Apprendistato – recesso – causali – parere del Ministero del lavoro | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro si è espresso sulle ragioni di risoluzione del rapporto di apprendistato.

Anche a seguito dei chiarimenti intervenuti da parte del Ministero del lavoro con la risposta ad interpello n. 79/09, riteniamo opportuno riassumere le causali di recesso a disposizione del datore di lavoro, ricordando ancora che il rapporto di apprendistato è un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

 

    • recesso durante il periodo di prova: lecito solo per mancato superamento della prova stessa o per qualsiasi motivo che possa essere ricondotto alla giusta causa prevista dall’art. 2119 Cod.civ. In entrambi i casi è escluso l’obbligo del preavviso. Rammentiamo che il periodo di prova dell’apprendista non può eccedere i due mesi di calendario, ex art. 9 legge 25/55;

 

    • recesso al termine del periodo di apprendistato: allo scadere del periodo di apprendistato in cui, non sussistendo più materia di addestramento professionale, è raggiunto l’obiettivo formativo ed il datore di lavoro può recedere dal rapporto, ai sensi dell’art. 2118 c.c. (art. 48 D.Lgs 276/03 per l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e art. 49 D.Lgs. 276/03 per l’apprendistato professionalizzante. Non vi sono espresse previsioni legislative circa l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 276/03, ma si ritiene logicamente applicabile lo stesso tipo di recesso). Vi è pertanto l’obbligo del preavviso;

 

  • recesso durante il periodo di apprendistato: in funzione delle reali situazioni di fatto, è possibile tanto il recesso per giusta causa ex art. 2119 Cod. civ. quanto quello per giustificato motivo, ex art. 3 Legge 604/66. Non essendo, come sopra accennato, il rapporto di apprendistato un rapporto di lavoro a tempo determinato, è possibile anche il recesso a seguito delle procedure di mobilità o licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

 


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