Assunzione di personale a tempo determinato – Limiti quantitativi deroghe e sanzioni | ADLABOR

L’art 23, co. 1, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81 prevede che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (anche aziendali) non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’azienda al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento del decimale all’unità superiore ove esso sia eguale o superiore a 0,5.

La legge n. 96/2018 ha modificato l’art. 31, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015, specificando che, qualora il datore abbia in corso sia ordinari rapporti di lavoro a termine sia lavoratori in somministrazione a tempo determinato, il numero di lavoratori assunti con contratto a termine e con contratto di somministrazione a termine non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione di tali contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore ove esso sia eguale o superiore a 0,5.

Esistono alcune deroghe al limite di cui sopra, ed in particolare il limite non si applica:

  1. per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, per i quali è comunque sempre possibile stipulare 1 contratto di lavoro a termine;
  2. nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi;
  3. per le start-up innovative di cui all’art. 25, co. 2 e 3, del D.L. n. 179/20121, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società o per il più limitato periodo previsto dall’art. 25, co. 32, per le società già costituite;
  4. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art.21, co. 2 D.lgs. 81/2015 stabilite nell’apposito Decreto Ministeriale (D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525) e per quelle previste dai contratti collettivi;
  5. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici, televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive (art. 1, D.Lgs. 7.12.2017, n. 202);
  6. per sostituzione di lavoratori assenti (art. 23, co. 2 lett. e), D.Lgs. 15.6.2015, n. 81);
  7. per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni (art. 23, co. 2 lett. f), D.Lgs. 15.6.2015, n. 81);
  8. per contratti stipulati tra università pubbliche o private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al D.Lgs. 29.6.1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono (art. 23, co. 2, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).

In caso di violazione dei limiti quantitativi di cui sopra, non è prevista la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, tuttavia per ciascun lavoratore che superi la soglia del 20% si applica una sanzione amministrativa (art. 23, co. 4, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81) di importo pari:

  • al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a 1;
  • al 50% cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a 1.

 

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1 E’ considerata “start-up innovativa” ai sensi dell’art. 25 D.l. 179/2012 La società che rispetti le seguenti caratteristiche: “[ a) abrogato ]; b) è costituita da non più di sessanta mesi; c) è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;  d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 22 ottobre 2004, n. 270; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.”

2 Art. 25 co. 3 D.L. n. 179/2012 “Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se [entro 60 giorni dalla stessa data] depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.”

 

 

 


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