Nota Ministero del Lavoro 12 luglio 2004 | ADLABOR
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione V
Roma, 12 luglio 2004
Prot. 15/0006095/14.01.04.07
Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma
Codesta Federazione ha chiesto di conoscere l’avviso dello scrivente in ordine alla possibilità di riconoscere immediata applicabilità alle previsioni dell’articolo 37, comma 1 del D. Lgs. 276/2003 in materia di lavoro intermittente, a prescindere dalla contrattazione collettiva ovvero dall’eventuale decreto ministeriale. Al riguardo si osserva quanto segue.
La individuazione dei casi di ricorso al lavoro intermittente è largamente rimessa all’autonomia collettiva, ovvero al decreto ministeriale, giusto quanto disposto dall’Art. 34, comma 1 e dall’Art. 40 del D. Lgs. 276/03.
Al di fuori di questa previsione di carattere generale si pongono due ipotesi di immediata applicabilità dell’istituto chiaramente desumibili dal dettato legislativo.
Si tratta in primo luogo delle ipotesi soggettive di cui all’Art. 34, comma 2: “…soggetti con meno di 25 anni in stato di disoccupazione (…) lavoratori con più di 45 anni espulsi dal ciclo produttivo ovvero iscritti alle liste di mobilità e di collocamento…” per essi ancorchè in via sperimentale l’istituto è da subito utilizzabile, consentendo così di raggiungere immediatamente quelle finalità anche di ordine sociale che chiaramente la legge si propone.
La seconda ipotesi è quella prevista, in particolare, dall’Art. 37, comma 1 del D. Lgs. 276/03, laddove è il legislatore stesso ad individuare le ragioni intermittenti o stagionali, derogando così al principio generale. Principio generale che si riespande nel successivo comma 2 laddove “…ulteriori periodi predeterminati possono essere previsti dai contratti collettivi…”. Anche in questo caso sono chiaramente individuabili quelle finalità perseguite dal legislatore e volte a sostenere l’occupazione la cui domanda aumenta in corrispondenza di determinati periodi.
Del resto il tenore di questa interpretazione pare decisamente suffragato dalla previsione di cui al successivo Art. 40, nella parte in cui chiarisce che la individuazione, a mezzo di contratto collettivo, dei casi di ricorso al lavoro intermittente riguardi solo le ipotesi di cui all’Art. 34, comma 1 e all’Art. 37, comma 2.
Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Onelli)
Il Dirigente
(Dott. Giuseppe De Cicco)