la richiesta della “documentazione antimafia” venga presentata solo poco prima del momento in cui è necessario acquisirla.

Si aggiunge che l’Art. 13 del regolamento, abrogando espressamente l’Art. 2 del D. Lgs. 490/94, ha soppresso anche l’obbligo di rinnovo della documentazione antimafia “almeno ogni 18 mesi”, già previsto, dal comma 2-quater del predetto Art. 2, per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio.

Nondimeno, quando siano intervenute, dopo la richiesta della documentazione antimafia, variazioni sostanziali nell’assetto gestionale dell’impresa (escluse, comunque, le figure prive di poteri di gestione, quali i componenti del collegio sindacale), il legale rappresentante o altro soggetto dallo stesso delegato dovrà darne comunicazione all’Amministrazione competente, e dovrà essere aggiornata la documentazione antimafia prescritta (certificazione camerale, informazioni prefettizie, ecc.).

Anche per tali incombenti si utilizzerà il certificato camerale aggiornato o il modello allegato.

Se la variazione è intervenuta successivamente alla conclusione o approvazione del contratto o all’autorizzazione al sub-contratto o alla deliberazione delle concessioni o erogazioni, l’Amministrazione provvederà, senza sospendere o ritardare i procedimenti in corso, a richiedere i riscontri antimafia occorrenti. In tal caso, ove la Prefettura attesti, a seguito della richiesta, la sussistenza di una delle cause interdittive di cui all’Art. 10 della legge n. 575/1965, ovvero del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’Art. 4 del D. Lgs. N. 490/1994. L’Amministrazione dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente avvalendosi delle facoltà di revoca o di recesso di cui all’Art. 11 comma 3, del regolamento.

7) AMBITO OGGETTIVO

 

L’ambito oggettivo della “documentazione antimafia” non ha subito modifiche sostanziali, per cui restano escluse dall’obbligo dell’acquisizione di tale documentazione, salvo espressa menzione (es. licenze di polizia, iscrizioni nei registri delle Camere di Commercio, ecc.) “quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull’attività imprenditoriale, quali ad esempio i nulla osta, le licenze e le iscrizioni nel registro delle ditte e in quello delle imprese artigiane che hanno un valore di mera denuncia”, ovvero le autorizzazioni, comunque denominate, che, pur necessarie per lo svolgimento di un’attività economicamente apprezzabile, non hanno attinenza all’esercizio di un’impresa.

Rimangono parimenti escluse le erogazioni o altre agevolazioni economiche che non attengano allo svolgimento di attività imprenditoriali, ma ad esigenze economico-sociali personali o al perseguimento di interessi patrimoniali non imprenditoriali.

8) COMPETENZA TERRITORIALE

 

Anche per quanto riguarda i profili territoriali, il nuovo regolamento non ha apportato alcuna innovazione, per cui si rinvia alle precedenti istruzioni impartite.

Qualora il rapporto con la pubblica amministrazione riguardi una articolazione secondaria delle imprese, società o consorzi interessati, continuerà ad avere rilievo, ai fini competenza territoriale, per il rilascio delle “informazioni”, la sede di detta articolazione.

9) LE INFORMAZIONI DEL PREFETTO

 

Si è già avuto modo di evidenziare, nei punti che precedono, alcune delle innovazioni recate dal regolamento alla procedura di richiesta e di rilascio delle “informazioni” del Prefetto, già previste e disciplinate dall’Art. 4 del D. Lgs. N. 490/1994 e ora dagli articoli 10 e 11 del regolamento, soprattutto per quanto concerne le modalità di richiesta (anche da parte dei soggetti cui si riferiscono o loro delegati) e di rilascio (sempre all’amministrazione interessata), le soglie di valore (unificate al minimo nella somma di 300 milioni di lire) e la documentazione da allegare.

A quest’ultimo proposito, si conferma che non occorre alcuna documentazione dell’interessato circa i conviventi.

Qualora non si riscontrino nè la sussistenza delle cause di sospensione, divieto o decadenza di cui all’articolo 10 della legge n. 575/65, nè gli “elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa” di cui all’Art. 4 del D. Lgs. N. 490/94, derivanti da accertamenti già disposti, la Prefettura rilascerà all’amministrazione interessata la liberatoria attestazione di non sussistenza, allo stato degli accertamenti, delle condizioni interdittive previste dall’articolo 4 predetto, anche quando permangono indicazioni negative, ma non siano acquisiti conclusivi elementi in proposito.

Anche l’assenza di riscontro nei termini prescritti può avere il medesimo effetto “liberatorio”, in quanto, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, le amministrazioni sono tenute a procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto (Art. 11, comma 2).

Il regolamento aggiunge che, trascorsi 45 giorni o, nei casi di urgenza (per l’avvio dei lavori o delle forniture di interesse per la pubblica amministrazione, ovvero per la concessione di erogazioni da effettuarsi entro termini tassativi), anche immediatamente dopo aver formulato al Prefetto la richiesta delle informazioni, le Amministrazioni sono tenute a procedere sottoponendo le erogazioni a condizione risolutiva e fatte salve le facoltà di revoca o di recesso.

Poichè è interesse generale che le situazioni giuridiche acquisiscano al più presto la necessaria stabilità (tenuto conto della facoltà, prevista dal comma 4 dello stesso Art. 11, per le amministrazioni, di sospendere le erogazioni finchè le informazioni prefettizie non siano pervenute), le Prefetture procederanno comunque appena possibile a rilasciare all’amministrazione interessata l’attestazione richiesta.

Ciò non preclude, peraltro, l’aggiornamento delle informazioni – soprattutto nel caso delle variazioni dell’assetto proprietario o gestionale di cui si è detto – e il rilascio, anche in tempi successivi, di attestazioni sfavorevoli, con la connessa facoltà, per le Amministrazioni riceventi, di recedere dai contratti o di revocare i provvedimenti già disposti.

10) LE COSIDDETTE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

 

L’articolo 10, comma 9, precisa che è da escludere o comunque da circoscrivere al massimo la prassi di integrare le informazioni di cui si è detto finora con ulteriori notizie circa i precedenti penali o di polizia dei soggetti controllati.

Le notizie di cui all’articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, potranno, infatti, essere comunicate alle Amministrazioni nei soli casi in cui siano rilevanti ai fini delle scelte discrezionali ammesse dalla legge. Anche in tale caso sarà precisato che le informazioni così trasmesse non hanno di per sè efficacia interdittiva, ma valgono soltanto a indirizzare le scelte discrezionali dell’Amministrazione.

Premesso che la più recente giurisprudenza amministrativa ritiene che la disposizione in parola non trovi applicazione in materia di appalti, si fa rilevare che l’Art. 10, comma 9, fa salve le speciali disposizioni in vigore sulla scelta dei contraenti.

Fra queste si segnala la previsione dell’Art. 18 del D. Lgs. N. 406 del 1991, sostanzialmente ripetuta anche dall’Art. 11 del D. Lgs. N. 358 del 1992, richiamati rispettivamente dall’Art. 22 del D. Lgs. N. 158 del 1995 e dall’Art. 12 del D. Lgs. N. 157 del 1995, secondo cui sono esclusi gli imprenditori che abbiano, fra l’altro, subito condanne passato in giudicato per reati che incidono gravemente sulla loro moralità professionale, ancorchè l’interessato possa attestare mediante una autocertificazione che non ricorrono le condizioni ostative.

Per quanto concerne la qualificazione soggettiva degli imprenditori interessati agli appalti di opere o lavori pubblici, si fa presente che l’Art. 8 della legge 109 del 1994, recentemente modificato, fa rinvio al successivo regolamento (cfr. comma 4, modificato), facendo comunque salva la vigente disciplina antimafia (cfr. comma 7, invariato).

Attesa la delicatezza della materia e la concorrente competenza di altri Ministeri, si fa riserva di ulteriori istruzioni, anche per quanto riguarda la cosiddetta “clausola di gradimento”, talvolta ammessa dall’ordinamento.

11) ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI

 

I commi 1 e 2 dell’Art. 12 consentono espressamente di sostituire l’impresa colpita dalle interdizioni antimafia, quando si tratti di una impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad una associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, o di una impresa partecipante ad un consorzio non obbligatorio, nell’intento di circoscrivere gli effetti negativi dell’interdizione, senza che questi si ripercuotano sulle imprese prive di controindicazioni.

Il comma 3 dello stesso articolo prefigura ulteriori razionalizzazioni e semplificazioni amministrative, in una prospettiva di interscambio di dati anche ai fini della tenuta dell’Albo Nazionale dei Costruttori, che non è stato ancora adottato.

Particolarmente importante è la disciplina del comma 4 che, rispondendo ad una avvertita esigenza di prevenzione, dispone il monitoraggio delle imprese locali operanti nella provincia interessata all’esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di lavori pari o superiori ai limiti fa valore di cui all’articolo 10, comma 1, lett. a).

L’attenzione è principalmente rivolta alle imprese diverse da quella o da quelle aggiudicatarie, nei cui confronti gli accertamenti saranno comunque effettuati prima degli atti formali di aggiudicazione, interessate, piuttosto, ai lavori generalmente affidati in subappalto o con altro sub-contratto, quali l’attività di cava, il movimento terra, le forniture di calcestruzzo o di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i noli a caldo, ed ogni altro lavoro che potrebbe interessare imprese locali soggette al rischio di infiltrazione mafiosa.

Tali accertamenti solo elettivamente finalizzati all’esigenza di corrispondere in tempi brevi alle richieste delle Amministrazioni e dei concessionari di opere pubbliche circa la sussistenza o meno delle interdizioni antimafia, relativamente alle autorizzazioni per la conclusione dei contratti(nel caso di lavori pubblici in concessione) o dei sub-contratti.

La norma in parola, inoltre, estende espressamente gli effetti interdittivi di cui all’Art. 4 delD. Lgs.n. 490/94, ai subappalti e a tutti i provvedimenti derivanti dall’appalto di valore pari o superiore alla cosiddetta “soglia comunitaria”, “indipendentemente dal valore delle opere o dei lavori”, costituendo una evidente integrazione del disposto dell’Art. 18, comma 3, n. 5 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (non modificato nella parte qui di interesse), il quale espressamente prescrive che “nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo”, non deve sussistere “alcuno dei divieti previsti dall’Art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575, e successive modificazioni.”.

Si tratta pertanto di una innovazione estremamente significativa che introduce un efficace strumento di contrasto delle “infiltrazioni mafiose” delle imprese, sulla quale si richiama la massima attenzione.

Premesso che gli accertamenti in parola sono attivati dal Prefetto sulla base della comunicazione, da parte della stazione appaltante, degli estremi del bando di gara relativo ad opere e lavori pubblici di valore pari o superiore alla “soglia comunitaria”, tale comunicazione dovrà contenere gli stessi elementi richiesti dai noti modelli G.A.P. di cui all’Art. 1, comma 7, del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726.

12) ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI

 

Al fine di evitare adempimenti ulteriori a carico delle Amministrazioni o delle imprese, si precisa che i certificati camerali e le comunicazioni o informazioni rilasciate a norma delle disposizioni previgenti, possono essere utilizzati negli ambiti temporali e funzionali indicati nelle presenti istruzioni, senza necessità di rinnovo.

Al medesimo fine, si allegano i modelli per:

la richiesta delle comunicazioni di cui all’Art. 3 del regolamento (da utilizzarsi solo nei casi consentiti – Art. 3 DPR 252/98);

la richiesta delle informazioni di cui all’Art. 10 del regolamento;

la dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, di cui all’Art. 10, comma 4, e di cui all’Art. 3, comma 2, del regolamento;

la comunicazione dell’avvio del procedimento di selezione del contraente, di cui all’Art. 12, comma 4.

Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio (int. 499 – 461) o al funzionario responsabile (Dr. Caterino).

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. e si prega di voler curare la massima diffusione delle presenti indicazioni presso i dipendenti uffici.

Dal 28 settembre scorso è in vigore il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle comunicazioni e informazioni antimafia, approvato con DPR 3 giugno 1998, n. 252, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio successivo, d’ora in poi indicato come “regolamento”.

Al riguardo si riportano di seguito le disposizioni applicative da ultimo diramate dal Ministero dell’Interno quale aggiornamento di analoghe disposizioni riportate in precedenti circolari.

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Va sottolineato in proposito che il regolamento è stato adottato tenendo conto dell’interesse pubblico, oggi più che mai rilevante, di dare nuovo slancio all’economia, attraverso una drastica semplificazione dei procedimenti ed eliminando le incombenze burocratiche che possono provocare ingiustificati rallentamenti dell’azione amministrativa e contrattuale, anche mediante la soppressione di obblighi non più significativi (in forza dello specifico criterio di cui all’art,17, comma 94, della legge n. 127 del 1997), senza, nondimeno, trascurare le ragioni per cui è tuttora necessario ogni possibile controllo nei confronti di soggetti indiziati di mafiosità o coinvolti in tentativi di infiltrazione mafiosa.

Lo scopo è quello di tenere tali soggetti e tali tentativi lontani dai rapporti con la pubblica amministrazione, e di salvaguardare il mondo degli appalti pubblici dalla concorrenza di imprese che operano con risorse economiche o con modalità operative illecite o comunque estranee alle ordinarie dinamiche di mercato.

Infine, anche per le esigenze di certezza del diritto, il regolamento contiene l’espressa indicazione delle fonti degli elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa, con riguardo, sempre, a fatti adeguatamente vagliati dall’Autorità competente.

Rimangono, invece, nella legge (Art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; artt, 1 e 4 del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490) le disposizioni di carattere sostanziale, che attengono, cioè, agli effetti interdittivi connessi alla sussistenza di particolari situazioni penali o di prevenzione (applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti giudiziari di condanna confermati in appello, accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa).

ISTRUZIONI APPLICATIVE

 

CONCERNENTI IL DPR 3 GIUGNO 1998, N. 252: REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLE COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ANTIMAFIA .

Il nuovo regolamento delle “cautele antimafia” è caratterizzato essenzialmente dall’ampliamento dell’ambito di esenzione da qualsiasi adempimento, dall’inglobamento del riscontro circa l’insussistenza delle interdizioni previste dall’Art. 10 della legge n. 575 del 1965 nei certificati rilasciati dalle Camere di Commercio, da diffuse semplificazioni procedurali e dal perfezionamento dei sistemi di riscontro dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’Art. 4 del D. Lgs. N. 490 del 1994.

Ne risulta un quadro applicativo sostanzialmente modificato rispetto al passato, per cui si forniscono i seguenti chiarimenti e indirizzi applicativi, precisando che, per quanto non espressamente innovato, si potrà ancora fare utile riferimento a precedenti indicazioni ministeriali sull’argomento (riportate da ultimo nella circolare prefettizia n. 89/GAB/95 dell’11 gennaio 1995).

1) SOGGETTI TENUTI A RICHIEDERE LA “DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA”.

 

I soggetti tenuti ad acquisire la documentazione antimafia (i cosiddetti “soggetti attivi” del relativo procedimento) sono indicati nell’Art. 1 del regolamento. Si tratta degli stessi soggetti (le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico) già individuati dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 490/1994.

Sono escluse soltanto le autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, per i provvedimenti di propria competenza, in quanto organi in grado di procedere “ex se” all’acquisizione delle informazioni concernenti l’eventuale esistenza di interdizioni antimafia (Art. 1, comma 2, lett. C). Anche le Camere di Commercio, industria e artigianato sono esentate dall’acquisire ulteriore documentazione quando la “non sussistenza” delle interdizioni in parola è desumibile dallo speciale circuito informativo automatizzato di cui agli articoli 6 e seguenti. (Art. 6, comma 5). Analogo regime potrà essere adottato a favore di altre Amministrazioni sulla base dei collegamenti informatici di cui all’Art. 4.

A proposito degli enti o aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e delle società o imprese comunque controllate dallo Stato, si precisa che non rientrano in tale categoria gli enti, società o imprese, comunque denominati, per i quali lo Stato, a seguito di “privatizzazione” (o altra forma di “de-istituzionalizzazione”), abbia perduto ogni potere di controllo, anche sotto forma di “golden share”, o abbia rinunciato a dettare una specifica disciplina “pubblicistica” del servizio pubblico eventualmente reso dall’ente, azienda o società.

Attesa la notevole varietà delle specifiche disposizioni in base alle quali le “privatizzazioni” vengono attuate, la valutazione circa la persistenza o meno delle connotazioni pubblicistiche richieste dovrà essere effettuata volta per volta, sulla base dei criteri sopra elencati.

2) SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.

 

Sono, inoltre, “legittimati” a richiedere la documentazione antimafia, ed a trattarne i dati, i “sostituti” della Pubblica Amministrazione, ossia i concessionari di opere e servizi pubblici, tenuti a tale adempimento in base al disposto dell’Art. 10-quinquies della Legge n. 575/1965 e perciò espressamente compresi nell’Art. 1, comma 1, del regolamento, nonchè i soggetti che, per espressa disposizione di legge, di regolamento o altro atto di normazione secondaria, ovvero in virtù di un provvedimento adottato sulla base di tali disposizioni, sono tenuti a svolgere attività istruttoria in luogo della Pubblica Amministrazione.

Nell’ottica di semplificare le procedure e accelerare i tempi per l’acquisizione della medesima documentazione, sono inoltre “legittimati” a richiederla direttamente anche i soggetti cui la documentazione stessa si riferisce (i cosiddetti “soggetti passivi”) con le seguenti modalità:

– direttamente alle Camere di Commercio, industria e artigianato, per quanto concerne le certificazioni da queste rilasciate a norma del Capo II, Sezione II, del regolamento;

– direttamente alla Prefettura, nei casi del tutto residuali in cui le certificazioni delle Camere di Commercio sono rilasciate senza l’apposita dicitura antimafia, dandone preventiva comunicazione all’Amministrazione interessata, anche mediante estensione “per conoscenza” della richiesta inoltrata alla Prefettura;

– direttamente alla Prefettura, con la preventiva comunicazione all’Amministrazione interessata di cui al punto precedente, e comunque indicando espressamente l’Amministrazione destinataria, nel caso di richiesta delle “informazioni” di cui al successivo Art. 10.

Nel caso di richiesta presentata direttamente alla Prefettura, alla stessa dovrà allegarsi il certificato camerale o la dichiarazione sostitutiva recante i contenuti di cui all’Art. 10, comma 3.

Qualora l’interessato intenda, inoltre, avvalersi di un delegato, con la richiesta dovrà esibirsi la delega, recata in atto munito di sottoscrizione autenticata (v. anche paragrafo 5).

Dell’avvenuta presentazione della richiesta la Prefettura rilascerà attestazione, anche mediante timbro con data e sigla del dipendente incaricato, apposto su copia della richiesta.

Si precisa, inoltre, che solo per la comunicazione di cui all’Art. 3, l’interessato può provvedere anche al ritiro del documento, direttamente o mediante persona delegata con le modalità di cui al periodo precedente, mentre le informazioni di cui all’Art. 10 debbono essere trasmesse direttamente, a cura della Prefettura, all’Amministrazione interessata (ovvero al concessionario o altro soggetto incaricato dell’istruttoria) indicata da richiedente.

3) SOGGETTI E RAPPORTI ESENTI

 

Una delle semplificazioni più significative del regolamento è quella dell’articolo 1, comma 2, che esonera dal richiedere e acquisire la “documentazione antimafia” nei seguenti casi:

– nei rapporti tra gli stessi soggetti pubblici o controllati da soggetti pubblici, di cui all’Art. 1, comma 1, anche perchè le persone che rivestono cariche pubbliche sono già soggette alle verifiche di cui all’Art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come successivamente integrato e modificato.

Si precisa che le verifiche antimafia sono, però dovute – salvo quanto detto nel successivo punto b) – nella fase per così dire “costitutiva” del controllo pubblico (ad esempio, al momento costitutivo della partecipazione pubblica o della nomina delle persone preposte al soggetto controllato) e, comunque, sempre, al momento della stipula dei contratti e della adozione dei provvedimenti attraverso cui la Pubblica Amministrazione dispone la concessione di opere pubbliche;

– nei rapporti con soggetti comunque sottoposti a verifica dei requisiti di onorabilità, circa la non sussistenza, nei loro confronti, degli effetti interdittivi previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Sarà utile indicare, da parte dei richiedenti, le disposizioni di legge o di regolamento concernenti la verifica dei predetti requisiti di onorabilità. In proposito deve precisarsi che l’esenzione non riguarda i casi in cui la normativa vigente richiede la doppia “verifica antimafia”: sia ai fini dell’iscrizione in albi (compreso l’albo nazionale dei costruttori) o registri (compresi quelli delle Camere di Commercio) sia per il rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, ovvero per la concessione di crediti agevolati, contributi o altre erogazioni, ovvero ancora per la stipula di contratti o l’autorizzazione ai subcontratti (argomentando ex Art. 10, comma 1, lettera d), della legge 31 maggio 1965, n. 575, in rapporto alle disposizioni delle altre lettere dello stesso comma ed a quelle del successivo comma 2);

– per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni e favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa nonchè a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale, indipendentemente dal valore;

– per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.

Particolarmente importante è quest’ultima previsione (Art. 1, comma 2, lett. E), che estende da 50 milioni – importo precedentemente fissato dall’articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47, ora abrogato – a 300 milioni il limite entro il quale non è più richiesta nè la certificazione della Camera di Commercio, munita dell’apposita dicitura “antimafia” nè la comunicazione della Prefettura nè l’autocertificazione di cui all’Art. 5 del regolamento.

L’esenzione in parola non trova applicazione nei casi in cui il valore non è giuridicamente determinabile, nè per le autorizzazioni, licenze, iscrizioni che, sia pur adottate per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale, non sono di per sè suscettibili di una valutazione economica.

Anche i provvedimenti di autorizzazione dei subcontratti sono compresi nell’esenzione in parola, salvo quanto si dirà relativamente all’applicazione dell’Art. 12, comma 4.

Si fa presente, infine, che eventuali richieste agli interessati di produrre la documentazione antimafia, anche quando la stessa non è prescritta, potrebbero costituire un indebito aggravamento del procedimento, vietato a norma dell’Art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tale riguardo, si rappresenta l’opportunità di richiamare l’attenzione delle Amministrazioni interessate per le iniziative di carattere organizzativo utili per una più agile trattazione dei procedimenti di competenza, soprattutto al fine di assicurare i necessari collegamenti fra provvedimenti esentati dalle “cautele antimafia” e quelli, relativi agli stessi soggetti, che rientrano invece nelll’ambito di applicazione dell’Art. 10 del regolamento.

Ciò perchè l’eventuale attestazione della sussistenza di una delle cause interdittive previste dall’Art. 10 della legge n. 575/1965, comunicata dal Prefetto in applicazione della citata disposizione del regolamento, ed acquisita agli atti dall’Amministrazione, non potrebbe mancare di produrre effetti anche per i procedimenti esentati.

4) TIPOLOGIE DELLA “DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA”

 

Risultando ampiamente innovato il quadro delle tipologie di atti idonei ad attestare la sussistenza o meno delle situazioni generatrici degli effetti interdittivi previsti dalla legislazione antimafia, finora genericamente indicati come “documentazione antimafia”, appare utile enumerarli espressamente e riassumerne le caratteristiche salienti:

– certificati “camerali” provvisti della dicitura “Nulla osta ai fini dell’Art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla c.c.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma”,

Tali certificati sono utilizzabili per tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ed hanno effetto liberatorio circa l’insussistenza di interdizioni antimafia per i rapporti di valore inferiore a quelli indicati nell’Art. 10, comma 1, lettera a), del regolamento;

– autocertificazioni, munite di sottoscrizione autenticata con le modalità dell’Art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (anche dall’impiegato che riceve la dichiarazione), con le quali l’interessato attesta che nei propri confronti “non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”. Esse sono utilizzabili solo nei casi previsti dall’Art. 5 (rinnovi, lavori e forniture urgenti, attività sottoposte a mera denuncia di inizio, ecc.), ovvero nei casi d’urgenza di cui all’Art. 11, comma 2, del regolamento, quando non è esibito il certificato camerale o quello è privo dell’apposita dicitura antimafia.

La peculiarità della materia trattata e l’eccezionalità del ricorso all’autodichiarazione, portano a ritenere che la prescrizione relativa all’autenticazione della sottoscrizione, con le modalità di cui all’Art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rimane ferma nonostante la nuova disciplina delle dichiarazioni sostitutive introdotta dall’Art. 2, commi 10 e 11 della legge 191/1998;

– collegamenti telematici, utili soltanto per l’attestazione della insussistenza delle cause interdittive di cui all’Art. 10 della legge n. 575/1965. Sono già utilizzabili per le iscrizioni nei registri delle Camere di Commercio, a norma dell’Art. 6, comma 5, del regolamento e possono essere attivati anche con altre Amministrazioni, a norma dell’Art. 4;

– comunicazioni scritte del Prefetto, finalizzate all’attestazione della sussistenza o meno delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’Art. 10 della legge n. 575/1965.

Salvo i casi di esenzione di cui all’Art. 1, comma 2, già illustrati, ed i casi in cui si può procedere mediante autocertificazione, l’acquisizione delle comunicazioni può essere richiesta, anche dall’interessato, direttamente o tramite un proprio delegato, solo quando i certificati della Camera di Commercio sono privi della dicitura sopra riportata e, comunque, quando i collegamenti telematici non rilasciano l’indicazione liberatoria circa l’insussistenza delle predette cause interdittive. Il ricorso alla comunicazione del Prefetto fuori dei predetti casi deve ritenersi in contrasto con lo spirito di semplificazione cui il regolamento è ispirato e tale da costituire un ingiustificato aggravamento del procedimento.

Si precisa che la comunicazione del Prefetto attestante la sussistenza delle predette cause di divieto, sospensione o decadenza, rilasciata a seguito della richiesta delle “dettagliate informazioni” di cui al punto seguente, attestando di per sè l’effetto interdittivo, rende inutile il rilascio delle ulteriori informazioni;

– informazioni scritte del Prefetto, finalizzate alla attestazione della sussistenza o meno di “tentativi di infiltrazione mafiosa”, di cui all’Art. 4 del D. Lgs. N. 490/1994, rilasciate sulla base dei presupposti e con le modalità di cui agli artt. 10,11 e 12 del regolamento. Per la peculiarità della relativa disciplina si rinvia all’apposito paragrafo.

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE

 

Sia le comunicazioni prefettizie di cui all’Art. 3 del regolamento, sia le informazioni di cui al successivo Art. 10 sono richieste allegando esclusivamente copia del certificato di iscrizione dell’impresa presso la Camera di Commercio. Nel caso delle “comunicazioni” si tratterà, evidentemente, per quanto già detto al paragrafo 4, di un certificato privo della apposita dicitura antimafia.

Il regolamento consente che, in luogo del predetto certificato camerale, possa presentarsi una dichiarazione, sottoscritta dal titolare, senza ulteriori formalità, non richieste dal regolamento, contenente i medesimi contenuti del predetto certificato e, comunque, almeno quelli di cui al modello in allegato esclusa, beninteso, la apposita dicitura antimafia. La dichiarazione sostitutiva o integrativa sarà comunque necessaria quando i dati del certificato camerale non corrispondono più al reale assetto gestionale o societario.

Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato (anche mediante dichiarazione del legale rappresentante) con l’indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonchè dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (quando ad esempio, il consorzio svolge attività istruttoria o di tramite con la P.A. per taluni dei consorziati). Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l’indicazione del direttore tecnico.

Non sono più richiesti nè l’indicazione dei familiari conviventi nel territorio dello Stato, per i quali si rinvia al paragrafo 9, nè il certificato di residenza.

La richiesta di informazioni di cui all’Art. 10 del regolamento, da compilarsi secondo il modello allegato alle presenti istruzioni, deve inoltre contenere l’indicazione dell’Amministrazione destinataria, nonchè l’oggetto, anche generico, con l’indicazione della normativa di riferimento (es.: “agevolazioni finanziarie di cui alla legge …”), e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, anche mediante la sola attestazione che si tratta di valore pari o superiore ai limiti di cui allo stesso Art. 10.

Infine, nel caso di lavori o forniture (di beni o servizi) dichiarate urgenti, qualora il certificato camerali sia privo della apposita dicitura antimafia di cui all’Art. 9, dovrà allegarsi, da parte di ciascuna persona interessata, l’autocertificazione di cui all’Art. 5.

Nel caso di richiesta effettuata dai privati è consentita la presentazione e, per le sole comunicazioni di cui all’Art. 3 del regolamento, il ritiro mediante persona munita di apposita delega scritta, con sottoscrizione autenticata. Si precisa che la delega deve essere soltanto esibita: la Prefettura ne deve annotare gli estremi agli atti d’ufficio o trattenerne copia.

Poichè la documentazione antimafia ha come destinatari i soggetti della Pubblica Amministrazione, nell’ampia accezione qui disciplinata dall’Art. 1, comma 1, del regolamento, appare indifferente, ai fini del bollo, il fatto che essa venga acquisita su richiesta della stessa Amministrazione destinataria o attraverso le procedure sopra indicate. Premesso che nè le “comunicazioni”, nè le “informazioni” del Prefetto sono contemplate nel decreto ministeriale 20 agosto 1992 (e successive modificazioni), concernente l’imposta di bollo, si ritiene che ad analoga conclusione debba pervenirsi anche relativamente alla dicitura antimafia apposta sul certificato camerale.

6) VALIDITA’ E AMBITI SOGGETTIVI DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.

 

L’Art. 2, comma 1, del regolamento uniforma la disciplina della validità temporale della documentazione antimafia, prevedendo, sia per le “comunicazioni” che per le “informazioni” l’utilizzabilità per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche in copia autenticata e per un procedimento diverso.

Particolarmente significativa è la previsione dell’articolo 2, comma 2, che consente all’Amministrazione di adottare il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti dopo che sia scaduto il periodo di validità della stessa documentazione. La norma deve essere interpretata nel senso che la documentazione in corso in validità è richiesta solo nel momento dell’aggiudicazione della gara o della stipula del contratto o della concessione, per cui per gli atti successivi non è più necessario acquisirne una nuova, ancorchè gli stessi siano effettuati o avviati in data successiva al periodo di validità di quella già in possesso, salvo quanto si dirà a proposito delle variazioni nell’assetto gestionale delle imprese.

Al riguardo appare opportuno richiamare l’attenzione dei soggetti interessati e delle Amministrazioni, affinchè la richiesta della “documentazione antimafia” venga presentata solo poco prima del momento in cui è necessario acquisirla.

Si aggiunge che l’Art. 13 del regolamento, abrogando espressamente l’Art. 2 del D. Lgs. 490/94, ha soppresso anche l’obbligo di rinnovo della documentazione antimafia “almeno ogni 18 mesi”, già previsto, dal comma 2-quater del predetto Art. 2, per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio.

Nondimeno, quando siano intervenute, dopo la richiesta della documentazione antimafia, variazioni sostanziali nell’assetto gestionale dell’impresa (escluse, comunque, le figure prive di poteri di gestione, quali i componenti del collegio sindacale), il legale rappresentante o altro soggetto dallo stesso delegato dovrà darne comunicazione all’Amministrazione competente, e dovrà essere aggiornata la documentazione antimafia prescritta (certificazione camerale, informazioni prefettizie, ecc.).

Anche per tali incombenti si utilizzerà il certificato camerale aggiornato o il modello allegato.

Se la variazione è intervenuta successivamente alla conclusione o approvazione del contratto o all’autorizzazione al sub-contratto o alla deliberazione delle concessioni o erogazioni, l’Amministrazione provvederà, senza sospendere o ritardare i procedimenti in corso, a richiedere i riscontri antimafia occorrenti. In tal caso, ove la Prefettura attesti, a seguito della richiesta, la sussistenza di una delle cause interdittive di cui all’Art. 10 della legge n. 575/1965, ovvero del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’Art. 4 del D. Lgs. N. 490/1994. L’Amministrazione dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente avvalendosi delle facoltà di revoca o di recesso di cui all’Art. 11 comma 3, del regolamento.

7) AMBITO OGGETTIVO

 

L’ambito oggettivo della “documentazione antimafia” non ha subito modifiche sostanziali, per cui restano escluse dall’obbligo dell’acquisizione di tale documentazione, salvo espressa menzione (es. licenze di polizia, iscrizioni nei registri delle Camere di Commercio, ecc.) “quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull’attività imprenditoriale, quali ad esempio i nulla osta, le licenze e le iscrizioni nel registro delle ditte e in quello delle imprese artigiane che hanno un valore di mera denuncia”, ovvero le autorizzazioni, comunque denominate, che, pur necessarie per lo svolgimento di un’attività economicamente apprezzabile, non hanno attinenza all’esercizio di un’impresa.

Rimangono parimenti escluse le erogazioni o altre agevolazioni economiche che non attengano allo svolgimento di attività imprenditoriali, ma ad esigenze economico-sociali personali o al perseguimento di interessi patrimoniali non imprenditoriali.

8) COMPETENZA TERRITORIALE

 

Anche per quanto riguarda i profili territoriali, il nuovo regolamento non ha apportato alcuna innovazione, per cui si rinvia alle precedenti istruzioni impartite.

Qualora il rapporto con la pubblica amministrazione riguardi una articolazione secondaria delle imprese, società o consorzi interessati, continuerà ad avere rilievo, ai fini competenza territoriale, per il rilascio delle “informazioni”, la sede di detta articolazione.

9) LE INFORMAZIONI DEL PREFETTO

 

Si è già avuto modo di evidenziare, nei punti che precedono, alcune delle innovazioni recate dal regolamento alla procedura di richiesta e di rilascio delle “informazioni” del Prefetto, già previste e disciplinate dall’Art. 4 del D. Lgs. N. 490/1994 e ora dagli articoli 10 e 11 del regolamento, soprattutto per quanto concerne le modalità di richiesta (anche da parte dei soggetti cui si riferiscono o loro delegati) e di rilascio (sempre all’amministrazione interessata), le soglie di valore (unificate al minimo nella somma di 300 milioni di lire) e la documentazione da allegare.

A quest’ultimo proposito, si conferma che non occorre alcuna documentazione dell’interessato circa i conviventi.

Qualora non si riscontrino nè la sussistenza delle cause di sospensione, divieto o decadenza di cui all’articolo 10 della legge n. 575/65, nè gli “elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa” di cui all’Art. 4 del D. Lgs. N. 490/94, derivanti da accertamenti già disposti, la Prefettura rilascerà all’amministrazione interessata la liberatoria attestazione di non sussistenza, allo stato degli accertamenti, delle condizioni interdittive previste dall’articolo 4 predetto, anche quando permangono indicazioni negative, ma non siano acquisiti conclusivi elementi in proposito.

Anche l’assenza di riscontro nei termini prescritti può avere il medesimo effetto “liberatorio”, in quanto, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, le amministrazioni sono tenute a procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto (Art. 11, comma 2).

Il regolamento aggiunge che, trascorsi 45 giorni o, nei casi di urgenza (per l’avvio dei lavori o delle forniture di interesse per la pubblica amministrazione, ovvero per la concessione di erogazioni da effettuarsi entro termini tassativi), anche immediatamente dopo aver formulato al Prefetto la richiesta delle informazioni, le Amministrazioni sono tenute a procedere sottoponendo le erogazioni a condizione risolutiva e fatte salve le facoltà di revoca o di recesso.

Poichè è interesse generale che le situazioni giuridiche acquisiscano al più presto la necessaria stabilità (tenuto conto della facoltà, prevista dal comma 4 dello stesso Art. 11, per le amministrazioni, di sospendere le erogazioni finchè le informazioni prefettizie non siano pervenute), le Prefetture procederanno comunque appena possibile a rilasciare all’amministrazione interessata l’attestazione richiesta.

Ciò non preclude, peraltro, l’aggiornamento delle informazioni – soprattutto nel caso delle variazioni dell’assetto proprietario o gestionale di cui si è detto – e il rilascio, anche in tempi successivi, di attestazioni sfavorevoli, con la connessa facoltà, per le Amministrazioni riceventi, di recedere dai contratti o di revocare i provvedimenti già disposti.

10) LE COSIDDETTE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

 

L’articolo 10, comma 9, precisa che è da escludere o comunque da circoscrivere al massimo la prassi di integrare le informazioni di cui si è detto finora con ulteriori notizie circa i precedenti penali o di polizia dei soggetti controllati.

Le notizie di cui all’articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni, potranno, infatti, essere comunicate alle Amministrazioni nei soli casi in cui siano rilevanti ai fini delle scelte discrezionali ammesse dalla legge. Anche in tale caso sarà precisato che le informazioni così trasmesse non hanno di per sè efficacia interdittiva, ma valgono soltanto a indirizzare le scelte discrezionali dell’Amministrazione.

Premesso che la più recente giurisprudenza amministrativa ritiene che la disposizione in parola non trovi applicazione in materia di appalti, si fa rilevare che l’Art. 10, comma 9, fa salve le speciali disposizioni in vigore sulla scelta dei contraenti.

Fra queste si segnala la previsione dell’Art. 18 del D. Lgs. N. 406 del 1991, sostanzialmente ripetuta anche dall’Art. 11 del D. Lgs. N. 358 del 1992, richiamati rispettivamente dall’Art. 22 del D. Lgs. N. 158 del 1995 e dall’Art. 12 del D. Lgs. N. 157 del 1995, secondo cui sono esclusi gli imprenditori che abbiano, fra l’altro, subito condanne passato in giudicato per reati che incidono gravemente sulla loro moralità professionale, ancorchè l’interessato possa attestare mediante una autocertificazione che non ricorrono le condizioni ostative.

Per quanto concerne la qualificazione soggettiva degli imprenditori interessati agli appalti di opere o lavori pubblici, si fa presente che l’Art. 8 della legge 109 del 1994, recentemente modificato, fa rinvio al successivo regolamento (cfr. comma 4, modificato), facendo comunque salva la vigente disciplina antimafia (cfr. comma 7, invariato).

Attesa la delicatezza della materia e la concorrente competenza di altri Ministeri, si fa riserva di ulteriori istruzioni, anche per quanto riguarda la cosiddetta “clausola di gradimento”, talvolta ammessa dall’ordinamento.

11) ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORI PUBBLICI

 

I commi 1 e 2 dell’Art. 12 consentono espressamente di sostituire l’impresa colpita dalle interdizioni antimafia, quando si tratti di una impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad una associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, o di una impresa partecipante ad un consorzio non obbligatorio, nell’intento di circoscrivere gli effetti negativi dell’interdizione, senza che questi si ripercuotano sulle imprese prive di controindicazioni.

Il comma 3 dello stesso articolo prefigura ulteriori razionalizzazioni e semplificazioni amministrative, in una prospettiva di interscambio di dati anche ai fini della tenuta dell’Albo Nazionale dei Costruttori, che non è stato ancora adottato.

Particolarmente importante è la disciplina del comma 4 che, rispondendo ad una avvertita esigenza di prevenzione, dispone il monitoraggio delle imprese locali operanti nella provincia interessata all’esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di lavori pari o superiori ai limiti fa valore di cui all’articolo 10, comma 1, lett. a).

L’attenzione è principalmente rivolta alle imprese diverse da quella o da quelle aggiudicatarie, nei cui confronti gli accertamenti saranno comunque effettuati prima degli atti formali di aggiudicazione, interessate, piuttosto, ai lavori generalmente affidati in subappalto o con altro sub-contratto, quali l’attività di cava, il movimento terra, le forniture di calcestruzzo o di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i noli a caldo, ed ogni altro lavoro che potrebbe interessare imprese locali soggette al rischio di infiltrazione mafiosa.

Tali accertamenti solo elettivamente finalizzati all’esigenza di corrispondere in tempi brevi alle richieste delle Amministrazioni e dei concessionari di opere pubbliche circa la sussistenza o meno delle interdizioni antimafia, relativamente alle autorizzazioni per la conclusione dei contratti(nel caso di lavori pubblici in concessione) o dei sub-contratti.

La norma in parola, inoltre, estende espressamente gli effetti interdittivi di cui all’Art. 4 delD. Lgs.n. 490/94, ai subappalti e a tutti i provvedimenti derivanti dall’appalto di valore pari o superiore alla cosiddetta “soglia comunitaria”, “indipendentemente dal valore delle opere o dei lavori”, costituendo una evidente integrazione del disposto dell’Art. 18, comma 3, n. 5 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (non modificato nella parte qui di interesse), il quale espressamente prescrive che “nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo”, non deve sussistere “alcuno dei divieti previsti dall’Art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575, e successive modificazioni.”.

Si tratta pertanto di una innovazione estremamente significativa che introduce un efficace strumento di contrasto delle “infiltrazioni mafiose” delle imprese, sulla quale si richiama la massima attenzione.

Premesso che gli accertamenti in parola sono attivati dal Prefetto sulla base della comunicazione, da parte della stazione appaltante, degli estremi del bando di gara relativo ad opere e lavori pubblici di valore pari o superiore alla “soglia comunitaria”, tale comunicazione dovrà contenere gli stessi elementi richiesti dai noti modelli G.A.P. di cui all’Art. 1, comma 7, del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726.

12) ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI

 

Al fine di evitare adempimenti ulteriori a carico delle Amministrazioni o delle imprese, si precisa che i certificati camerali e le comunicazioni o informazioni rilasciate a norma delle disposizioni previgenti, possono essere utilizzati negli ambiti temporali e funzionali indicati nelle presenti istruzioni, senza necessità di rinnovo.

Al medesimo fine, si allegano i modelli per:

la richiesta delle comunicazioni di cui all’Art. 3 del regolamento (da utilizzarsi solo nei casi consentiti – Art. 3 DPR 252/98);

la richiesta delle informazioni di cui all’Art. 10 del regolamento;

la dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, di cui all’Art. 10, comma 4, e di cui all’Art. 3, comma 2, del regolamento;

la comunicazione dell’avvio del procedimento di selezione del contraente, di cui all’Art. 12, comma 4.

Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio (int. 499 – 461) o al funzionario responsabile (Dr. Caterino).

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. e si prega di voler curare la massima diffusione delle presenti indicazioni presso i dipendenti uffici.


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