Sanzioni disciplinari – recidiva | ADLABOR
Le sanzioni disciplinari possono variare, in termini di entità, dal rimprovero verbale al licenziamento e quelle precedenti possono essere tenute in considerazione per la determinazione di un provvedimento.
Lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) all’art 7 comma 8 stabilisce: “non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione”.
Pertanto, possono rilevare ai fino del provvedimento da applicare al lavoratore solo le sanzioni applicate “nei due anni precedenti”.
La Cassazione con Sent. Cass. Civ. n. 14555/2000 ha chiarito che la nozione di “applicazione” della sanzione disciplinare va riferita non già al momento dell’esecuzione della medesima, bensì a quello della sua irrogazione, che corrisponde al momento in cui la sanzione viene formalmente comunicata al dipendente.
Pertanto, in caso di utilizzo della recidiva quale elemento di integrazione del provvedimento da adottare, il datore di lavoro può tenere conto delle precedenti sanzioni disciplinari irrogate sino a due anni prima. Ciò vuol dire che quando si vuole, in una contestazione disciplinare, contestare anche la recidiva si potranno utilizzare tutti i precedenti in cui via sia stata irrogazione di una sanzione, indipendentemente dalla sua entità.