Le ferie non godute dal lavoratore possono essere indennizzate? Modalità e limiti | ADLABOR

L’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede che il prestatore di lavoro abbia diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e tale periodo – salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva – va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Al comma 2 dell’art. 10 D.Lgs. n. 66/2003, il Legislatore ha poi previsto un generale divieto di monetizzazione delle ferie, stabilendo che “il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Tale norma, oltre a recepire le prescrizioni di numerose direttive comunitarie, si conforma al dettato costituzionale di cui all’art. 36 Cost., rappresentando la diretta conseguenza del principio di irrinunciabilità delle ferie.
Tale principio ha poi trovato conferma anche nelle pronunce della  Suprema Corte, secondo cui  “il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito con attribuzioni economiche” (Cass. 25 settembre 2002, n. 13937), e sancendo la nullità di “ogni pattuizione preventiva tesa a precostituire aumenti retributivi, comprensivi oltre che di lavoro, anche del danno da mancato godimento delle ferie” (Cass. 25 luglio 2000, n. 9760).

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali risulta illegittimo indennizzare, invece di far godere, i giorni di ferie maturati nel periodo di riferimento (15 giorni nell’anno di maturazione e 15 nei 18 mesi successivi) e non goduti dal lavoratore, e tale illegittimità è stata confermata dalla circolare n. 8 del 3 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

La Corte di Cassazione si è pronunciata anche in un caso ove il lavoratore non abbia goduto delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non abbia chiesto di goderne in altro periodo dell’anno, stabilendo che non può desumersi a tale riguardo alcuna rinuncia da parte del lavoratore- che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) – con la conseguenza che il datore di lavoro è, in ogni caso,  tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass. 29 gennaio 2016 n. 1756).

Invece se il mancato godimento delle ferie è imputabile al rifiuto del lavoratore di usufruirne nonostante l’invito datoriale, viene meno sia il diritto al godimento delle ferie sia all’eventuale risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 2326/2003). Affinché si verifichi l’estinzione del diritto, il datore di lavoro deve però dimostrare di aver assegnato le ferie nel periodo previsto dalla legge e di aver invitato il lavoratore a goderle.

Tuttavia una parte della giurisprudenza ha ammesso la possibilità di monetizzare le eventuali ferie maturate ed eccedenti le quattro settimane previste dalla legge, anche prima della risoluzione del rapporto di lavoro.
In particolare, il Tribunale di Milano con sentenza n. 793 del 27.1.2005 ha affermato che: “L’articolo 36 della Costituzione, nel fissare il diritto alle ferie, non determina peraltro la durata del periodo delle ferie annuali spettanti al lavoratore e solo l’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003 ha limitato il divieto di sostituzione delle ferie con l’indennità per ferie non godute al periodo, definito minimo, di quattro settimane: da quanto sopra deriva che il divieto di monetizzazione deve essere collegato solo al periodo annuale minimo di ferie retribuite e non può essere esteso alle ferie aggiuntive in sostituzione delle festività soppresse o ai permessi contrattualmente previsti, i quali hanno una funzione diversa dal ristoro delle energie psicofisiche di cui all’articolo 36 della Costituzione” (Trib. Milano 3 marzo 2005, Guida al diritto, 2005, n. 30, p. 76).

Il Ministero del Lavoro ha poi provveduto a circoscrivere le ipotesi tassative e residuali per le quali è ancora possibile la monetizzazione delle ferie:

– ferie maturate nei contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno (circ. Min. lav. n. 8/2005; risposta interpello n. 2041/2005);
– ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento (risposta ad interpello n. 5221/2006);
– ferie previste dalla contrattazione collettiva o individuale in misura superiore al periodo minimo legale di quattro settimane (circ. Min. lav. n. 8/2005; risposta ad interpello n. 5221/2006).
Al di fuori di tali ipotesi, non è ammessa la sostituzione delle ferie maturate dal lavoratore con la corresponsione di una indennità.

A cura di Francesco Bedon


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