Distacco apprendista – Compatibilità e rapporti fra distacco e apprendistato | ADLABOR | ISPER HR Review
Il distacco di personale è disciplinato dall’art. 30 del D.lgs. n. 276/2003 e si configura quando il datore di lavoro, definito “distaccante”, per soddisfare un proprio interesse, pone un proprio dipendente a disposizione di un soggetto terzo, definito “distaccatario”, il quale organizza, dirige e fruisce della prestazione lavorativa del lavoratore distaccato.
Peraltro affinché un distacco sia considerato genuino occorre che sussistano degli specifici presupposti:
- La temporaneità del distacco;
- l’interesse specifico, rilevante e concreto del datore di lavoro “distaccante” (che si presume presente a priori nelle imprese infra-gruppo e nelle aziende aderenti ad un contratto di rete);
- la responsabilità retributiva, contributiva e disciplinare del distaccante.
Ma è possibile e a quali condizioni per il datore di lavoro distaccare un apprendista?
Con la Nota prot. n. 290 del 19.12.2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha espresso il proprio parere riguardo la possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nell’ambito dei rapporti di apprendistato, ritenendo conciliabile l’assolvimento degli obblighi formativi con l’espletamento della prestazione lavorativa presso un soggetto terzo.
In particolare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro non ha ravvisato alcun ostacolo alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge:
1. SUSSISTENZA DELL’INTERESSE DEL DISTACCANTE che deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente come delineato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 28 del 2005. Può coincidere con qualsiasi interesse produttivo del distaccante, ma non può mai coincidere con l’interesse lucrativo della mera somministrazione di lavoro.
2. ESPRESSA PREVISIONE DEL DISTACCO NEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE DELL’APPRENDISTA.
3. PRESENZA DI UN TUTOR ADEGUATO MESSO A DISPOSIZIONE DAL DATORE DI LAVORO.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, facendo proprie le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in riferimento alle modalità di “formazione a distanza” (Circ. Min . Lav. n. 40/2004), ritiene che non sia necessario l’affiancamento fisso del tutor al lavoratore apprendista, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità e alla qualità della formazione svolta dall’apprendista.
Secondo la Circolare n. 40/2004 infatti “.. non è rilevante la localizzazione del tutor nella unità produttiva ove operano gli apprendisti..” purché l’attività di tutoraggio avvenga con modalità da remoto e attraverso strumenti tecnologici quali il tele-affiancamento e la video comunicazione da remoto.
Il tema è stato ripreso e approfondito dal Ministero del Lavoro con la Nota n. 1118 del 17.01.2019 con cui suggerisce alcune misure che consentono di contemperare l’interesse del datore di lavoro distaccante, con il prevalente interesse dell’apprendista a vedere assolti gli obblighi formativi del datore di lavoro nei suoi confronti.
1) La possibilità di distaccare l’apprendista va previsto a monte nel piano formativo.
Al momento del distacco, l’accordo dovrebbe precisare le modalità di adempimento degli obblighi formativi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’apprendista.
2) Ribadito il ruolo fondamentale del tutor aziendale nell’adempimento degli obblighi formativi, il Ministero suggerisce due soluzioni.
- La prima, non sempre percorribile, propone il contemporaneo distacco del tutor;
- la seconda prevede l’individuazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che, coordinato con il tutor aziendale, assicuri la regolare attuazione del piano formativo.
Anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà dunque essere prevista la presenza del tutor, per garantire che il periodo di distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista così come definito al momento dell’assunzione.
Tali aspetti dovranno risultare dal piano formativo e potrebbero essere anche ripresi nell’accordo di distacco.
Infine il Ministero del Lavoro con la nota n. 1118 del 17.01.2018 fornisce alcune indicazioni circa il requisito della ” temporaneità “ del distacco dell’apprendista.
Secondo il Ministero l’inserimento in altro contesto produttivo e organizzativo dell’apprendista deve avere durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo formativo. In caso contrario si finirebbe per delegare gli aspetti formativi del contratto ad un soggetto terzo rispetto all’effettivo datore di lavoro.
Alla luce di tali indicazioni nell’ipotesi di distacco di un apprendista, è opportuno in primo luogo prevedere il distacco nel piano formativo individuale dell’apprendista e che l’accordo, fra distaccante e distaccatario, disciplinante il distacco , precisi le modalità di adempimento degli obblighi formativi assunti dal datore di lavoro distaccante nei confronti dell’apprendista distaccato.
Interpretazione elaborata in collaborazione con ISPER HR Review del 29 settembre 2021