Lavoro occasionale: tipologie e differenze | ADLABOR

Nonostante la flessibilità del lavoro rappresenti attualmente un’esigenza imprescindibile nel nostro ordinamento, a causa della grave incertezza provocata dagli innumerevoli interventi legislativi che si sono incessantemente susseguiti sul tema negli ultimi anni, riceviamo frequentemente quesiti inerenti il lavoro occasionale e i suoi limiti applicativi, da parte di aziende e datori di lavoro che vorrebbero ricorrervi.

 

Riportiamo una sintesi dell’attuale disciplina.

 

In primo luogo, occorre distinguere fra le due distinte tipologie di lavoro occasionale ammesse contemporaneamente nel nostro ordinamento:

1) il lavoro autonomo occasionale, disciplinato dall’art. 2222 codice civile;

2) le prestazioni di lavoro occasionale, da ultimo disciplinate dalla legge 96/2017 che ha convertito il D.L. 50/2017.

Nonostante le due fattispecie di lavoro occasionale presentino numerose analogie, in primis quella di essere state introdotte per far fronte ad esigenze produttive/organizzative saltuarie, estemporanee e non programmabili del datore di lavoro, in realtà hanno ambiti e discipline applicative diverse tra loro.

Infatti, mentre la tipologia di lavoro occasionale ex L. 96/2017 è sottoposta ad una disciplina alquanto rigida e con limiti oggettivi e soggettivi che rendono arduo il potervi ricorrervi,il lavoro autonomo occasionale, riconducibile all’art. 2222 c.c., risulta più flessibile e semplificato.

 

Il lavoro occasionale autonomo ex art. 2222 c.c.

Può essere svolto:

da qualsiasi soggetto;

per qualsiasi tipo di attività, sia di natura intellettuale sia materiale.

Il contratto d’opera è regolato dall’articolo 2222 del Codice Civile da cui si ricava che il lavoratore autonomo è colui che si obbliga a compiere, a fronte di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza soggiacere nemmeno al potere di coordinamento del committente. Trattandosi di un’opera o di un servizio e quindi di un’attività ben definita nel modo e nel tempo, ben può essere che il rapporto tra committente ed esecutore non sia continuativo o ripetitivo e diventi, quindi, occasionale.

Rientrano nella fattispecie del lavoro autonomo occasionale tutte quelle prestazioni che sono contraddistinte da un tempo limitato per il loro svolgimento, nonché per l’assenza di subordinazione e di coordinamento con il committente e che escludono l’inserimento funzionale del prestatore nell’organizzazione (aziendale) del committente.

Ulteriore caratteristica che contraddistingue il lavoro autonomo occasionale è che l’attività oggetto della prestazione resa non deve essere svolta dal collaboratore in modo professionale e prevalente.

La circolare delle Finanze prot.n. 7/1946 del 1977  ha precisato che: “l’attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità.

Ciò comporta che non è possibile utilizzare il lavoro autonomo occasionale con professionisti iscritti ad albi professionali o comunque con soggetti che svolgano l’attività in modo professionale o sistematico.

In tal caso i prestatori hanno l’obbligo di aprire una partita iva e fatturare i corrispettivi ex artt. 4 e 5 D.P.R. 633/1972(Testo Unico IVA).

Infatti la natura occasionale della prestazione assume un ruolo fondamentale anche per quanto attiene gli obblighi fiscali.

Se la prestazione di lavoro autonomo ha natura occasionale, non vi è l’obbligo per il prestatore d’opera di essere titolare di partita iva, proprio in virtù dell’assenza della professionalità e dell’abitualità. Pertanto, sotto il profilo fiscale, la soglia complessiva di 5.000 euro annui per compensi di lavoro autonomo occasionale rappresenta un valore puramente indicativo: in realtà, come detto, è la continuità dell’attività a determinare l’obbligo dell’apertura della partita IVA, non il fatturato.

In sostanza, il Lavoro Autonomo Occasionale si può applicare quando si compie una attività lavorativa in modo autonomo per periodi non prolungati e senza “professionalità “.

L’instaurazione e lo svolgimento del lavoro occasionale in forma autonoma ex art. 2222 c.c.  non necessita di comunicazioni né preventive al suo svolgimento, né successive alla sua cessazione.

Il reddito derivante dalle collaborazioni di tipo occasionale è regolato dall’articolo 67, comma 1 lettera l) del TUIR e successive modificazioni.

Il corrispettivo è assoggettato in base a quanto disposto dall’art. 25 D.P.R. n. 600/1973, a cura del committente, alla ritenuta fiscale del 20% (o del 30% se trattasi di soggetto non residente).

Sotto il profilo previdenziale, l’art. 44 comma 2 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003 prevede che la collaborazione occasionale debba essere assoggettata a contributi, (imponendo al prestatore d’opera l’iscrizione alla gestione separata INPS) solo per la parte che supera i 5.000 euro lordi annui, complessivamente considerati anche con più committenti.

La Circolare INPS 103 del 06/07/2004 ha chiarito che il limite di €. 5.000 costituisce una fascia di esenzione, per cui i contributi sono dovuti solo sulla parte eccedente.

Le aliquote contributive sono quelle previste nella gestione separata dell’INPS e sono poste a carico del collaboratore nella misura di 1/3 e del committente nella misura dei 2/3. Il lavoro autonomo occasionale non è soggetto all’assicurazione INAIL.

Si precisa che spetta al prestatore informare il committente del superamento della soglia annua di € 5.000 lordi, così da permettere al committente di applicare correttamente la ritenuta previdenziale.

 

Le prestazioni di lavoro occasionale ex L. 96/2017.

 La vigente disciplina lavoristica specifica consente unicamente una tipologia di collaborazione di lavoro occasionale limitata a quelle prestazioni di carattere saltuario o di tipo episodico ed ha margini applicativi molto limitati.

La legge n. 96/2017 (di conversione del D.L. n. 50/2017, si veda l’art. 54 bis) ha introdotto due diversi strumenti a disposizione dei committenti che vogliano utilizzare un lavoratore occasionale:

– il Libretto Famiglia, per i soggetti non professionali;

– il Contratto di prestazione occasionale (PrestO)per le imprese con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato e per i professionisti.

In entrambe le ipotesi è ammessa la possibilità di acquisire “prestazioni di lavoro occasionali”, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, in relazione alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (art. 54-bis, co. 1, D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito in legge 21.6.2017, n. 96).

d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8.8.2007 (“steward” negli impianti sportivi), svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23.3.1981, n. 91 (società sportive), a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Come precisato dalla Circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2007, tali importi sono da riferirsi ai compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Con riguardo alla possibilità, per ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, di erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, sono invece computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado o l’università;

c) disoccupati;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In base alle modifiche introdotte dall’art.2-bisdel D.L. 12.7.2018, n. 87 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9.8.2018, n. 96), i prestatori di cui alle sopraindicate lettere, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica Inps, devono autocertificare l’esistenza di almeno una di tali condizioni.

Per queste ipotesi di cui sopra, quindi, il limite complessivo per l’utilizzatore sale a 6.666 euro ma solo nel caso in cui si tratti di prestatore “pensionati”, “studenti” e così via, mentre non cambia il valore massimo (2.500 euro nell’anno civile) che il singolo prestatore può ricevere da parte di un singolo utilizzatore o quello totale che egli può percepire (5.000 euro).

– nell’ambito dell’esecuzione di appalti;Il Contratto di prestazione occasionale è espressamente vietato (art. 54-bis, co. 1, D.L. 24.4.2017, n. 50):

– nelle aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;

– nelle miniere, cave e torbiere, nelle attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

Inoltre, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso – o abbia cessato da meno di 6 mesi – un rapporto di:

a) lavoro subordinato;

b) collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, co. 5, D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito in legge 21.6.2017, n. 96).

 

Discipline specifiche sono state poi previste per il settore turistico-alberghiero e agricolo.

Per poter usufruire di una prestazione occasionale, l’utilizzatore deve preventivamente registrarsi sulla piattaforma INPS dedicata alle prestazioni occasionali e alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale, versando le somme per finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, gli oneri di assicurazione sociale e i costi di gestione (art. 54-bis, co. 9, D.L. 24.4.2017, n. 50).

Le modalità di versamento delle somme per compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere alla contribuzione obbligatoria e agli oneri di gestione sono:

a) versamento con modello F24Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi dell’utilizzatore;

b) strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito, con la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili solo dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti Inps con le credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Per le prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore: ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore.

Successivamente occorre procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa occasionale tramite la medesima piattaforma INPS, mediante il servizio online oppure tramite il contact center INPS.

Per attivare il contratto di prestazioni occasionali e le relative tutele, l’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato (art. 54-bis, co. 17, D.L. 24.4.2017, n. 50):

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva operante nel settore del turismo, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni (art. 2-bis del D.L. 12.7.2018, n. 87, conv. con legge 9.8.2018, n. 96);
  • il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto specificatamente stabilito per il settore agricolo.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail o SMS.

L’eventuale revoca di una comunicazione precedentemente inserita, può essere perfezionata, da parte dell’utilizzatore, esclusivamente entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.

Nel caso in cui la revoca non venga espressa nei termini previsti dalla legge, l’INPS tratterrà la somma corrispondente al compenso pattuito tra le parti, indipendentemente dal fatto che la prestazione si sia effettivamente svolta, procedendo al pagamento al prestatore e al versamento in favore dello stesso della contribuzione previdenziale e INAIL (art. 54-bis, co. 18, D.L. 24.4.2017, n. 50.

Con riferimento a tutte le prestazioni rese in forma di prestazione occasionale nel corso del mese, l’Inps provvede, nel limite delle somme previamente versate dall’utilizzatore al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo, con accredito su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore o, in mancanza di registrazione del contro corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane.

Mediante la piattaforma informatica, l’Inps accredita i contributi del prestatore e trasferisce all’Inail, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, i premi per l’assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, e i dati delle prestazioni occasionali del periodo rendicontato (art. 54-bis, co. 19, D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito in legge 21.6.2017, n. 96).

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale (non soggetti a Irpef), non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili per la determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno(art. 54-bis, co. 4, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. in legge 21.6.2017, n. 96).

Il valore minimo orario è di 9 euro, mentre i contributi previdenziali ed assistenziali sono a carico del committente, nella misura rispettivamente pari al 33% (INPS) e 3,5% (INAIL) [art. 54-bis, co. 16, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. in legge 21.6.2017, n. 96]: il costo totale lordo di un’ora di lavoro è dunque pari a 12 euro.

Nel rapporto di prestazione occasionale il prestatore ha diritto a (art. 54-bis, commi 2 e 3 , D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. in legge 21.6.2017, n. 96):

a) assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata;

b) assicurazione per infortuni sul lavoro e malattie professionali;c) riposo giornaliero, pause e riposi settimanali.

Da ultimo, rileviamo che la violazione dei limiti “reddituali” previsti dalla disciplina del lavoro occasionale comporta la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (art. 54-bis, co. 20, D.L. 24.4.2017, n. 50).

 

 

Dal confronto fra le due tipologie contrattuali di lavoro occasionale presenti all’interno del nostro ordinamento emerge la volontà del Legislatore di attribuire un carattere residuale alla fattispecie del contratto di lavoro occasionale, disciplinata dalla stringente normativa di cui alla legge 96/2017, quasi a disincentivarne l’utilizzo quando invece lo strumento poteva contribuire all’emersione del “lavoro nero”.  Appare invece assai più fruibile e adatta a soddisfare le contingenti esigenze produttive aziendali la forma autonoma del lavoro occasionale ex art. 2222 c.c., che per l’appunto ricomprende però esclusivamente attività svolte in forma autonoma, sottoposta di fatto al solo requisito della saltuarietà della prestazione ed al limite dei corrispettivi entro i 5.000 euro.

 

A cura di Francesco Bedon


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