Contratti di solidarietà difensiva: trasformazione da part-time a full-time e viceversa | ADLABOR
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con interpello n. 14 del 11 aprile 2016, ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione della disciplina in materia di contratto di solidarietà difensivo sancita dal D.Lgs. n. 148/2015.
In particolare, l’istante chiedeva se, in costanza di contratto di solidarietà difensiva, sia possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, ferma restando l’assenza di incrementi dell’organico aziendale nell’ambito della categoria di personale interessata e nel rispetto del monte ore di solidarietà.
Per il Ministero:
– a fronte di temporanee esigenze del datore di lavoro di incrementare l’attività, tali da richiedere l’espletamento di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata, comunque non eccedente l’orario di lavoro ordinario, resta ferma la possibilità per le parti di derogare alla riduzione precedentemente determinata in virtè di clausole, contenute nel contratto stesso, concernenti le modalità di attuazione della suddetta deroga;
– in caso di variazioni che comportino una minore riduzione di orario, l’azienda ne dovrà dare comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’INPS;
– per contro, in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà;
– inoltre, in base a quanto previsto dal D.M. 13 gennaio 2016 n. 94033, è ammissibile l’applicazione della riduzione di orario nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro part-time, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. In tale ipotesi, inoltre, è possibile dare seguito alle istanze dei lavoratori finalizzate alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa, qualora tali trasformazioni non determinano alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo. Ciò, senza che sia necessaria la stipula di un ulteriore accordo. Qualora, invece, le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo sarà evidentemente necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà.
Per consultare la risposta ad interpello clicca qui
http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/04/14-2016.pdf
Per consultare il Decreto Ministeriale 94033/2016 clicca qui
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto_ministeriale_13_gennaio_2016_n_94033.pdf