Malattia all’estero – Certificazione – Assenza ingiustificata | ADLABOR | ISPER HR Review

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24697 dell’11 agosto 2022 in tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, ha ritenuto legittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, ritenendo non valido il certificato medico redatto all’estero privo di apposita «Apostille», (ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Tale certificato, infatti, non ha valore giuridico in Italia, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell’atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.

Più nello specifico, con sentenza n. 451/2019, la Corte d’Appello di Firenze, riformando la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato illegittimo e annullato il licenziamento intimato ad una Lavoratrice, e condannato la Società datrice di lavoro a reintegrare la dipendente e a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, un’indennità pari a 12 mensilità. Alla dipendente era stata contestata l’assenza ingiustificata dal 1 settembre al 19 ottobre 2016 ed era stata, per questo, licenziata per motivi disciplinari senza preavviso, contestandole la circostanza di non avere avvisato i suoi superiori e di non avere giustificato validamente l’assenza. In particolare, la Lavoratrice, nel periodo in contestazione, si trovava all’estero e, a giustificazione della propria assenza, aveva provveduto ad inviare al datore di lavoro due distinti certificati medici, tradotti in italiano ma privi della «Apostilla», ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell’Aja ai fini di attestare la veridicità della firma sull’atto, il titolo in virtù del quale l’atto era stato firmato e l’autenticità del sigillo o del bollo.

La Corte d’Appello ha evidenziato come i certificati medici rientravano tra gli atti pubblici per i quali, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961, era esclusa la necessità della legalizzazione; che nel caso in esame si verteva in una ipotesi di assenza dal lavoro non regolarmente giustificata ma non del tutta priva di giustificazione; che la mancata legalizzazione dei certificati medici non poteva essere imputata a negligenza della Lavoratrice in quanto la Convenzione dell’Aja era stata recepita dal Marocco il 14.8.2016, solo pochi giorni prima della malattia in questione; che la giusta causa, nelle fattispecie come quella di cui è processo, andava ravvisata solo nell’ipotesi di assenza priva di giustificazione sostanziale; che trovava, quindi, applicazione l’ipotesi di insussistenza del fatto contestato tutelabile L. n. 300 del 1970, ex articolo 18 comma 4.

Avverso la decisione di secondo grado, la Società ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la Lavoratrice.

Secondo la Suprema Corte, il punto centrale della sentenza impugnata è quello riguardante il passaggio secondo cui la mancanza dell’Apostille, ritenuta necessaria per le certificazioni mediche inviate all’INPS per la corresponsione della indennità di malattia, non costituirebbe un vizio sostanziale del certificato medico, inviato al datore di lavoro, tale da rendere ingiustificata l’assenza della Lavoratrice.

L’Apostille è un timbro che viene apposto dal Governo di un Paese firmatario della Convenzione dell’Aja, il quale riconosce la qualità con cui opera il funzionario pubblico che ha sottoscritto il documento, la veridicità della firma e l’identità del timbro o del sigillo del quale il documento è rivestito. L’apposizione di tale timbro rende non più necessaria la legalizzazione del documento da parte dell’autorità diplomatica del Paese di provenienza. Essendo, pertanto, una certificazione che incide sulla autenticità formale e sostanziale di un documento da utilizzare con valore giuridico in un Paese straniero, è errata l’affermazione della Corte distrettuale.

La Corte ha già precisato che, «in base alla Convenzione sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961, e ratificata dall’Italia con L. n. 1253 del 1966, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell’autorità designata dallo Stato di formazione dell’atto, di apposita “Apostille”, da apporre sull’atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero, pur aderente alla Convenzione».

La certificazione medica inviata dalla Lavoratrice, per avere valore giuridico in Italia avrebbe dovuto contenere, quindi, la Apostille; in caso negativo, la certificazione risulta «priva di ogni valore giuridico in un Paese straniero non assumendo alcuna rilevanza l’eventuale traduzione in italiano e, pertanto, non è idonea a giustificare l’assenza perché non è certificata tanto la provenienza dell’atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, quanto la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente».

Interpretazione elaborata in collaborazione con ISPER HR Review del 29 marzo 2023.


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