Licenziamento comunicato all’indirizzo conosciuto in azienda. Mancata comunicazione del cambio di residenza – Legittimità | ADLABOR

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22295/2017, ha stabilito che il licenziamento è valido anche se la comunicazione è stata inviata ad un vecchio indirizzo nel caso in cui il dipendente non abbia adempiuto, come era suo obbligo, alla comunicazione al datore di lavoro del cambio di residenza.

Nel caso di specie, il datore di lavoro comunicava ad una dipendente il licenziamento disciplinare mediante una raccomandata spedita all’indirizzo indicato dalla lavoratrice nella lettera di assunzione. Tale indirizzo non veniva aggiornato nonostante la dipendente avesse cambiato residenza. In tal caso, però, il CCNL applicato (ossia il CCNL per gli addetti all’industria metalmeccanica) prevede espressamente una specifica comunicazione scritta del lavoratore tesa a informare il datore di lavoro del cambiamento di domicilio.

Il datore di lavoro, venuto a conoscenza della variazione di residenza della dipendente, provvedeva ad intimare un secondo licenziamento che veniva spedito al nuovo indirizzo.

I giudici di merito avevano dichiarato ”inefficace” il secondo licenziamento in quanto era stato intimato oltre il termine massimo previsto dal contratto collettivo applicato (6 giorni successivi alle giustificazioni del lavoratore). Inoltre, il primo licenziamento era stato ritenuto dai giudici di merito “irrilevante”, in quanto inviato all’indirizzo sbagliato.

La Corte di Cassazione, a differenza di quanto sostenuto dai giudici di merito, ha ritenuto che il CCNL applicato imponeva al lavoratore l’obbligo di comunicare successivi mutamenti di residenza e di domicilio, pertanto, tale disposizione negoziale “impone, anche in ossequio al principio di buona fede e correttezza che regola il rapporto di lavoro, che il lavoratore comunichi per iscritto eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio in modo da rendere tempestivamente edotto il datore di lavoro dell’indirizzo ove lo stesso può essere reperibile”. Pertanto, il primo licenziamento è stato ritenuto validamente comunicato.

Naturalmente si tratta di un’interpretazione giurisprudenziale non univoca per cui il principio va tenuto presente ed applicato con prudenza essendo comunque preferibile avere la prova della ricezione, da parte del lavoratore, della lettera di licenziamento in quanto la presunzione di conoscenza del provvedimento ove comunicato all’indirizzo conosciuto dal datore di lavoro si presta a interpretazioni discordanti.

 


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