Circolare Inps 13 Marzo 2006 n. 41 | ADLABOR
Circolare 13.03.2006, n. 41
Occupazione – mercato del lavoro –D. Lgs.n. 276/2003 (riforma Biagi) – nuove tipologie contrattuali – prestazioni a sostegno del reddito – effetti
Sistema lavoro: 3.3 – 3.10 – 5.11 – 9.1 – 9.9 – 9.10 – 12.1
Oggetto: Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Effetti sulle prestazioni a sostegno del reddito nelle nuove forme di rapporto di lavoro.
Sommario: Implicazioni in ordine alle prestazioni a sostegno del reddito nelle diverse figure di lavoro introdotte dalla c.d. riforma Biagi.
I. Contratti di lavoro subordinato
1. Somministrazione di lavoro
2. Appalto
3. Distacco
4. lavoro intermittente
5. lavoro ripartito
6. lavoro a tempo parziale
7. Apprendistato
8. Contratto di inserimento
II. Contratti di lavoro autonomo
9. lavoro a progetto
10. lavoro occasionale
11. lavoro accessorio
Il Decreto Legislativo 10.9.2003, n. 276 come modificato dal Decreto Legislativo 6.10.2004, n. 251 recante l’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14.2.2003 n. 30 ha previsto l’introduzione di nuove forme di contratto di lavoro e una diversa disciplina di alcune già esistenti.
Nel rimandare, per quanto riguarda la descrizione delle singole tipologie contrattuali, alla circolare n. 18 dell’1.2.2005, contenente le istruzioni di carattere generale relativamente alle prestazioni pensionistiche, si forniscono chiarimenti circa le implicazioni che detta normativa produce in merito alle diverse prestazioni a sostegno del reddito in ciascuna forma di rapporto di lavoro.
II. Contratti di lavoro autonomo
9 – lavoro a progetto (artt. 61-69)
Il decreto delegato stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione.
9-1 Trattamenti di famiglia
Poichè il lavoro a progetto è una modalità di svolgimento delle attività per le quali l’Art. 2 comma 26 della legge 8.8.1995, n. 335, prevede l’obbligo di iscrizione presso l’apposita Gestione separata, è applicabile la medesima disciplina prevista per tali lavoratori: in particolare, continua a trovare applicazione il D.M. 4.4.2002 che ha fornito i criteri attuativi dell’Art. 80 comma 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Quest’ultima disposizione, nell’interpretare il comma 16 dell’Art. 59 della legge 449/97, ha stabilito che l’estensione dell’assegno per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla Gestione di cui all’Art. 2 sopracitato deve avvenire nelle forme e nelle modalità previste per il lavoro dipendente.
Si applicano, pertanto, per tale categoria di lavoratori le circolari n. 47 dell’1.3.1999, n. 138 del 29.7.2002, n. 193 del 16.12.2003 e n. 25 del 16.2.2006 relative ai lavoratori iscritti alle Gestione separata.
9-2 Indennità di maternità e di malattia
Circa la disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori a progetto, resta ferma la normativa vigente per i collaboratori coordinati e continuativi, sia per la tutela riguardante la maternità (D.M. del 4.4.2002, in attuazione dell’Art. 80 comma 12, L. n. 388/2000), sia per quella riguardante la malattia in caso di degenza ospedaliera (D.M. 12.1.2001, recante “Criteri per la corresponsione dell’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla Gestione separata di cui all’Art. 2, c. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335).
9-3 Indennità di disoccupazione
Si applica anche per le prestazioni di disoccupazione la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (si veda il “Manuale dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali”, inviato con messaggio n. 852 del 13.11.2002″, e precisamente il punto 8 – “Lavoratori esclusi dal beneficio”).
Si confermano anche le istruzioni impartite con messaggio n. 125 del 23.1.2001 per ciò che riguarda l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
La presenza di iscrizione del lavoratore alla “Gestione Separata” di cui all’articolo 2 comma 26, della legge n. 335/1995, non è ostativa al diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, fermo restando il principio che le giornate di attività non concorrono a formare il diritto, la durata e la misura della stessa.
Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa occorre una autocertificazione dell’Assicurato e l’attestazione del Committente relativa alla durata del contratto stesso.
Il periodo di collaborazione a progetto, coincidente con un rapporto di lavoro subordinato, non deve essere preso in considerazione per il diritto, la misura e la durata dell’indennità.
9-4 Integrazioni salariali
I collaboratori coordinati e continuativi a progetto, in quanto non “subordinati”, sono esclusi dalla normativa delle integrazioni salariali.
Scuola Dalle notizie di stampa sembra che il Ministero del Lavoro stia predisponendo una circolare destinata a combattere l’uso improprio e illegittimo del lavoro a progetto. Tra i principali “imputati” i gestori delle scuole private. Da anni la FLC CGIL denuncia la presenza di lavoro irregolare, nero e sottopagato nel settore.
26/04/2006
Ora anche Maroni si accorge che dietro al lavoro a progetto si nasconde il lavoro irregolare
Nei giorni scorsi la stampa nazionale ha annunciato che il Ministero del lavoro sta predisponendo una circolare mediante la quale verrebbero fissati i criteri per controllare il corretto utilizzo in azienda dei contratti a progetto attraverso una capillare azione ispettiva.
A circa tre anni dall’entrata del D.Lgs 276/03, attuativo della legge 30/2003, solo ora il Ministero del lavoro sembra accorgersi che le novità legislative introdotte, con particolare riguardo al lavoro a progetto, hanno “distorto” il mercato del lavoro, hanno alimentato il lavoro irregolare e hanno avviato profondi processi di precarizzazione a danno del lavoro stabile e dipendente, soprattutto in quei settori produttivi, terziario e servizi, più deboli ed esposti al ricatto occupazionale.
Ora, per salvare almeno la faccia davanti ad un clamoroso fallimento, il Ministero del lavoro cerca di correggere il tiro e di precisare l’ambito di applicazione del lavoro a progetto al fine di combatterne l’uso improprio e illegittimo.
Davanti ai dati lo stesso Ministero si è dovuto render conto che la disciplina legislativa del lavoro a progetto è fumosa, carente e vaga tanto da consentire letture, interpretazioni e applicazioni distorte e incoerenti. Indirettamente viene ammesso che il giudizio dato dalla CGIL alle disposizioni della 30 era ed è corretto: il lavoro a progetto e le altre norme sul mercato del lavoro introdotte da Maroni, anzichè far emergere il lavoro sommerso, hanno ampliato il ricorso da parte delle imprese al lavoro irregolare a danno del lavoro stabile e a tempo indeterminato, generando in alcune realtà produttive vere e proprie forme di dumping contrattuale.
Secondo una recente rilevazione dell’Istat sono circa 400 mila i rapporti di lavoro impropri e quindi da controllare. Tra i settori finiti nel mirino dell’azione ispettiva del Ministero del lavoro ci sono le scuole meramente private e private paritarie che sono tenute al rispetto del contratto di lavoro nazionale di riferimento. Come è noto al personale docente, ata e direttivo in servizio nelle scuole private di ogni ordine e grado, curriculari e non curriculari, si applicano i tre CCNL di settore. Alle scuole religiose si applica il CCNL Agidae, alle scuole laiche si applica il CCNL Aninsei e alle scuole materne di ispirazione cristiana si applica il CCNL Fism.
Nonostante ciò, la presenza di lavoro irregolare, nero e sottopagato è massiccia e consistente anche nell’area delle scuole paritarie. Qui sebbene la legge di parità (Legge. N. 62/2000) obblighi gli enti gestori ad applicare al personale i CCNL di settore e a ricorrere, per un massimo del 25% delle ore di docenza, a prestazioni d’opera e prestazioni volontarie per attività aggiuntive e non curriculari, la diffusione del lavoro a progetto e delle altre forme di precarizzazione è notevolmente in crescita.
Da anni la FLC CGIL denuncia questo stato di cose che di fatto ha avviato un diffuso e pericoloso fenomeno di dumping contrattuale anche per via della presenza di contratti e accordi di sottotutela.
Nonostante che la stessa Cassazione, con sentenza n. 5508 del 18 marzo 2005 avesse chiarito che l’attività di insegnamento ordinario e curriculare in una scuola privata non può che essere di natura subordinata, i soliti enti gestori, grazie alle tolleranze del MIUR, hanno continuato, impunemente, a fare ricorso massiccio al lavoro a progetto soprattutto nell’area della docenza. In molte realtà gli istituti di istruzione utilizzano totalmente personale docente con contratti a progetto e altre forme irregolari di rapporto di lavoro.
Addirittura un’associazione padronale, la FILINS, grazie alla copertura sindacale di UGL e CISAL, teorizza che a tutto il personale docente in servizio nelle scuole paritarie e private il contratto a progetto è pienamente legittimo e applicabile, indipendentemente dall’attività di insegnamento svolta e dalle quote previste dalla legge di parità, tanto da dare a quell’accordo l’attribuzione di contratto collettivo, in barba al D.Lgs 276/03 e ai pronunciamenti della magistratura.
La circolare, se confermata nella emananda versione ufficiale, stabilisce che il ricorso al lavoro a progetto da parte delle imprese, comprese quelle che svolgono attività scolastica, è ammissibile solo per quelle attività non ripetitive e non predeterminate nel tempo e che non possono coincidere con l’oggetto dell’attività dell’impresa.
In particolare per quanto riguarda la scuola privata paritaria, gli ispettori del lavoro “dovranno controllare che le collaborazioni siano riferite solo a discipline non curriculari. Per le materie del curriculum obbligatorio devono essere, invece, instaurati rapporti di lavoro subordinato”.
Altro elemento da verificare, nell’azione ispettiva, è la forma scritta del contratto di lavoro, recita la circolare che sarà inviata nei prossimi giorni agli ispettori, e la definizione delle prestazioni e il suo compenso: ” un collaboratore deve essere pagato per il risultato del progetto e non in base alla durata della prestazione”.
Se i contenuti riportati dalla stampa dovessero essere confermati dal testo definitivo dell’ordinanza, in linea teorica potremmo ritenerci parzialmente soddisfatti; in pratica, invece, si tratterrà di vigilare e verificare se l’azione ispettiva promossa dal Ministero del Lavoro sarà più o meno coerente con gli obiettivi indicati e portata avanti fino in fondo.
Rimangono due nodi da sciogliere da parte del Ministero del Lavoro per fare definitiva chiarezza sulla natura dei rapporti di lavoro nella scuola non statale così come annunciato.
In primo luogo. Il Ministero del lavoro deve intervenire nei confronti del MIUR e imporre a questi la rimozione di quelle disposizioni, a maglie larghe e tolleranti, introdotte con la menzionata circolare chiedendo il ripristino dei vincoli in materia imposti dalla legge di parità.
In secondo luogo. Il Ministero del Lavoro, con atto proprio, deve dichiarare, in maniera coerente e incontrovertibile con quanto dettato dalla circolare, che l’accordo Filins sui co.co.pro. non può essere considerato alle stregua di unCCNLe che pertanto è applicabile, se compatibile con il D.Lgs 276/03, solo ed esclusivamente per le attività di insegnamento non ripetitive e non predeterminate nel tempo, ossia solo per quelle attività non curriculari avente carattere straordinario. Visto che quell’accordo è stato depositato presso il Ministero del Lavoro, l’Amministrazione, in coerenza con la circolare, potrebbe esprimere un suo autorevole e auspicabile giudizio sulla sua sfera di applicazione.
Roma, 26 aprile 2006