Lavoro a tempo determinato – Momento della sottoscrizione dell’accordo | ADLABOR

Quando deve essere firmata la lettera di assunzione a termine ?

L’articolo 19 comma 4 decreto legislativo 81 / 2015 , che ha riprodotto la precedente disciplina, prevede che , nell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, l’apposizione del termine  sia priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. La dizione legislativa potrebbe dare adito ad un’interpretazione lata secondo la quale l’apposizione del termine possa essere effettuata nei cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. Il tribunale di Roma è intervenuto su tale disposizione chiarendo che, in ogni caso, la clausola appositiva del termine presuppone l’avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del lavoratore in un momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto. È quindi necessario che il lavoratore conosca e accetti, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, il fatto che il suo contratto di lavoro è a tempo determinato. Pertanto l’apposizione del termine sulla lettera di assunzione dovrà risultare esplicitamente ed essere accettata altrettanto esplicitamente (con la sottoscrizione della lettera per accettazione) dal lavoratore prima dell’inizio della prestazione. Risulta quindi, in un certo senso, fuorviante la facoltà concessa dalla norma sopra richiamata di consegnare al lavoratore copia dell’atto scritto con l’apposizione del termine entro cinque giorni dall’inizio della prestazione poiché comunque l’accettazione del termine al rapporto di lavoro deve essere ottenuta e provata (ad sustantiam) prima dell’inizio del rapporto. E usualmente la lettera di assunzione, in questo caso con rapporto a tempo determinato, viene consegnata al lavoratore al più tardi al momento in cui entra per la prima volta in azienda e non ha ancora cominciato a lavorare. L’ipotesi prevista dalla legge , di consegna dell’atto scritto entro cinque giorni, appare del tutto residuale e può essere utile solo ove, per ragioni burocratiche, non si riesce a dare al lavoratore copia della lettera contestualmente all’inizio della prestazione ma sarà comunque indispensabile averne una copia sottoscritta dal lavoratore antecedentemente all’inizio della prestazione.


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