Subappalto – Lavori pubblici – Modifiche alla disciplina del subappalto | ADLABOR
L’art 49 del D.L. 77/2021, al comma 1 lettera a), prevede che, fino al 31 ottobre 2021, il subappalto non possa superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto lavori, servizi o forniture, derogando quanto previsto all’art 105, comma 2 e 5, del D. Lgs. 50 /2016 che stabiliva come quota il 30% dell’importo complessivo del contratto. Questa deroga abroga quindi l’art 1, comma 18 del D.L. 32/2018 (decreto sblocca cantieri) che aveva previsto fino al 30 giugno 2021 come quota il 40% dell’importo complessivo del contratto lavori, servizi o forniture.
La lettera b, comma 1, del decreto legge (che modifica il primo comma dell’art 105 del D.L. 50/2016) prevede che gli appaltatori debbano eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullita’ (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d[1])) il contratto non puo’ essere ceduto, non puo’ essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche’ la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita’ di manodopera. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. 50 /2016.
Il subappaltatore ( ex art. 49, comma 1, lettera b, del sopracitato decreto), “per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita’ oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”. Quindi l’affidatario non deve più praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al venti per cento.
Inoltre, il decreto stabilisce (al comma 2 lettera a e b) che dal 1° novembre 2021 venga eliminato il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto (anche per le opere per cui non è ammesso l’avvalimento[2]). Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 [principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità] , previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, devono inoltre indicare “nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11 , dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita’ delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita’ di cantiere e piu’ in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una piu’ intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”
Al comma 2 lettera c, il decreto prevede, in aggiunta, che “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto”.
Il comma 3 del decreto prevede, invece, delle disposizioni, per la pubblica amministrazione, volte ad assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ed a permettere alle stesse amministrazioni di adottare il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera ed il regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa.
[1] “d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita’ alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche’ cio’ non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
[2] L’istituto dell’avvalimento consente a un’impresa di concorrere a una gara pubblica, pur essendo priva dei requisiti di ordine economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo richiesti per la partecipazione, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. In questo modo l’impresa che non partecipa alla gara mette a disposizione di un’ altra impresa, che invece partecipa alla gara, i mezzi necessari all’esecuzione del contratto dei quali la seconda è sprovvista. L’avvalimento consente la massima partecipazione alle gare pubbliche indette per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture attraverso l’utilizzo dei requisiti di capacità dei soggetti terzi disposti a prestarli da parte di soggetti che ne sono sforniti.