Differenze tra appalto (e subappalto) e somministrazione di personale | ADLABOR
Nell’Ordinamento italiano esiste l’istituto dell’appalto (art. 1665 codice civile) e del subappalto che è l’affidamento ad un ulteriore soggetto di una parte dell’opera da eseguire. La somministrazione di manodopera, introdotta nel 1997 è la facoltà per un datore di lavoro di utilizzare prestazioni lavorative da parte di soggetti non direttamente assunti, ma forniti da un’apposita agenzia. Tali soggetti vengono inseriti nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro, ma rimangono alle dipendenze della società somministrante (o fornitrice).
La differenza tra i due istituti si ritrova nell’articolo 29 D.lgs. 276/2003[1]: la norma stabilisce che il contratto di appalto differisce alla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
L’appalto, invece, è disciplinato dal Codice Civile, che all’Art. 1655 c.c.[2] stabilisce che l’appaltatore deve possedere l’organizzazione dei mezzi e assumerne la gestione con rischio economico a suo carico.
In sede interpretativa, il Ministero del Lavoro, con circolare del 29.09.2010, n. 34, ha però stabilito che si può configurare un appalto anche quando l’appaltatore conserva il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché il rischio di impresa, pur non utilizzando mezzi produttivi propri. È comunque determinante che la responsabilità sull’organizzazione del lavoro e sul rischio di impresa rimanga in capo all’appaltatore.
Negli appalti in cui l’impiego di mezzi e di strumenti risulta esiguo rispetto all’impiego di personale, la distinzione tra appalto e somministrazione si riscontra nell’oggetto del contratto: l’appalto prevede un “fare”, poiché l’appaltatore si impegna a fornire all’appaltante un’opera o un servizio realizzato attraverso la sua organizzazione di uomini e mezzi; la somministrazione prevede invece un “dare”, poiché l’agenzia di somministrazione fornisce la forza lavoro ad un soggetto terzo, affinché questi possa utilizzare i lavoratori all’interno della propria organizzazione e secondo le proprie necessità, come chiarito dal Ministero del Lavoro con Circolare 5/2011.
La Giurisprudenza ha fornito l’interpretazione della differenza tra Appalto e somministrazione. In particolare, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1571 del 2018 ha evidenziato gli indici che permettono, in concreto, di individuare e distinguere appalto e somministrazione. Tali indici sono:
- il contratto di appalto ha ad oggetto un’obbligazione di risultato, con cui l’appaltatore assume, con una propria organizzazione, il compito di far conseguire al committente il risultato promesso, mentre la somministrazione di lavoro è una tipica obbligazione di mezzi, attraverso la quale l’Agenzia per il Lavoro si limita a fornire i soggetti che rendono prestazioni lavorative inserite nell’organizzazione e finalizzate dal committente;
- inserimento del personale del somministratore nel ciclo produttivo del committente;
- nell’appalto vi è la proprietà, in capo all’appaltatore, delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;
- nell’appalto vi è l’organizzazione, da parte dell’appaltatore, delle attività dei dipendenti; mentre nella somministrazione l’azienda che somministra lavoratori non ha potere organizzativo in quanto le prestazioni vengono gestite dal committente.
In sintesi la somministrazione è una fornitura di manodopera da parte di un’agenzia autorizzata a favore di un’impresa, mentre l’appalto è la fornitura di un risultato realizzato dall’appaltatore con mezzi e organizzazione propria.
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[1] Art. 29 c. 1 D.lgs. 276/2003: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.”
[2] Art. 1655 c.c. “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”