Regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati si applica a TFR e incentivo all’esodo? | ADLABOR
Il regime impatriati, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, non prevede alcun sconto fiscale sugli emolumenti sottoposti a tassazione separata, quali il TFR e l’incentivo all’esodo, o meglio la sua applicazione è subordinata ad una espressa richiesta del contribuente ad Agenzia Entrate e alle verifiche di quest’ultima.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta effettuata durante la recente Videoconferenza con la stampa specializzata del 26 gennaio 2023, ha infatti espressamente confermato che, “ove il contribuente ritenga più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal regime dei lavoratori impatriati, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, lo stesso potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell’esito della comunicazione, previa verifica dei presupposti, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti”.
Il datore di lavoro, tenuto a corrispondere ad un lavoratore importi sottoposti a tassazione separata, non dovrà procedere ad applicare in automatico il regime fisacale agevolato destinato ai lavoratori impatriati, trattandosi di una scelta che spetterà unicamente al lavoratore, successivamente al ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta.