NASpI – requisito 30 giorni lavoro effettivo | ADLABOR
L’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015[1] dispone come requisito fondamentale per il riconoscimento dell’indennità NASpI che il lavoratore possa “far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”.
L’INPS ha chiarito con circolare n. 94/2015, n. 142/2015 e n. 194/2021 che cosa s’intenda per trenta giornate di lavoro effettivo.
In particolare, con circolare n. 94/2015, l’INPS ha specificato che “Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS – con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi – col codice “S”. A questo fine gli eventi di seguito elencati, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento – pari alla durata degli eventi medesimi – del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Esclusivamente al fine del raggiungimento del presente requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, si precisa quanto segue.
I periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento – pari alla durata degli eventi medesimi – del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.”[2]
Con circolare n. 142/2015 ha precisato che “anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano – se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro – un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.”[3]
Infine con circolare n. 194/2021 l’Inps ha fornito indicazioni su come calcolare le 30 giornate di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali il flusso Uniemens non evidenzia i dati inerenti alle giornate effettivamente lavorate ( ad esempio per i lavoratori a domicilio, lavoratori con lunghi periodi neutri che comportino ricostruzione di un quadriennio nel quale Uniemens non fornisce ancora le giornate lavorate, ai lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri): per queste “tipologie di lavoratori si considera pertanto soddisfatto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, 5 settimane di contribuzione”.
La medesima circolare specifica, inoltre, che per i lavoratori in somministrazione e con rapporto di lavoro intermittente (quindi per quella categoria di lavoratori che si contraddistinguono dalle altre in quanto sperimentano periodi di lavoro e non lavoro) i periodi di non lavoro “sono considerati “neutri”, con un corrispondente ampliamento del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.
Tale possibilità di neutralizzazione va riferita anche ai casi in cui l’Agenzia di somministrazione, non potendo più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato, per mancanza di occasioni di lavoro, avvia l’apposita procedura, disciplinata dall’art. 25 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, finalizzata alla riqualificazione professionale del lavoratore, procedura la cui durata è di 6 mesi o, per i lavoratori ultracinquantenni, di 7 mesi.”[4]
Tuttavia, il requisito disposto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015 non trova applicazione per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (ex art. 16 del D.L. 41/2021[5], convertito con L. 69/2021).
L’INPS con circolare n. 65/2021, ha precisato che “L’articolo 16 del decreto Sostegni, infatti, al comma 1 prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui l’articolo 3, comma 1, lettera c), del citato D.lgs n. 22 del 2015.
In applicazione della richiamata disposizione normativa, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 22 del 2015.”[6]
[1] D.Lgs. n.22/2015, Art. 3:
“ 1. La NASpI e’ riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, 181, e successive modificazioni;
- b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
- La NASpI e’ riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
[2]https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2094%20del%2012-05-2015.htm
[3] https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20142%20del%2029-07-2015.htm
[4] https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20194%20del%2027-11-2015.htm
[5] Art. 16 del D.L. 41/2021, convertito con L. 69/2021:”1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 non e’ richiesto il possesso del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
- Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l’anno 2021 e in 12 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.”
[6]https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2065%20del%2019-04-2021.htm