Geolocalizzazione dei veicoli aziendali – Il parere del Garante della Privacy | ADLABOR
La nuova formulazione dell’art. 4 della L. 300/1970 stabilisce:
- Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
- Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La recente modifica dell’art. 4 della L. 300/1970 (ad opera del D.Lgs. 151/2015) ha visto ampliarsi il potere di controllo del datore di lavoro, con specifico riferimento agli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” ed agli “strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”, il cui controllo (ed utilizzo delle relative informazioni), non è più necessariamente subordinato al preventivo accordo sindacale o alla preventiva autorizzazione dell’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro, precedentemente DTL).
La questione che si è posta riguarda tuttavia l’estensione del termine “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” e, nel caso di specie, se i veicoli aziendali dotati di GPS fossero da considerarsi tali.
Si è registrato un notevole contrasto interpretativo tra gli organi pubblici che si sono espressi in maniera discorde, creando ancor più confusione su un articolo che, già di per sé, lascia molto spazio alla libera interpretazione.
Il Ministero del Lavoro si era espresso in senso restrittivo già con Comunicato del 18 giugno 2015 (precedete all’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015), facendo ricadere i veicoli aziendali dotati di GPS nel comma 1° dell’art. 4 e quindi negli “strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori”; subordinandone pertanto il controllo alla necessità di un preventivo accordo sindacale ovvero all’autorizzazione dell’ITL. Il Ministero aveva quindi chiarito, per contro, l’espressione “strumenti per rendere la prestazione lavorativa”, previsti dal comma secondo dell’art. 4, il cui controllo risulta privo da qualsivoglia formalità (per questa categoria di beni aziendali non è richiesto né l’accordo sindacale né l’autorizzazione dell’ITL), come quei mezzi che servono al lavoratore per adempiere la prestazione. Ciò inteso, chiariva il Ministero, “nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l’aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall’ambito della disposizione: in tal caso, infatti, da strumento che “serve” al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste “modifiche” possono avvenire solo alle condizioni ricordate sopra: l’accordo sindacale o l’autorizzazione della DTL”. Per estensione analogica stesso ragionamento era stato applicato con riferimento ai dispositivi GPS installati sulle autovetture ed i camion aziendali.
In senso opposto, con nota n. 5689/2016, l’ITL di Milano, aveva invece ritenuto l’autovettura con impianto di GPS istallato per ragioni assicurative, produttive e/o di sicurezza, rientrante nel comma 2° e pertanto libera da qualsivoglia formalità.
Nuovo cambio di rotta si era registrato il 7 novembre 2016 quando l’Ispettorato del Lavoro con circolare n. 2 aveva fornito gli “indirizzi interpretativi” al nuovo art. 4, ritenendo il GPS un “elemento aggiunto” al bene aziendale/strumento di lavoro, non necessario, in via primaria ed essenziale, perché il lavoratore svolga la sua mansione e pertanto non facente parte degli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”, ad eccezione di quei casi, del tutto particolari, in cui il lavoratore, senza l’istallazione dell’elemento aggiuntivo, non potrebbe effettivamente prestare l’attività lavorativa ovvero quando specificatamente previsto da norme di legge.
Ulteriore profilo interpretativo è ora giunto con il provvedimento n. 138 del Garante della Privacy che, nel marzo 2017, ha espresso la propria opinione sull’art. 4 post Job Act. Il Garante, allineandosi con la circolare dell’Ispettorato del Lavoro, ha preso posizione in senso restrittivo, escludendo che il veicolo aziendale dotato di GPS possa essere considerato strumento lavorativo tout court e, per l’effetto, ne ha subordinato l’utilizzo al preventivo accordo sindacale/autorizzazione. Il Garante, seppur l’azienda coinvolta nel procedimento avesse chiarito che “il sistema che si intende utilizzare consente di effettuare la localizzazione geografica degli autoveicoli aziendali per una pluralità di scopi, relativi all’ottimizzazione della gestione delle attività aziendali in occasione di richieste di intervento o emergenze (anche in vista dell’adeguamento ai livelli di garanzia e qualità delle prestazioni rese, individuati dalla Carta dei servizi); all’innalzamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti; alla più efficiente programmazione delle attività sul territorio e degli interventi di manutenzione dei veicoli; all’effettiva commisurazione del tempo di lavoro; alla gestione di eventuali sinistri; al rafforzamento della sicurezza della flotta aziendale in caso di furto; alla gestione delle contestazioni di violazione amministrativa di disposizioni del Codice della strada, anche a tutela dei diritti della società”, e non è invece adibito al mero controllo dei dipendenti, ha ritenuto che gli scopi perseguiti con l’istallazione del sistema di rilevazione, seppur leciti, non sono in alcun modo preordinati né essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa (in perfetta coincidenza con la teoria dell’elemento aggiuntivo già espressa dall’Ispettorato del Lavoro nel novembre 2016). Ne consegue la necessità dell’accordo sindacale ovvero la preventiva autorizzazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Il Garante ha voluto, con il provvedimento di cui sopra, indicare altresì alcuni accorgimenti e modalità di rilevazione, al fine di contemperare l’interesse aziendale e la tutela dei diritti degli lavoratori. A tal proposito le società dovranno: configurare il sistema in modo da rilevare la posizione geografica con una cadenza temporale strettamente proporzionata alle finalità perseguite; configurare il sistema in modo da consentire l’accesso ai dati trattati al solo personale incaricato; adottare misure preordinate alla cancellazione automatica dei dati dopo la decorrenza; adottare misure di tipo organizzativo e tecnologico volte ad anonimizzare i dati raccolti qualora siano ulteriormente utilizzati per finalità statistiche e di programmazione. Ovviamente, oltre i predetti accorgimenti sarà necessario, qualora si vogliano utilizzare le informazioni raccolte “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” (art. 4 comma 3 L. 300/1970), che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e che sia rispetto quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Legge sulla Privacy).
Per consultare il Comunicato Stampa del Ministero del Lavoro del 18 giugno 2015 clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagine/20150618-Controlli-a-distanza.aspx
Per consultare la nota della Direzione Territoriale di Milano n. 5689/2016 clicca qui: http://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2017/05/Parere-Direzione-Interregionale-Milano-10-maggio-2016.pdf
Per consultare la Circolare n. 2/2016 dell’Ispettorato del Lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Circolare%20INL%20n.2%20indicazioni%20operative%20%20utilizzazione%20%20impianti%20GPS-signed.pdf
Per consultare il provvedimento del Garante della Privacy n. 138/2017, clicca qui: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6275314
A cura di Serena Pulinetti