CIGS nel settore editoriale – Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 20 febbraio 2018 | ADLABOR

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 5 del 20.2.2018  ha fornito  chiarimenti in merito al computo della durata massima complessiva dei trattamenti CIGS nel settore editoriale.

Qui di seguito riportiamo il testo della circolare.

Oggetto: Articolo 25 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 100495 del 23 novembre 2017, disciplinante i criteri per il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) nel settore dell’editoria – computo durata massima complessiva trattamenti CIGS.

In riscontro ai diversi quesiti presentati alla Direzione degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione concernenti la richiesta di chiarimenti circa il computo della durata massima complessiva dei trattamenti di CIGS in materia di editoria imputabili alle causali di cui all’articolo 25 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce del criterio della decorrenza della nuova normativa individuato ad opera dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69 e dell’articolo 11 del decreto interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo con nota prot. n. 1203 del 14 febbraio 2018, si rappresenta quanto segue.

Con il decreto legislativo n. 69 del 15 maggio 2017 è stato introdotto all’Interno del corpo normativo del decreto legislativo n. 148 del 2015, l’articolo 25 bis in materia di disposizioni particolari per le imprese del settore dell’editoria.

Nello specifico, ai sensi del comma 1 di detto articolo sono considerati destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale in materia di editoria, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali trova applicazione l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 25 bis, l’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata o dalla causale della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi o dalla causale della crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento.

Con riferimento alle durate dei programmi di riorganizzazione e di crisi aziendale, la norma prevede una specifica disciplina per il settore:

– la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi può avere una durata massima complessiva non superiore ai 24 mesi anche continuativi;

– la crisi aziendale può avere una durata massima complessiva non superiore ai 24 mesi anche continuativi.

In merito alla causale del contratto di solidarietà, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 2015, si richiamano le norme dettate per tutti i settori destinatari della CIGS di cui all’articolo 22, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Inoltre, relativamente alle durate complessive, come specificato dal successivo comma 4 dell’articolo 25 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 22, comma 5, dello stesso decreto, nel quale è stabilito che la durata dei trattamenti per la causale del contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente e che, quindi, la durata massima del relativo trattamento può raggiungere 35 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

In conformità a quanto stabilito dal comma 10 del sopra citato articolo 25 bis, il decreto interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017, ha provveduto a definire, mediante apposito articolato, i criteri per il riconoscimento del trattamento di CIGS nei riguardi dei lavoratori dipendenti da imprese appartenenti al settore dell’editoria.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69 e, nello specifico, dell’articolo 11 del predetto decreto interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017, come chiarito anche dalla circolare n. 21 del 2017 di questa Direzione Generale, le disposizioni innanzi illustrate si applicano ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria richiesti a decorrere dal 1 ° gennaio 2018, a condizione che la consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso e le conseguenti sospensioni siano successive a tale data, puntualizzando, inoltre, che, nel computo della durata massima complessiva della CIGS per ogni unità produttiva, sono ricompresi, esclusivamente, i periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria utilizzati dal 1° gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data.

Stante quanto sopra precisato, si rappresenta, pertanto, che ai trattamenti di CIGS riguardanti l’editoria per i quali è stata presentata istanza successivamente alla data del 1° gennaio 2018, a condizione che anche la consultazione sindacale e le relative sospensioni dal lavoro siano iniziate successivamente a tale data, si applicano le nuove disposizioni anche con riferimento all’applicazione dei limiti di durata massima complessiva previsti dalla nuova normativa non incidendo e non conteggiandosi nel quinquennio mobile i precedenti interventi CIGS.

Sulla base di tale assunto ne deriva che i trattamenti riguardanti periodi decorrenti dal 1 ° gennaio 2018, la cui consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso e le conseguenti sospensioni dal lavoro siano iniziate dopo tale data, si computano per intero ai fini delle durate massime previste ai sensi dell’articolo 25 bis, comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che i trattamenti richiesti anteriormente al 1 ° gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data, si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva al 1° gennaio 2018.

Pertanto i periodi di trattamento di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale e conclusi prima del 1° gennaio 2018, o fruiti prima di tale data, non saranno computati ai fini della durata massima complessiva di cui all’articolo 25 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015.


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