Circolare 04 Marzo 1998 n. 10 | ADLABOR
Circolare 04.03.1998, n. 10
Assicurazioni sociali – retribuzione imponibile – decontribuzione delle erogazioni variabili – premi inail
Oggetto: D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in Legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: “Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione”.
Art. 2, commi 1, 2, 5, 6 e 7. Regime contributivo delle organizzazioni previste dai contratti di secondo livello (ed.”decontribuzione”). Autoliquidazione 1996/1997 e 1997/1998.
Istruzioni ai funzionari di vigilanza.
Quadro normativo
– Legge 28 novembre 1996, n. 608: conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, recante “disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”.
Art. 1, comma 6: ha salvato gli effetti della disciplina della decontribuzione.
– D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in Legge 23 maggio 1997, n. 135, recante “disposizioni urgenti per favorire l’occupazione”.
Art. 2, commi 1, 2, 5, 6 e 7: ha reintrodotto la suddetta disciplina.
Premessa
Sulla G.U. n. 119 del 24 maggio 1997 è stata pubblicata la Legge n. 135/1997, di conversione, con modificazione, del D.L. n. 67/1997 recante “disposizioni urgenti per favorire l’occupazione”, già pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 1997.
L’art. 2 di decreto provvedimento (all. n. 1) prevede l’esclusione dalla retribuzione imponibile delle erogazioni collegate all’andamento economico dell’impresa (cosiddetti premi di risultato) “entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita nell’anno solare di riferimento”. Il comma 2, in particolare, stabilisce che “in fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell’uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dall’1 gennaio 1998”. Con decreto interministeriale, “sono disposti i successivi incrementi” fino al massimo del tre per cento. Detta normativa era stata già prevista – per il periodo dal 30 marzo al 24 novembre 1996 – da una serie di quattro decreti legge e, al riguardo, sono state diramate istruzioni con lettera in data 11 febbraio 1997 (Direzione Centrale Rischi – Ufficio Vigilanza Assicurativa).
La parziale decontribuzione stabilita dal citato art. 2 è stata, poi, recepita dal D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che prevede il nuovo regime imponibile contributivo a decorrere dal 1998.
Si rilasciano, pertanto, le seguenti istruzioni in ordine alla decorrenza, alle condizioni che danno luogo all’esenzione, alla nozione di retribuzione contrattuale, alla disciplina per l’anno 1997, alla disciplina per l’anno 1996, che è sostanzialmente identica a quella relativa all’anno 1997 ed in ultimo alle modalità degli accertamenti ispettivi.
1. Decorrenza
L’efficacia della normativa in argomento decorre al 27 marzo 1997, giorno di entrata in vigore del D.L. n. 67/1997 (Art. 21). L’esenzione relativa al 1997 interessa, quindi, le erogazioni “di risultato” corrisposte nel periodo dal 27 marzo al 31 dicembre 1997, entro il già accennato limite dell’uno per cento. L’esenzione relativa al 1998 interessa le erogazioni “di risultato” corrisposte dall’1 gennaio 1998, entro il già accennato limite del due per cento.
2. Condizioni per beneficiare della “decontribuzione”.
L’applicazione della “decontribuzione” (citato art. 2) è correlata alla
sussistenza di determinate condizioni richieste in ordine alle erogazioni
(comma 1), alla misura dei trattamenti economici e normativi applicati (comma 5), al deposito dei contratti collettivi aziendali e territoriali (comma 6).
2.1 Requisiti delle “erogazioni”.
Il comma 1 dispone che le erogazioni devono avere le seguenti caratteristiche:
– previsione in “contratti di secondo livello”, ovvero in contratti ed accordi collettivi aziendali o territoriali;
– incertezza nella “corresponsione” o nell'”ammontare” (è quindi, sufficiente la previsione dell’incertezza della sola corresponsione o del solo ammontare);
– struttura specificamente correlata “alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa o dei suoi risultati”. Stante la formulazione della norma, si deve ritenere verificata quest’ultima condizione ricorrendo anche uno solo degli elementi ivi indicati (produttività, qualità, altri elementi di competitività).
2.2 Retribuzioni dovute derivanti dal C.C.N.L. (comma 5).
Il regime della decontribuzione può essere applicato solo se ai dipendenti sono stati attribuiti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
2.3 Deposito dei contratti di secondo livello (comma 6).
L’ultima condizione per usufruire dell’esenzione riguarda i termini contro i quali devono essere depositati, presso gli Uffici ministeriali, i contratti con clausole in merito ad erogazioni di risultato.
Il deposito – a cura del datore di lavoro o dell’associazione alla quale egli aderisce – deve essere effettuato nei seguenti termini:
– i contratti di secondo livello stipulati entro il 26 marzo 1997 devono essere stati depositati all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione entro il 28 aprile 1997;
– i contratti di secondo livello stipulati dal 27 marzo 1997 devono essere depositati al detto Ufficio entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione. Si rivela, pertanto, la necessità per le imprese di conservare agli atti le ricevute di avvenuto deposito rilasciate dagli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione.
3. Retribuzione contrattuale (comma 2).
La “retribuzione contrattuale” coincide con la retribuzione totale corrisposta “nell’anno solare di riferimento”, costituita da tutti gli emolumenti derivanti dalla legge, dai contratti e accordi collettivi nonchè dai contratti individuali.
Essa è, quindi, comprensiva anche di tutte le eventuali erogazioni commisurate all’andamento economico dell’impresa ed ai suoi risultati. Il predetto “anno solare di riferimento” è quello nel corso del quale avvengono le erogazioni di risultato.
4. Sanzioni (comma 7).
Ai sensi di tale comma, il datore di lavoro che “ha indebitamente beneficiato” dell’esenzione in argomento è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge (ferma restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisce reato). In sintesi, l’impresa “ha indebitamente beneficiato” della decontribuzione se ha versato un premio commisurato a retribuzioni inferiori a quelle effettivamente imponibili, non sussistendo tutte le condizioni illustrate nei precedenti paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3.
5. Disciplina di esenzione per l’anno 1997.
Ai sensi del comma 2, la decontribuzione consiste nell’esclusione dalla base imponibile delle erogazioni collegate all’andamento economico dell’impresa – corrisposte nel citato periodo dal 27 marzo al 31 dicembre 1997 – entro il limite massimo dell’1% delle retribuzioni corrisposte nell’intero arco del 1997.
5.1 Retribuzioni corrisposte nel 1997: importo “lordo” ed importo “netto”.
Nella retribuzione globale corrisposta nel 1997 sono comprese le erogazioni di risultato avvenute dall’1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, le quali si devono ritenere determinate con il criterio di cassa (relativo all’anno di corresponsione). In particolare, le somme oggetto di decontribuzione sono quelle effettivamente erogate nel periodo 27 marzo – 31 dicembre 1997, a prescindere dall’anno di competenza, ovvero dall’anno in cui sono maturate secondo le previsioni della contrattazione collettiva. In generale, le retribuzioni complessive percepite nel 1997 non devono essere inferiori alle retribuzioni dovute ai sensi di tutte le disposizioni legislative e contrattuali che le prevedono.
Talchè, per applicare la decontribuzione in esame, dell’importo – “cosiddetto lordo” – delle retribuzioni corrisposte nel 1997 occorre detrarre i premi di risultato corrisposti nel periodo dal 27 marzo al 31 dicembre 1997 entro il limite massimo di 1/100 del medesimo importo lordo. Si ottiene, così, l’importo cosiddetto “netto” delle retribuzioni corrisposte in tale anno, che costituisce il nuovo imponibile complessivo su cui calcolare i premi dovuti all’Istituto.
Ne deriva che:
– ove le erogazioni “di risultato” effettivamente corrisposte siano state uguali o superiori ad 1/100 dell’importo lordo delle retribuzioni, la detrazione è comunque pari ad 1/100;
– ove, invece, dette erogazioni siano state inferiori ad 1/100 dell’importo lordo, la detrazione è pari al loro esatto ammontare;
– ove, infine, dette erogazioni non siano state effettivamente corrisposte, non può esservi alcuna detrazione.
5.2 Autoliquidazione 1997/1998.
È utile rammentare che la procedura automatica dell’autoliquidazione non ha subito alcuna modificazione. All’atto della compilazione del Modulo 10 – SM, dunque, le imprese avranno indicato direttamente le imposte delle retribuzioni complessive del 1997 al netto delle eventuali erogazioni “di risultato” corrisposte nel citato periodo 27 marzo – 31 dicembre 1997 entro il limite massimo 1/100 delle retribuzioni complessive “lorde” corrisposte.
6. Disciplina di esenzione per l’anno 1996
(D.L. n. 499/1996: Art. 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, Legge n. 608/1996: art. 1, comma 6). Autoliquidazione 1996/1997.
Per tale disciplina vale quanto sopra illustrato, con le seguenti differenze:
– i premi di risultato devono essere stati corrisposti per il periodo 30 marzo – 24 novembre 1996;
– i contratti stipulati entro il 30 settembre 1996 devono essere stati depositati presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione entro il 31 ottobre 1996: i contratti stipulati dall’1 ottobre 1996 devono essere stati depositati presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro della Massima Occupazione entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione. È sottinteso che questi termini valgono per i contratti con clausola in merito ad erogazioni di risultato nel detto periodo del 1996.
7. Istruzioni ai funzionari di vigilanza.
Si ritiene utile esporre specifiche istruzioni ai funzionari di vigilanza, relative alle autoliquidazioni 1996/1997 e 1997/1998. Al fine di verificare se le retribuzioni denunciate per il 1996 e 1997 sono quelle effettivamente imponibili, gli ispettori dovranno dapprima esaminare tutte le disposizioni della contrattazione collettiva (anche nazionale) che prevedono eventuali erogazioni di risultato nel 1996 o 1997.
Si premette che il termine più ricorrente usato nei contratti collettivi per indicare le erogazioni ex lege n. 135/1997 o ex D.L. n. 499/1996 – ovvero il più volte citato “Premio di risultato” – può, in certi casi, riguardare somme non aventi esattamente i requisiti illustrati nel paragrafo 2.1. In ordine, poi, al requisito più rilevante, l’art. 2, comma 1, dispone la correlazione del premio dell’andamento economico dell’impresa” ed ai “suoi risultati”. Ne deriva che i contratti ed accordi collettivi di secondo livello devono prevedere, espressamente e chiaramente, la commisurazione del “premio” ed elementi indicatori della produttività dell’intera azienda, e non dei singoli settori o dipendenti (ed esempio: fatturato complessivo, livelli di produttività complessiva, ecc. …). Se, quindi, le clausole dei contratti prevedono un “premio” commisurato totalmente a parametri comunque attinenti ai singoli dipendenti o settori dell’azienda, la disciplina delle decontribuzione è inapplicabile (ad. esempio: fatturato “pro capite”, rendimento dei lavoratori, presenze/assenze, misure individuali di igiene e sicurezza, ecc. …). Se, invece, tali clausole prevedono un “premio” commisurato sia a parametri relativi a lavoratori o settori dell’azienda, sia a parametri relativi all’azienda complessiva, la decontribuzione è applicabile solo alla percentuale o parte del “premio” riferita alla produttività dell’intera impresa.
Al riguardo, si espone un possibile esempio. Il contratto prevede un “premio” complessivo di importo X di cui l’80% verrà erogato a ciascun lavoratore se il fatturato, annuo dell’impresa raggiungerà un determinato livello, ed il 20% verrà erogato se il dipendente rispetterà determinate misure di igiene e sicurezza. Se, dunque, quel livello verrà effettivamente raggiunto, la decontribuzione è riferibile solo all’80% dell’importo X, a prescindere dall’eventuale erogazione anche del residuo 20%. Se, al contrario, quel livello non verra raggiunto, la decontribuzione è inapplicabile. Da quanto sopra consegue che l’ispettore deve verificare il raggiungimento, o meno, del risultato economico aziendale previsto dal contratto. È, quindi, interesse dell’azienda esibire tutta la documentazione relativa a tale risultato, dalla quale emerga che gli importi di “premio” erogati – e “decontributi” – corrispondano effettivamente a quelli dovuti ai sensi del contratto (ad esempio: fatture, registri, merci, registro IVA vendite, ecc….).
Infatti, le eventuali erogazioni eccedenti quelle dovute, ovvero a titolo di liberalità, sono diverse dai “premi di risultato”, anche se collegate all’andamento aziendale. I concetti suindicati sono riassunti negli esempi illustrati nella Tabella (all. n. 2), relativa all’ autoliquidazione 1997/1998, ma sostanzialmente valida anche per quella 1996/1997. Al riguardo, ciascuna esemplificazione è inerente, nell’ordine, alle retribuzioni previste e dovute ai sensi della contrattazione collettiva, al risultato aziendale effettivamente raggiunto (o meno), alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 1997, alle retribuzioni dichiarate sul Modulo 10 – SM ed, infine, alle eventuali retribuzioni omesse al 21 febbraio 1998. I numeri contrassegnati con 2 asterischi corrispondono ad erogazioni liberali imponibili, poichè è stato ipotizzato il loro collegamento al rendimento dei lavoratori e all’andamento aziendale. I numeri tra parentesi corrispondono a decontribuzioni entro il limite di 1/100 (quelle conformi alle previsioni di legge sono sole nelle lettere A e ??).
In particolare, la lettere A indica l’esempio base. Il contratto di secondo livello prevede retribuzioni pari a 1.000, di cui 10 saranno erogate nel periodo 27 marzo – 31 dicembre 1997 se l’azienda raggiungerà il risultato X. Tale risultato è raggiunto. Le retribuzioni complessive corrisposte nel 1997 rispecchiano quelle previste e dovute secondo il contratto. La decontribuzione è conforme alla legge (1.000 – 10) e le retribuzioni effettivamente imponibili sono pari a 990. La lettera B indica un esempio relativo al mancato raggiungimento del risultato aziendale. Le retribuzioni corrisposte e dovute nel 1997 sono, quindi, solo pari a 990 e la decontribuzione non è applicata. La lettera C indica un esempio relativo alla corresponsione di “premi di risultato” dovuti (pari a 5) e di erogazioni non dovute (pari a 5). La decontribuzione è conforme alla legge, poichè sono esclusi i soli “premi di risultato” (1.000 – 5). La lettera D indica un esempio analogo al precedente, con la differenza di una decontribuzione parzialmente illegittima (1.000 – 10). La lettera E indica l’esempio relativo alla mancata corresponsione di “premi di risultato” dovuti (10). Le retribuzioni omesse, quindi, coincidono con i medesimi. La lettera F indica l’esempio relativo a “premi di risultato” corrisposti e dovuti (10) nonchè a retribuzioni corrisposte in misura inferiore a quella dovuta (980 invece di 990). Le retribuzioni non pagate (10) invalidano la successiva decontribuzione (990 – 1/100 di 990). La lettera G indica un esempio diverso rispetto ai precedenti, poichè il contratto non prevede veri “premi di risultato”, ma altri tipi di erogazioni (ad esempio, correlate alla produttività di ciascun lavoratore). Tra le retribuzioni corrisposte e dovute vi sono anche tali erogazioni (ad esempio, pari a 10), ma ciò è irrilevante. Infatti la decontribuzione applicata è illegittima (990 – 1/100 di 990). La lettera H indica un esempio analogo al precedente, con la differenza che sono, altresì, corrisposte erogazioni liberali (10). La decontribuzione è comunque illegittima (1.000 – 10). Infine, le lettere I ed L indicano esempi relativi al mancato raggiungimento del risultato aziendale. Nonostante ciò, sono corrisposte erogazioni liberali che risultano collegate al rendimento dei lavoratori e all’andamento aziendale ????????
Si fa riserva di rilasciare ulteriori istruzioni per l’autoliquidazione 1998/1999 se il decreto interministeriale citato in promessa disporrà un successivo incremento del limite dell’esenzione.