Aspettativa e distacco per motivi sindacali e aspettativa per cariche pubbliche elettive – Adempimenti | ADLABOR
L’Inps, con sua circolare del 4 ottobre 2019 n. 129 e suoi messaggi del 25 ottobre 2019 n. 3872 e 31 ottobre 2019 n. 3971, fornisce un serie di indicazioni sull’argomento in oggetto.
In particolare, con la circolare 129/2019 e successivo messaggio 3872/2019, l’Inps precisa in particolare che:
- per la copertura assicurativa del lavoratore in aspettativa sindacale è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni: a) che il lavoratore interessato abbia presentato istanza, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno (civile) successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa. La mancata presentazione della predetta istanza entro il termine sopra indicato comporta la decadenza del diritto del lavoratore all’accredito della contribuzione figurativa; b) che l’Inps abbia rilasciato un provvedimento di riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa, adottato, in presenza dei requisiti di legge, a seguito della relativa istanza; c) che vi sia specifica autorizzazione dell’Inps in favore dell’Organizzazione sindacale, al versamento della contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza fra l’importo delle somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa. La base di calcolo della contribuzione aggiuntiva è determinata dall’eventuale differenza fra il compenso (emolumenti e indennità) erogato dall’Organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa;
- nel caso di lavoratore in distacco sindacale, la contribuzione aggiuntiva può essere versata da parte dell’Organizzazione al perfezionamento dei seguenti presupposti: a) che vi sia un provvedimento del datore di lavoro di collocamento in distacco; b) che vi sia domanda del lavoratore di accredito dei contributi figurativi; c) che vi sia autorizzazione in favore dell’Organizzazione sindacale, rilasciata dall’Inps, a seguito di sua domanda, al versamento della contribuzione aggiuntiva, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dalla medesima Organizzazione. Nel caso di distacco sindacale, la misura della contribuzione aggiuntiva è calcolata sull’intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall’Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco. L’Organizzazione sindacale potrà quindi essere autorizzata al versamento della contribuzione aggiuntiva solo per quei lavoratori chiamati a ricoprire le cariche sindacali previste dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, per i quali l’Istituto abbia ricevuto tempestiva istanza di accredito della contribuzione figurativa o sia stato messo a conoscenza del distacco sindacale. L’autorizzazione rilasciata all’Organizzazione sindacale deve intendersi riferita al periodo temporale previsto statutariamente per l’incarico sindacale ovvero per il minor periodo espresso nel provvedimento d’incarico sindacale.
Con messaggio 31 ottobre 2019 n. 3971, l’Inps riassume invece quelli che sono gli adempimenti dei datori di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco del lavoratore per motivi sindacali o per aspettativa per cariche pubbliche elettive.
In sintesi, tali adempimenti sono:
- la registrazione sul Libro Unico del Lavoro della sospensione;
- durante l’aspettativa, nella denuncia mensile UniEmens, ai fini del calcolo della pensione, vanno indicate le retribuzioni della categoria e qualifica professionale posseduta dall’interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica conseguente a rinnovi contrattuali, reinquadramenti, scatti di anzianità o simili, ma con esclusione di quanto connesso alla presenza. A decorrere dalle competenze di gennaio 2020, la comunicazione con flusso UniEmens diventerà canale esclusivo, in sostituzione delle attestazioni cartacee finora in I codici di sospensione del rapporto sono i seguenti: “3S” per l’aspettativa per motivi sindacali; “3D” per il distacco per motivi sindacali; “3E” per l’aspettativa per cariche pubbliche elettive;
- l’assenza di imponibile e di copertura assicurativa (nel caso di aspettativa) non può tradursi in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile, a motivo della mancata elaborazione della busta paga. In caso di aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro è sospeso -con il contestuale riconoscimento di tutela da parte dell’ordinamento- ma l’obbligo di denuncia permane, pur se ridotto alle uniche notizie attestabili in costanza di rapporto sospeso, ossia l’esistenza, la causale della sospensione (aspettativa e distacco) e la retribuzione virtuale (aspettativa);
- ove vi sia una ripresa dell’attività lavorativa (ad esempio, perché il lavoratore fruisce di ferie o rientra in azienda anche solo per un giorno), ciò interrompe l’aspettativa o il distacco e l’imponibile corrispondente alle ferie o al giorno o ai giorni di prestazione lavorativa dovrà essere dichiarato con le modalità ordinarie;
- l’assenza di imponibile e di copertura assicurativa (nel caso di aspettativa) non può tradursi in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile, a motivo della mancata elaborazione della busta paga. In caso di aspettativa, infatti, il rapporto di lavoro è sospeso – con il contestuale riconoscimento di tutela da parte dell’ordinamento – ma l’obbligo di denuncia permane, pur se ridotto alle uniche notizie attestabili in costanza di rapporto sospeso, ossia l’esistenza, la causale della sospensione (aspettativa e distacco) e la retribuzione virtuale (aspettativa)
Per consultare la circolare 129/2019, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20129%20del%2004-10-2019.pdf
Per consultare il messaggio 3872/2019 clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203872%20del%2025-10-2019.pdf
Per consultare il messaggio 3971/2019, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203971%20del%2031-10-2019.pdf