Cumulo pignoramenti stipendio – Cessione del quinto | ADLABOR
Concorso simultaneo di pignoramenti e cessione del quinto.
Quale disciplina si applica nel caso in cui siano stati disposti, per cause diverse, più pignoramenti di quote dello stipendio del lavoratore, già oggetto di precedente cessione del quinto?
In materia di pignoramento presso terzi, l’art. 545 c.p.c. individua espressamente i limiti di pignorabilità dei crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi. Nello specifico, per quanto riguarda le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, la norma prevede che tali somme possano essere pignorate:
a) nella misura autorizzata dal presidente del tribunale (o da un giudice da lui delegato) per crediti alimentari;
b) nella misura di un quinto, sia per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, sia per ogni altro credito (crediti di natura ordinaria).
Il comma 5 dell’art. 545 c.p.c., inoltre, nel disciplinare la fattispecie di concorso di più crediti pignorabili, stabilisce che “il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette”.
Secondo la giurisprudenza di merito, tale disposizione va interpretata nel senso che “Le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili fino ad un limite massimo della metà del loro ammontare solo nel caso in cui vi sia concorso simultaneo fra cause creditorie tra quelle considerate nell’art. 545, commi 3 e 4, c.p.c.: crediti alimentari, tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ogni altro credito; invece, nel caso di semplice concorso di crediti il pignoramento non può superare la misura di un quinto dello stipendio” (Pretura Modena, 29/10/1997, in Giust. civ. 1998, I,2018).
Pertanto, alla luce di tale principio, soltanto nel caso di concorso di più crediti che derivano da cause diverse (ad esempio crediti alimentari, o crediti tributari, ovvero ogni altro credito), i creditori hanno la possibilità di pignorare simultaneamente lo stipendio del debitore, non oltre la metà del suo importo; diversamente, nell’ipotesi in cui concorrano più crediti derivanti dalla medesima causa, l’importo complessivamente pignorabile dovrà essere contenuto nel limite del quinto dello stipendio e i crediti eccedenti tale misura potranno essere pignorati solo in seguito al soddisfacimento del precedente credito.
Peraltro, recente giurisprudenza di merito, riprendendo una massima stabilita dalla Suprema Corte con riferimento all’analoga previsione dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 180 del 1950 (Cass. civ., 23 aprile 2003, n. 6432), ha precisato che la locuzione “simultaneo concorso” presupponga semplicemente la coesistenza di più crediti nei confronti del medesimo soggetto e non che si tratti di crediti fatti valere nell’ambito di un medesimo procedimento esecutivo (in questo senso, Trib. Trento, 11/11/2015, n. 1050, in IusExplorer).
Ciò chiarito, in questa sede giova analizzare la disciplina applicabile allo specifico caso in cui siano stati disposti, per cause diverse, più pignoramenti di quote dello stipendio del lavoratore, già oggetto di precedente cessione del quinto.
In proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che in presenza di crediti derivanti da cause diverse sia ammissibile il concorso dei pignoramenti anche nel caso in cui il debitore abbia dapprima ceduto volontariamente il quinto dello stipendio (Cass. civ., n. 4584, 22/04/1995, Foro it., 1996, I, 3770.).
In questo caso, però, la regola dettata dall’art. 545, co. 5, c.p.c. deve essere coordinata con l’art. 68 d.P.R. 180/1950, il quale prevede che nell’ipotesi in cui il pignoramento sia successivo ad una cessione del quinto, gli stipendi dei lavoratori incontrano l’ulteriore limite della metà complessiva; vale a dire che in tal caso la quota pignorabile non può superare la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta.
Si desume pertanto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 68 d.P.R. 180/1950 e dell’art. 545, co. 5, c.p.c., nel caso di cumulo tra cessione e più pignoramenti successivi, la quota complessivamente pignorabile non potrà essere comunque superiore alla differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta. La somma dei pignoramenti concorrenti, in sostanza, non potrà eccedere la metà dello stipendio, al netto dell’importo precedentemente ceduto dal lavoratore.
In conclusione, alla luce dei principi sopra esposti, si ritiene che, in ipotesi di cessione del quinto dello stipendio cui siano seguiti più pignoramenti concorrenti per crediti di natura differente, il terzo pignorato sia tenuto a procedere simultaneamente, oltre al pagamento della quota ceduta, al pignoramento dei predetti crediti entro il limite complessivo risultante dalla differenza tra la metà dello stipendio e l’importo oggetto di precedente cessione.
A cura di Fabio Martinel