Subappalto – Lavori pubblici – Modifiche alla disciplina del subappalto | ADLABOR

L’art 49 del D.L. 77/2021, al comma 1 lettera a), prevede che, fino al 31 ottobre 2021, il subappalto non possa superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto lavori, servizi o forniture, derogando quanto previsto all’art 105, comma 2 e 5, del D. Lgs. 50 /2016 che stabiliva come quota il 30% dell’importo complessivo del contratto.  Questa deroga abroga quindi l’art 1, comma 18 del D.L. 32/2018 (decreto sblocca cantieri) che aveva previsto fino al 30 giugno 2021 come quota il 40% dell’importo complessivo del contratto lavori, servizi o forniture.

La lettera b, comma 1, del decreto legge (che modifica il primo comma dell’art 105 del D.L. 50/2016) prevede che gli appaltatori debbano eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullita’ (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d[1])) il contratto non puo’ essere ceduto, non puo’ essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonche’ la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita’ di manodopera. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. 50 /2016.

Il subappaltatore ( ex art. 49, comma 1, lettera b, del sopracitato decreto), “per le prestazioni affidate in subappalto,  deve garantire gli stessi standard qualitativi  e  prestazionali  previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori  un  trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi  contratti collettivi nazionali di  lavoro,  qualora  le  attivita’  oggetto  di subappalto   coincidano   con   quelle   caratterizzanti    l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”. Quindi l’affidatario non deve più praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al venti per cento.

Inoltre, il decreto stabilisce (al comma 2 lettera a e b) che dal 1° novembre 2021 venga eliminato il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto (anche per le opere per cui non è ammesso l’avvalimento[2]). Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi  di  cui  all’articolo 30 [principi di economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza, di  libera  concorrenza, non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità e  di pubblicità]previa  adeguata  motivazione  nella  determina   a   contrarre, eventualmente avvalendosi del  parere  delle  Prefetture  competenti, devono inoltre indicare  “nei documenti  di  gara  le  prestazioni  o  le  lavorazioni oggetto   del   contratto   di   appalto   da   eseguire    a    cura dell’aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89,  comma  11 , dell’esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita’  delle prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il controllo delle attivita’ di cantiere e piu’ in generale  dei  luoghi di lavoro e di garantire una piu’ intensa tutela delle condizioni  di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n. 229.”

Al comma 2 lettera c, il decreto prevede, in aggiunta, che “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto”.

Il comma 3 del decreto prevede, invece, delle disposizioni, per la pubblica amministrazione, volte ad assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ed a permettere alle stesse amministrazioni di adottare il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera ed il regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa.

 

[1]d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

  1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita’ alle disposizioni di cui alla lettera a);

  2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a   seguito   di   ristrutturazioni   societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche’ cio’ non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non   sia   finalizzato   ad   eludere l’applicazione del presente codice;

  3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

[2] L’istituto dell’avvalimento consente a un’impresa di concorrere a una gara pubblica, pur essendo priva dei requisiti di ordine economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo richiesti per la partecipazione, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. In questo modo l’impresa che non partecipa alla gara mette a disposizione di un’ altra impresa, che invece partecipa alla gara, i mezzi necessari all’esecuzione del contratto dei quali la seconda è sprovvista. L’avvalimento consente la massima partecipazione alle gare pubbliche indette per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture attraverso l’utilizzo dei requisiti di capacità dei soggetti terzi disposti a prestarli da parte di soggetti che ne sono sforniti.


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