Distacco – Obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego | ADLABOR
Il distacco, come sancito dall’art. 30 del D.Lgs. n. 235 del 2003, si configura quando un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 1/2001 sulla corretta interpretazione dell’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, chiarisce che: “Ai fini della configurazione giuridica del distacco, occorre richiamare i requisiti di legittimità fissati dall’art. 30 citato, ricordando che l’istituto in esame non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, ma produce l’effetto di modificare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell’originario contratto di lavoro”.
Si tratta, dunque, di una vicenda “interna” al rapporto, in quanto il distaccante resta l’unico titolare.
Nonostante il distacco non determini, secondo il Ministero del Lavoro, una novazione soggettiva del rapporto di lavoro ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione, l’art. 4 bis, D.Lgs. n. 181/2000, modificato dall’art. 1 comma 1183, L. n. 296/2006, sancisce che ”I datori di lavoro privati, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le variazioni del rapporto di lavoro” in particolare tra l’elenco delle variazioni del rapporto di lavoro alla lett. e ter) vi è il caso del distacco del lavoratore.
In particolare, il Ministero del Lavoro, con Parere n. 37/0004258 del 2012 chiarisce che la citata comunicazione di variazione “non costituisce un mero adempimento di carattere burocratico, in quanto consente al personale ispettivo di effettuare una prima valutazione in ordine alla natura del rapporto intercorrente tra il lavoratore, presunto distaccato ed il datore di lavoro, presunto distaccatario”.
Qualora il datore di lavoro distaccatario non ottemperi, ex art. 4 bis D.Lgs. n. 181/2000, all’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego, l’art. 19 comma 3 del D.Lgs. 276/2003 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Infatti la ratio dell’art. 4 bis del D.Lgs. n. 181/2000 è fare in modo che venga scongiurato un uso distorto dell’istituto.
Pertanto, l’art. 30 D.Lgs. n. 276/2003 sancisce che vi sono tre requisiti di carattere sostanziale per un corretto utilizzo dell’istituto del distacco: l’interesse del distaccante, la temporaneità del distacco ed infine lo svolgimento di una determinata attività lavorativa.
Nello specifico il Ministero del lavoro con risposta ad interpello n. 1/2001 afferma che: “Con riferimento al primo requisito, si evidenzia che il distacco può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico che, tuttavia, non deve coincidere con l’interesse alla mera somministrazione di lavoro. Tale interesse, come precisato da questo Ministero, con circolare n. 28/2005, deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa. È pertanto necessaria una puntuale individuazione delle finalità perseguite con il distacco – quindi temporalmente limitato – evitando l’utilizzo di “clausole di stile” ed evidenziando, anche nel caso di distacco del lavoratore verso un’impresa facente parte dello stesso gruppo, la sussistenza di uno specifico interesse dell’imprenditore distaccante. Il terzo ed ultimo requisito dell’istituto è costituito dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa; ciò significa che il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante”.
Il Parere n. 37/0004258 del 2012 del Ministero del Lavoro precisa che in caso di mancata comunicazione al Centro per l’Impiego del distacco ai fini dell’accertamento sulla genuinità dell’istituto potrebbero assumere rilevanza altri documenti attestanti il rapporto intercorso tra le imprese, tra i quali le missive aventi data certa – raccomandale a/r, fax, e-mail per posta certificata etc. – idonee a comprovare il corretto utilizzo del distacco e, soprattutto, dei citati requisiti dell’interesse del distaccante e della temporaneità.
A cura di Cristiana Ebanietti