Regolarità contributiva – Condizioni per il rilascio del DURC | ADLABOR | ISPER HR Review

La complessità degli adempimenti contributivi può portare a errori di calcolo, e di versamento, e non sempre il flusso informativo nei confronti dell’istituto previdenziale consente di individuare ed emendare eventuali errori con la conseguenza del  mancato rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) che notoriamente è indispensabile negli appalti pubblici e per i pagamenti della pubblica amministrazione oltre che per usufruire di benefici e sgravi contributivi e la cui mancanza può quindi avere effetti significativamente dannosi per l’attività aziendale.

Tempo fa organi di informazione hanno riportato la notizia di un imprenditore che ha dovuto tenere ferme le proprie attrezzature e l’attività produttiva per una settimana perché non gli era stato rilasciato il Durc

La notizia evidenziava che il mancato rilascio del DURC derivava da uno scostamento di € 10 in negativo tra il dovuto per contribuzione e quanto effettivamente versato, secondo gli accertamenti dell’Inps.

Proseguiva la notizia narrando che l’imprenditore aveva poi effettuato un versamento aggiuntivo che però portava ad un avanzo, a favore dell’istituto, nella contribuzione dovuta, di una ventina di euro.

Anche in questo caso la non corrispondenza tra dovuto e versato aveva bloccato il rilascio del Durc.

Al di là della veridicità della notizia, ma si dubita che fosse una fake news, ciò che rileva è che l’ufficio competente dell’Inps pare aver ignorato quanto previsto dal decreto ministeriale del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015 (in Gazzetta Ufficiale numero 125 del 1 giugno 2015) ove, al comma 3 dell’articolo 3, disciplinando i requisiti di regolarità contributiva, è espressamente previsto che: “La regolarità sussiste, inoltre in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a  ciascuna cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.”

Ed anche la giurisprudenza ha recepito il dettato del decreto ministeriale e cioè che lievi scostamenti tra dovuto e versato non impediscono l’accertamento di regolarità contributiva e il conseguente rilascio del relativo documento: “i contenuti del c.d. DURC sono individuati dal Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, emanato in attuazione della L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1176, il quale, per quanto qui rileva, nel ribadire che esso “e’ richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonche’ ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria”, ed altresi’ “ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia” (articolo 1), stabilisce che la “regolarita’ contributiva” sussiste qualora vi sia “correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici”, “corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti” e “inesistenza di inadempienze in atto” (articolo 5, comma 1), premurandosi poi di chiarire, da un lato, che la regolarita’ contributiva non e’ compromessa da eventuali richieste di rateizzazione di pagamenti o da sospensione di essi che siano previste da disposizioni di legge o ancora da documentate istanze di compensazione (articolo 5, comma 2), e, dall’altro, che non costituiscono cause ostative al rilascio del DURC talune ipotesi in cui sulla sussistenza o meno del credito sussista contenzioso amministrativo o giurisdizionale in atto (articolo 8, commi 1, 2 e 4) ed altre in cui vi sia “uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate”, cosi’ intendendosi uno “scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC” (articolo 8, comma 3)” ( Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 3 marzo 2021, n. 5825).

“il mancato pagamento dell’esigua somma di € 17,72 non costituisse irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 3, comma 3, Decreto 30.01.2015 in quanto “scostamento non grave” perché omissione “pari o inferiore ad € 150,00 ” ( Tribunale di Cagliari Sentenza n. 1098/2020). 

Inoltre, il Tribunale di Foggia con Sentenza n. 2042/2021 ha ribadito che “l’Inps può rifiutare il rilascio del Durc e, per l’effetto, revocare i benefici contributivi goduti, richiedendo il relativo pagamento, solo nelle situazioni in cui non possa attestare la ‘regolarità contributiva’, situazione che si verifica quando ricorrono le ipotesi indicate dai citati DM, che attengono sempre ai mancati o non regolari pagamenti effettuati. …omissis… Si osservi che se non sono preclusive del rilascio Durc le situazioni di rateizzazione e addirittura di scostamento non grave tra somme dovute e somme versate (cfr commi 2 e 3 dell’art 3 DM 30.1.2015), men che meno possono esserlo le ipotesi in cui non sia in discussione il pagamento di somme ma la correttezza della condotta del datore di lavoro di tipo procedimentale”.

Il decreto ministeriale sopra citato ha quindi una rilevanza determinante anche perché, oltre che in caso di scostamento non grave, prevede comunque la sussistenza della regolarità anche in caso di contenzioso amministrativo sino alla decisione, di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza e di crediti affidati per il recupero agli agenti di riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito del ricorso giudiziario.

Siccome non è infrequente che l’INPS neghi il rilascio del DURC sarà opportuno verificare se le irregolarità rilevate dall’Istituto innanzitutto non superi l’importo di € 150 comprensivo di accessori e poi che non si tratti di un credito previdenziale impugnato in sede amministrativa o giudiziaria. In tutti questi casi, stanti le disposizioni ministeriali, l’ente non può negare il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per consultare il decreto ministeriale del Ministero del Lavoro del 30 gennaio 2015 clicca qui:

https://www.adlabor.it/normativa/durc/decreto-30-gennaio-2015/

 

Interpretazione elaborata in collaborazione con ISPER HR Review del 14 luglio 2021


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