Circolare n. 19 del 2004 | ADLABOR
CIRCOLARE N. 19-2004
Roma, 26Febbraio 2004
Prot. N. 180 FS/amr
- ALLE ASSOCIAZINI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI
- ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
- E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI
OGGETTO: Riforma Biagi – Contratto di inserimento – Artt.54-60 D. Lgs.n.276/2003 – Accordo interconfederale 11 febbraio 2004
L’Art. 86 D. Lgs.n.276/2003 ha previsto la possibilità di affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della messa a regime della Riforma Biagi.
Dopo il primo accordo interconfederale sul regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro stipulato il 13 novembre 2003 (vedi CIRCOLARE FIPE N.79-2003), le Parti Sociali hanno sottoscritto un nuovo accordo l’11 febbraio 2004 per consentire una fase transitoria di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento.
Ciò significa che fin dalla data di stipula dell’accordo (11 febbraio 2004) in oggetto è possibile da parte delle aziende assumere con tale tipologia contrattuale secondo le modalità appresso indicate.
Soggetti interessati:
1. soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
2. disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
(intendendosi per tali coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi)
3. lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
4. lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
5. donne di qualsiasi età residenti in una area geografia in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
6. persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Il contratto deve contenere i seguenti elementi :
- la durata (da un minimo di 9 mesi fino ad un massimo di 18 mesi, 36 mesi se portatori di handicap) – Non sono computati nei periodi il servizio militare o civile ed i periodi di astensione per maternità – Il contratto non è rinnovabile con lo stesso datore di lavoro ma eventualmente prorogato entro i limiti massimi già indicati.
- l’eventuale periodo di prova
- l’orario di lavoro
- la categoria di inquadramento del lavoratore (che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria di riferimento)
- Il progetto individuale di inserimento
Il Progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve contenere:
- la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
- la durata ( è prevista una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ed un addestramento specifico “congruo”)
- le modalità della formazione (la formazione teorica sarà ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica da farsi necessariamente nella fase iniziale del rapporto e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed una “congrua” formazione specifica effettuata anche attraverso l’e-learning)
La durata del progetto può essere inferiore alla massima prevista nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il contesto lavorativo.
La registrazione delle competenze, in attesa della definizione del libretto formativo, verrà effettuata direttamente dal datore di lavoro.
Normativa
Il lavoratore con contratto di inserimento o reinserimento ha diritto ad utilizzare i servizi aziendali (quali mensa e trasporti) o a percepire le relative indennità sostitutive, nonchè tutte le maggiorazioni previste dal CCNL(notturno, festivo, ecc).
Nel caso di trasformazione del contratto i inserimento in contratto a tempo indeterminato il periodo trascorso in inserimento è computato nell’anzianità di servizio a tutti i fini contrattuali o di legge con esclusione degli scatti di anzianità.
Si ricorda che, per quanto compatibile e salvo diversa previsione dei CCNL, si applica a questa tipologia contrattuale la disciplina del D. Lgs.n.368/2001 sui contratti a termine.
Incentivi
In attesa che venga attuata la riforma del sistema degli incentivi all’occupazione per questa tipologia di contratti è prevista l’applicazione della disciplina vigente in materia di contratti di formazione con esclusione, fra i soggetti beneficiari, dei soggetti di età compresa fra i 18 ed i 29 anni.
Riepiloghiamo il sistema degli incentivi economici:
riduzione del 25%, per le imprese localizzate nel Centro Nord;
riduzione del 40%, per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti insediate in zone diverse dal mezzogiorno;
contributi fissi per gli apprendisti per le imprese operanti nel Mezzogiorno;
contributi fissi per gli apprendisti per le imprese operanti nel Centro Nord in circoscrizioni con tasso di disoccupazione superiore alla media da stabilirsi con decreto ministeriale;
Si ricorda che a seguito della decisione della Commissione europea in tema di aiuti alle imprese concessi dallo Stato Italiano per interventi a favore dell’occupazione (la decisione della Commissione Europea fu impugnata dal Governo italiano presso la Corte Europea di Giustizia che, con sentenza del 7 marzo 2002, ha dato torto al nostro Esecutivo) il sistema degli sgravi contributivi previsti per i contratti di formazione e lavoro aveva subito un ridimensionamento.
L’orientamento (si veda Circolare INPS n.85 del 9 aprile 2001 e circolari n.25389/2000 e n.26989/2000 del Ministero del Lavoro) è stato quello di considerare:
- sempre legittimo lo sgravio del 25% (entro questa percentuale l’incentivo non è considerato aiuto di Stato).
- Eventuali percentuali superiori ammesse solo con riguardo a soggetti “svantaggiati” per età o situazione (giovani fino a 25 anni elevabili a 29 se laureati, soggetti disoccupati da almeno un anno entro i 32 anni non compiuti)I
- In mancanza dei requisiti soggettivi (anno di nascita e titolo di studio) o oggettivi (disoccupazione) riconoscimento dello sgravio solo in caso di trasformazione del contratto di formazione a tempo indeterminato e realizzazione di un incremento netto di occupazione in riferimento alla media degli occupati dei 6 mesi precedenti.
- Come ultima ipotesi, al di fuori delle condizioni previste (età, titolo di studio, disoccupazione, incremento occupazionale) riconoscimento di benefici contributivi entro la misura massima di 100.000 Euro nel corso di un triennio per ciascuna impresa (cd “de minimis”), misura entro la quale il beneficio non è considerato aiuto di Stato.
Un altro incentivo di natura normativa è la possibilità che il livello di inquadramento del lavoratore sia inferiore al massimo di due livelli rispetto a quello previsto nel progetto di inserimento/reinserimento (ad es. per una figura di 5° livelloCCNLTurismo l’inquadramento all’atto dell’assunzione può essere al 6° livello).
Si allega a titolo esemplificativo un esempio di Progetto di inserimento.
Certi di aver chiarito sufficientemente la problematica, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Edi Sommariva |
IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Guido Garavell |
accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento
Accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento
Addì 11febbraio2004
Tra
CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, ABI, CONFSERVIZI, COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA
e
CGIL,CISL,UIL,UGL
Premessoche:
con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l’istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal D. Lgs. n. 276/03, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli;
il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall’odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;
con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore;
le parti in epigrafe – nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti – convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia;
con le finalità ed alle condizioni descritte si conviene sulle seguenti modalità
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’Art. 54, comma 1, delD. Lgs.n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’Art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’Art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
·la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5);
·l’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7);
·l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
·fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
4.Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
5. Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento
6. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Le parti in epigrafe definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire, come legislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell’attuazione dell’Art. 2, lett. i) in tema di “libretto formativo del cittadino”.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato Art. 2, lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Le parti, infine, si riservano di verificare, nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di reinserimento
7. Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:
• l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento;
• un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta giorni.
8. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonchè di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
9. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo.
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Roma, 11 febbraio 2004
Si trasmette l’allegato accordo interconfederale con il quale le parti sottoscrittrici hanno provveduto a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal D. Lgs. n. 276/03.
In quest’ambito ed in attesa della riforma degli incentivi all’occupazione di cui alle iniziative legislative in atto, le parti, considerata la transitorietà del regime di agevolazioni previsto per i contratti di inserimento/reinserimento, convengono di prospettare congiuntamente al Governo l’opportunità di destinare specifiche misure di incentivazione per le assunzioni con contratti di inserimento/reinserimento, con particolare riguardo alle prospettive della occupazione delle donne.
Convengono altresì di proporre congiuntamente al Governo ulteriori misure di incentivazione finalizzate al mantenimento in servizio dei lavoratori assunti con detti contratti.
Con osservanza
Progetto di inserimento/reinserimento lavorativo
Tra il datore di lavoro _______________________CF o Partita IVA ________________ sito in _______________________________ Via __________________________,__ tel. ________________ e-mail _________________________
e il/la Sig./Sig.ra ____________________________CF _____________________ nata a ______________________ il _____________e residente a ____________________ via ______________________,___ (di seguito il lavoratore/la lavoratrice)
viene definito il seguente progetto di inserimento/reinserimento lavorativo.
Premesse
- il/la lavoratore/trice:
è in possesso dei seguenti titoli di studio o professionali :
__________________________________________________________________________________________
ha svolto le seguenti attività lavorative_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Si definisce il seguente progetto di inserimento/reinserimento1 lavorativo avente la finalità di garantire l’adeguamento delle competenze professionali del/la lavoratore/trice al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Durata [1] _____________________
· Periodo di prova [2] ____________________
· Orario di lavoro a tempo pieno/a tempo parziale [3]
· Livello di inquadramento iniziale [4] ________________
· Livello finale di inquadramento ________
· Mansioni da svolgere alla fine del progetto di inserimento ______________________________
_____________________________________________________________________________________________
· Luogo di svolgimento della prestazione _____________________________________________
· Formazione teorica non inferiore a 16 ore per l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica (da impartire nella fase iniziale del rapporto di lavoro) e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.
Il periodo iniziale di lavoro sarà utilizzato anche per la conoscenza della struttura organizzativa dell’azienda.
È inoltre prevista una ulteriore formazione per impartire nozioni teoriche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni sui seguenti temi ___________________________________________
________________________________________________________________________________
La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore/trice.
La formazione e l’addestramento sarà realizzato sotto la guida di__________________.
· Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro viene disciplinato come segue: [5]
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo non inferiore a 70 giorni[6]
· Il lavoratore/trice ha diritto ad usufruire durante il contratto di eventuali servizi aziendali in essere o a godere delle alternative indennità sostitutive.
· Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti ed eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata, ai sensi dell’Art. 57, comma 3, del D.L.vo n. 276/2003[7].
Il presente progetto è stato definito in base a quanto previsto dal D.L.vo n.276/2003 e dall’accordo interconfederale dell’11-2-2004 e non sostituisce la lettera di assunzione che dovrà essere comunque consegnata al/alla lavoratore/trice nei termini previsti dalla vigente legislazione.
Il datore di lavoroIl lavoratore/La lavoratrice
________________________ _____________________________
[1]da 9 a 18 mesi, 36 mesi per isoggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico. Si ricorda che al termine del contratto, nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto, ai sensi dell’Art. 57, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003, degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonchè dei periodi di astensione per maternità o delle altre ipotesi, eventualmente previste dalCCNLapplicato.
[2]così come previsto dalCCNLapplicato per il livello di ingresso attribuito al lavoratore.
[3] nel rispetto della previsione del CCNL.
[4] non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
[5] tutti i periodi sono rapportati a contratti della durata di 18 mesi; in caso di durata inferiore è possibile il riproporzionamento.
[6] per quel che concerne il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro e la conservazione del posto, occorre far riferimento alla disciplina fissata negli accordi sui contratti di formazione e lavoro o, in difetto, agli accordi collettivi aziendali.
[7] L’accordo interconfederale stabilisce che nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo.