Circolare n. 9/2004 | ADLABOR
Circolare Assolombarda
INPS – Circ. n.9/2004 – Lavoro a progetto – Contribuzione dei lavoratori occasionali e dei venditori a domicilio
Il lavoro a progetto
L’INPS, con Circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, esamina i riflessi sulla materia previdenziale della nuova disciplina civilistica delle collaborazioni coordinate e continuative prevista dall’Art. 61 e seguenti delD. Lgs.n. 276/03 (lavoro a progetto). Inoltre fornisce le prime indicazioni circa le disposizioni di carattere contributivo dettate dall’Art. 44 della Legge 24 novembre 2003, n.326, con riferimento al lavoro autonomo occasionale e ai lavoratori a domicilio.
L’Istituto riprende i contenuti della circolare del Ministero del Lavoro n.1/2004, peraltro precisando meglio alcuni punti rilevanti della normativa. In particolare afferma espressamente che le prestazioni occasionali (quelle cioè indicate al secondo comma dell’Art. 61) di durata inferiore a 30 giorni e con compenso non superiore a 5.000 euro annui, in riferimento allo stesso committente, sono escluse dal progetto, ma sono comunque soggette alla contribuzione alla gestione separata INPS, “sempre che sia configurabile un rapporto di collaborazione coordinata di cui all’Art. 50 (fino al 31.12.2003: Art. 47), comma 1, lett.c-bis del T.U.I.R. e non ci si trovi in presenza di un rapporto di lavoro autonomo”.
In altri termini vi è obbligo contributivo solo se la prestazione ha le caratteristiche individuate dalla nozione di “collaborazione coordinata e continuativa” contenuta nella normativa fiscale e previdenziale. Tale nozione infatti continua ad essere valida, anche se integrata con i requisiti ai quali l’Art. 61, 1° comma, subordina la configurabilità giuridica del rapporto di collaborazione.
Il lavoro autonomo occasionale e i venditori a domicilio
La seconda parte della circolare INPS è dedicata a una prima e parziale illustrazione della nuova disciplina contributiva del lavoro autonomo occasionale e di quello svolto dagli incaricati alle vendite a domicilio, dettata dall’Art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge n. 326/03. Esso stabilisce che, dal 1° gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla gestione separata INPS se il reddito annuo derivante da queste attività superi i 5.000 euro.
In merito alla prima categoria di soggetti, l’INPS specifica che sono tenuti alla contribuzione i lavoratori percettori di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, quando il reddito superi il suddetto importo e a prescindere dal numero dei committenti. La nuova norma comporta diversi problemi, soprattutto sotto il profilo degli adempimenti dei committenti che, in caso di superamento del suddetto importo, si troverebbero sottoposti ad un prelievo contributivo inaspettato in quanto dipendente esclusivamente dalla pluralità di attività del lavoratore autonomo.
Anche l’INPS si è reso conto delle difficoltà create dalla disposizione e pertanto ha chiesto al Ministero del Lavoro un parere in merito alla possibilità o meno di fare riferimento anche per i soggetti in questione alle modalità e ai termini di versamento previsti per i lavoratori autonomi già iscritti alla gestione separata (cioè i professionisti), che sono per legge responsabili dell’intero pagamento dei contributi.
Nel frattempo, proprio per evitare le suddette conseguenze inique, Confindustria è intervenuta affinchè anche ai lavoratori autonomi occasionali si applichi il sistema previsto dalla normativa vigente per i professionisti che già contribuiscono alla gestione separata. L’equiparazione tra le due categorie di soggetti, ai fini del sistema di contribuzione, trova fondamento anche nella sostanziale uniformità della tipologia dell’attività svolta. Infatti, l’attività degli “occasionali” rientra, per il suo carattere di autonomia rispetto al committente, in quella più ampia dei “professionisti”, dai quali peraltro si distingue per l’occasionalità. La sola disposizione che non andrebbe applicata, sempre al fine di non accollare sui committenti oneri non previsti, è quella relativa alla facoltà del professionista di esercitare la cosiddetta “rivalsa”, pari al 4% dell’importo del reddito, nei confronti del committente: facoltà che il lavoratore autonomo occasionale dovrebbe quindi rinunciare ad esercitare. Sulle soluzioni che verranno adottate si fa riserva di comunicazioni non appena possibile.
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Per comodità di consultazione si riportano i testi dell’Art. 61, 1° e 2° comma D.lgs n. 276/03, e dell’Art. 44, 2° comma, Legge n. 326/03:
Art. 61 Decreto Legislativo n. 276/03
Definizione e campo di applicazione
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- Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piè progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa.
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- Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
- Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente D. Lgs., nonchè i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonchè coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Art. 44 Legge n. 326/03
Disposizioni varie in materia previdenziale
(omissis)… A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata……. (omissis)