Licenziamento – Offerta di conciliazione ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 – Comunicazioni | ADLABOR

La comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto ex art. 4-bis del D.Lgs. 21.4.2000, n. 181[1], è integrata da un’ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto (art. 6, comma 3, d.lgs. 23/2015)[2], nella quale deve essere indicata l’avvenuta o la non avvenuta conciliazione di cui al co. 1 dell’art. 6 del D.Lgs. 4.3.2015, n. 23 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione (da 100 a 500 euro) prevista per l’omissione della comunicazione di cui all’articolo 4-bis.

Dal 1.1.2015 nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) è disponibile un’applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione” con cui i datori possono comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015. Per effettuare tale comunicazione, i datori dovranno registrarsi al portale Cliclavoro e accedere all’applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione: questo dato serve a collegare l’offerta di conciliazione al rapporto cessato (prima schermata).

Il sistema (seconda schermata) proporrà i dati in esso presenti, già comunicati con il modello “UNILAV_Cess”, relativi a lavoratore, datore e rapporto di lavoro; dovranno essere compilati solo i seguenti ulteriori campi: data di proposta dell’offerta di conciliazione; esito (SI/NO) di tale offerta; in caso di esito positivo, sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato; importo offerto; esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo offerto.

Da ultimo (terza schermata), il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

L’omissione della comunicazione integrativa è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (Min. Lav., Nota 27.5.2015, prot. n. 2788[3]).

Facendo seguito a quanto appena sopra evidenziato, il Ministero, con Nota 22.7.2015 prot. n. 3845[4], ha ulteriormente ricordato che la comunicazione:

1) è dovuta solo nei casi in cui il datore propone la conciliazione al lavoratore;

2) è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

3) non va effettuata quando il rapporto si risolve durante il periodo di prova.

I datori possono effettuare la comunicazione direttamente o tramite i seguenti soggetti abilitati:

  • consulenti del lavoro, abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente;
  • avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali;
  • altre associazioni di categoria dei datori;
  • associazioni di categoria delle imprese agricole;
  • consorzi e gruppi di imprese, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari (Min. Lav., Nota 22.7.2015, prot. n. 3845).
  • agenzie per il lavoro, di cui all’art. 4, co. 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
  • servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dall’articolo 1, co. 4, della L. n. 12/1979 (tali servizi possono essere organizzati a mezzo di consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni)

 

[1] Art. 4-bis del D.Lgs. 21.4.2000, n. 181:

“1. I datori di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici  economici, procedono all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per  qualsiasi tipologia di  rapporto  di  lavoro,  salvo  l’obbligo  di  assunzione mediante concorso eventualmente previsto  dagli  statuti  degli  enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni  speciali  previste per l’assunzione di lavoratori  non  comunitari  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per  l’assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,  nonche’  quelle  previste  dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All’atto  dell’instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,  prima dell’inizio della attivita’ di lavoro, i datori  di  lavoro  privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della  comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro  di  cui  all’articolo  9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e  successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L’obbligo  si  intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni  al  lavoratore, prima dell’inizio della attivita’  lavorativa,  copia  del  contratto individuale di  lavoro  che  contenga  anche  tutte  le  informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

Il  datore  di  lavoro  pubblico  puo’   assolvere   all’obbligo   di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.  152, con la consegna al lavoratore, entro il  ventesimo  giorno  del  mese successivo alla data di assunzione, della copia  della  comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna  della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non  sussiste per il personale di cui all’articolo 3  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi  1  e  2,  le  Regioni possono prevedere che  una  quota  delle  assunzioni  effettuate  dai datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti  pubblici  economici  sia riservata  a  particolari  categorie  di  lavoratori  a  rischio   di esclusione sociale.

4. Le imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo  sono  tenute  a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo  alla  data  di assunzione, al servizio competente nel  cui  ambito  territoriale  e’ ubicata la  loro  sede  operativa,  l’assunzione,  la  proroga  e  la cessazione dei lavoratori  temporanei  assunti  nel  corso  del  mese precedente.

5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici  economici,  per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a  rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la sede  di  lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

a) proroga del termine inizialmente fissato;

b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

d) trasformazione da contratto di apprendistato  a  contratto  a tempo indeterminato;

e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

    e-bis) trasferimento del lavoratore;

    e-ter) distacco del lavoratore;

   e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

    e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.

6. Le comunicazioni di assunzione,  cessazione,  trasformazione  e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato,  dei tirocini  e  di  altre  esperienze  professionali,   previste   dalla normativa vigente, inviate al  Servizio  competente  nel  cui  ambito territoriale e’ ubicata la sede di lavoro, con i  moduli  di  cui  al comma 7, sono valide ai  fini  dell’assolvimento  degli  obblighi  di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali  e  provinciali del  lavoro,  dell’Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni  sul lavoro, o di  altre  forme  previdenziali  sostitutive  o  esclusive, nonche’ nei confronti della Prefettura  –  Ufficio  territoriale  del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.

6-bis. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  le  parole:  “o  lo  assume  per qualsiasi causa alle proprie dipendenze” sono soppresse.

6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo,  i  datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e’ ubicata  la sede di lavoro. Il decreto di cui al  comma  7  disciplina  anche  le modalita’ e i tempi di applicazione di quanto previsto  dal  presente comma.

7. Al fine di assicurare l’unitarieta’ e l’omogeneita’ del sistema informativo lavoro, i moduli per le  comunicazioni  obbligatorie  dei datori di lavoro e delle imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo, nonche’ le modalita’ di trasferimento dei dati ai soggetti di cui  al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il Ministro  per  l’innovazione  e  le  tecnologie,  d’intesa   con   la Conferenza Unificata.

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell’articolo 9-bis del  decreto-legge  1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell’articolo 21 della  legge  29  aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati  dalle vigenti  disposizioni  alla  gestione  ed  alla  amministrazione  del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle  associazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  alle  quali  essi  aderiscono   o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti  pubblici economici, con riferimento all’assolvimento  dei  predetti  obblighi, possono avvalersi della facolta’ di cui all’articolo 5, primo  comma, della legge 11  gennaio  1979,  n.  12,  anche  nei  confronti  delle medesime  associazioni  sindacali  che  provvedono  alla  tenuta  dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979”.

[2] Art. 6 del D.Lgs. 23/2015: “ 1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui  all’articolo  1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la  possibilita’  per le parti di  addivenire  a  ogni  altra  modalita’  di  conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro puo’ offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento,  in una delle sedi di cui all’articolo 2113,  quarto  comma,  del  codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre  2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo  che  non  costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e non  e’  assoggettato  a  contribuzione  previdenziale,  di ammontare pari a una mensilita’ della retribuzione di riferimento per il calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto  per  ogni  anno  di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e  non  superiore  a ventisette mensilita’, mediante consegna al lavoratore di un  assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in  tale  sede  da  parte  del lavoratore  comporta  l’estinzione  del  rapporto   alla   data   del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia gia’ proposta. Le  eventuali  ulteriori somme pattuite nella stessa sede  conciliativa  a  chiusura  di  ogni altra pendenza derivante dal rapporto  di  lavoro  sono  soggette  a regime fiscale ordinario.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l’anno 2015, 7,9 milioni di euro per  l’anno  2016,  13,8 milioni di euro per l’anno 2017, 17,5  milioni  di  euro  per  l’anno 2018, 21,2 milioni di euro per l’anno 2019, 24,4 milioni di euro  per l’anno 2020, 27,6 milioni di euro per l’anno 2021,  30,8  milioni  di euro per l’anno 2022, 34,0 milioni di euro per  l’anno  2023  e  37,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma  107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno  2012,  n.  92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione.

A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21  aprile 2000, n.  181,  e  successive  modificazioni,  e’  integrata  da  una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla  cessazione  del  rapporto,  nella  quale  deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non  avvenuta  conciliazione  di cui al comma 1 e la  cui  omissione  e’  assoggettata  alla  medesima sanzione prevista per  l’omissione  della  comunicazione  di  cui  al predetto  articolo  4-bis.   Il   modello   di   trasmissione   della comunicazione  obbligatoria  e’  conseguentemente  riformulato.  Alle attivita’ di cui al presente comma si provvede con le risorse  umane,

strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

 

[3]https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/05/prot.-2788-Decreto-legislativo-4-marzo-2015-n.-23..pdf

[4] https://assolavoro.eu/uploads/2015/min_lavoro_nota_22lug2015_3845_offerta_di_conciliazione.docx.pdf


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